Art. 102- Insediamenti eterogenei (R1.4)
1. Sono le parti dei centri abitati formatesi a seguito di progressivi interventi tra loro scarsamente coordinati, a partire da modalità insediative diffuse (complessi di matrice antica, edifici rurali) oppure tessuti successivamente saturati in maniera impropria o fortemente alterati. Sono parti prive di omogeneità e di comuni regole insediative, spesso carenti di infrastrutture - ad esempio per quanto riguarda la viabilità -.
Le caratteristiche di tali contesti comportano la necessità di limitare ulteriori incrementi del carico urbanistico, privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in relazione alle specifiche caratteristiche dei manufatti.
2. Sono usi caratterizzanti:
- residenza.
Sono usi ammessi:
- attività di servizio.
Sono usi comunque esclusi:
- attività industriali ed artigianali
- attività commerciali all'ingrosso e depositi
- attività commerciali
- attività direzionali
- attività turistico-ricettive
- attività agricole
- infrastrutture per la mobilità.
3. Sono interventi caratterizzanti:
- ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).
Sono interventi ammessi:
- sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X oppure secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto; sono in tali casi altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, nel rispetto dei medesimi parametri
- nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.
Sono interventi esclusi:
- ristrutturazione urbanistica.
4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.
5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.
Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.
6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.
7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.