Art. 95- Luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)
1. Sono i luoghi di concentrazione delle attività di servizio, che spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.
2. Sono usi caratterizzanti:
- attività di servizio.
Sono usi ammessi:
- attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
- residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività di servizio (alloggio del custode).
Sono usi comunque esclusi:
- attività commerciali diverse da quelle sopra citate
- residenza diversa da quanto sopra citato
- attività turistico-ricettive
- attività direzionali
- attività industriali ed artigianali
- attività commerciali all'ingrosso e depositi
- attività agricole
- infrastrutture per la mobilità.
3. Ove sulle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione non siano individuati interventi specifici, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.