Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 94- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà privilegiare il traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo di rendere continua in tutto il sistema dei luoghi centrali, all'interno delle singole frazioni, la percorribilità accessibile e sicura, creando una forte e riconoscibile rete di collegamento tra i principali spazi e strutture di interesse collettivo.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 20 (o frazione di 20) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07