Art. 4- Statuto del territorio
1. Sistemi territoriali ed ambiti di paesaggio
I sistemi territoriali rappresentano unità territoriali complesse ed articolate individuati in base ai caratteri geografici, orografici ed ambientali e riferiti alle Unità di Paesaggio così come individuate e definite dal Piano Territoriale di Coordinamento.
Essi sono articolati in parti che corrispondono agli ambiti di paesaggio, per i quali sono definiti vocazioni e limitazioni derivanti dai caratteri ed obiettivi per la tutela e valorizzazione e conseguenti indirizzi per la disciplina del territorio urbano e rurale.
Sono rappresentati nella Tavola C.01 Sistemi territoriali ed ambiti di paesaggio, sistemi funzionali, U.T.O.E.
2. Invarianti
Con le invarianti si individuano gli elementi del territorio che esprimono un carattere permanente e sono connotati da una specifica identità ed in quanto tali la loro tutela risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio. Attraverso le invarianti strutturali il Piano individua le prestazioni e le regole d'uso, attraverso prescrizioni ed indirizzi per la disciplina del territorio urbano e rurale, che garantiscono la tutela delle risorse identitarie.
L'individuazione nell'ambito dello Statuto dei luoghi delle invarianti strutturali costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi; le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello Statuto medesimo, non danno luogo ad indennizzi, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2005.
Sono rappresentate nella Tavola C.02 Invarianti.
3. Sistemi funzionali
I sistemi funzionali sono parti del territorio, composte da spazi aperti ed edifici, non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio. I sistemi funzionali ed i sottosistemi nei quali essi si articolano coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi distinti tra loro e non sovrapposti.
Attraverso di essi il Piano stabilisce condizioni qualitative specifiche ed individua gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e della corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.
Sono rappresentati nella Tavola C.01 Sistemi territoriali ed ambiti di paesaggio, sistemi funzionali, U.T.O.E.
Art. 5- Unità Territoriali Organiche Elementari
1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) corrispondono a parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia ed identità, nelle quali si rappresenta la comunità locale, distinte in base ai caratteri ambientali, paesaggistici, economici, sociali e culturali; esse rappresentano il riferimento per l'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale.
Per ciascuna di esse il Piano Strutturale specifica le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti e le dimensioni relative delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.
2. Sono rappresentate nella Tavola C.01 Sistemi territoriali ed ambiti di paesaggio, sistemi funzionali, U.T.O.E.
Art. 6- Parametri ed indici urbanistici
1. Superficie territoriale
La Superficie territoriale (ST) è la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, ovvero delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione, comprensiva di tutte le superfici fondiarie (SF) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici, ancorché già esistenti.
2. Superficie fondiaria
La Superficie fondiaria (SF) è la porzione dell'area di intervento utilizzabile o utilizzata ai fini edificatori privati, comprendente gli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.
3. Superficie Utile Lorda
La Superficie Utile lorda (SUL) è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, compresi:
- - gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
- - le scale, siano esse condominiali o ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, computate come superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi, ed i vani ascensore;
- - i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o di uso comune;
- - le logge ed i porticati non condominiali o di uso pubblico;
- - i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, ed altri piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta superiore a ml. 2.40, ancorché non delimitate da muri.
Sono esclusi:
- - i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta non superiore a ml. 2.40, ancorché non delimitate da muri;
- - i balconi;
- - le terrazze prive di copertura;
- - i porticati condominiali o di uso pubblico;
- - le tettoie libere su tutti i lati o poste in aderenza ad altri fabbricati, le pensiline o altri elementi a sbalzo;
- - le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta non superiore a ml. 2.40;
- - le autorimesse private, singole o collettive, ricadenti in aree diverse da quelle indicate al precedente punto, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché con altezza interna netta non superiore a ml. 2.40, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone, e comunque entro i limiti delle dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione richieste dalle norme;
- - le autorimesse private, per la destinazione d'uso commerciale, che costituiscono dotazione di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
- - le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
- - le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a ml. 2.40;
- - i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili o altri volumi tecnici;
- - le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
- - gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine e simili;
- - intercapedini, cavedi e simili;
- - manufatti di servizio dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone e che non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità né abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo (ad esempio legnaie, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali domestici o da cortile, forni e barbecue, gazebo, pergolati).
Per le superfici accessorie escluse il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire opportuni limiti dimensionali, sulla base della definizione degli elementi costitutivi ed in relazione all'attività principale di riferimento ed alla collocazione territoriale, oltre i quali tali superfici dovranno comunque essere computate come SUL.
Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre disciplinare i casi di esclusione dal computo della SUL ai fini di incentivare l'edilizia sostenibile ed in particolare le prestazioni energetiche degli edifici; tali casi saranno prioritariamente riferiti agli spessori delle murature esterne eccedenti i minimi, ai sistemi bioclimatici quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, ed alle serre solari.
È facoltà del Regolamento Urbanistico individuare eventualmente anche per le superfici accessorie corrispondenti alle logge, ai porticati non condominiali o di uso pubblico ed alle scale - queste ultime solo se esterne all'involucro edilizio (diverse dalle scale di sicurezza) - limiti dimensionali e quantitativi, caratteristiche morfologiche e tipologiche e criteri localizzativi, in relazione all'attività principale di riferimento ed alla collocazione territoriale, entro i quali tali superfici possano essere escluse dal computo della SUL in quanto annoverabili tra gli spazi complementari e di supporto all'attività principale privi di rilevanza significativa ai fini del carico urbanistico.
4. Indice insediativo residenziale
L'Indice insediativo residenziale (Ir) è il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda (SUL) convenzionalmente attribuito a ciascun abitante insediato o insediabile. Il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'Indice insediativo residenziale, costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle vigenti norme statali e regionali.
Per il presente Piano esso è assunto pari a 37 mq. di superficie utile lorda (SUL).
5. Altezza degli edifici
Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare l'altezza degli edifici come numero massimo di piani fuori terra, nel rispetto dei seguenti criteri:
- - per ogni piano deve essere stabilita un'altezza convenzionale massima di riferimento, pari alla distanza tra le quote di calpestio dei livelli di un edificio, differenziata secondo la destinazione d'uso;
- - nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero di piani si intende relativo al fronte a valle;
- - nel computo del numero dei piani devono essere compresi gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, nonché i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, ove abitabili o agibili, mentre sono esclusi i piani interrati.
Art. 7- Destinazioni d'uso
1. Sono destinazioni d'uso principali:
- a) la residenza
- b) le attività industriali ed artigianali
- c) le attività commerciali all'ingrosso e i depositi
- d) le attività commerciali
- e) le attività turistico-ricettive
- f) le attività direzionali
- g) le attività di servizio
- h) le attività agricole e le funzioni connesse e complementari
- i) le infrastrutture per la mobilità.
2. Sono funzioni connesse e complementari alle attività agricole quelle previste dalla normativa vigente. In particolare:
- - le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento
- - attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata
- - le attività di valorizzazione del territorio rurale e forestale ovvero la ricezione e ospitalità come definite dalla legge; tra queste rientrano le attività agrituristiche che oltre alla ricettività, l'agricampeggio e somministrazione di pasti, prevedono anche attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio nonché attività di degustazione dei prodotti aziendali
- - le attività faunistico-venatorie.
Sono funzioni complementari alle attività agricole e quindi integrative del reddito agricolo:
- - vendita di manufatti artigianali legati alla tipicità dei luoghi, alle tradizioni ed alla cultura locali
- - attività artigianali a supporto e servizio alle attività agricole.