Art. 48- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)
1. Il sottosistema V6 è composto da aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.
2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva.
3. Le aree del sottosistema V6 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco dalla Setteponti a Vaggio -, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle, e come colline argillose del Valdarno, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle della bassa collina.
Il paesaggio agrario è formato da tipologie disomogenee, con colture miste.
4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La disciplina dovrà essere finalizzata al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi all'incentivazione ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, favorendo la messa a coltura dei campi abbandonati e con il controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.
- b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
- c) Nell'ambito di fondovalle non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale.
- d) Nell'ambito della bassa collina sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti.
Dovranno inoltre essere di norma evitati l'utilizzazione a colture e a costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.
5. Indirizzi:
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) nell'ambito di fondovalle.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione delle tessiture agrarie di pregio e reimpianto di siepi e filari alberati tradizionali.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.