Art. 33- Reticolo idrografico
1. Per il reticolo idrografico il Piano prescrive la salvaguardia della funzionalità, il mantenimento, il ripristino ed il riassetto dell'equilibrio idrogeologico.
2. Per le aree appartenenti al reticolo idrografico il Piano Strutturale dispone l'assoluto divieto di nuova edificazione.
3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La disciplina dovrà favorire ed incentivare gli interventi che perseguono il recupero della naturalità dei corsi d'acqua e prevedono il generale miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica e della fruizione pubblica delle sponde e delle acque, anche attraverso la realizzazione di percorsi di attraversamento, la messa in sicurezza dei manufatti e delle infrastrutture idrauliche esistenti, il miglioramento della vegetazione riparia e la loro rinaturalizzazione con specie autoctone, privilegiando il ricorso a tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
- b) Dovrà essere incentivata la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.