Art. 31- Aree di interesse ambientale
1. Sono le aree di interesse ambientale del sistema regionale delle Aree Protette individuato ai sensi della L.R. 49/95 e non ricomprese in parti del territorio sulle quali sia intervenuta l'istituzione di Parchi e Riserve Naturali, Aree Naturali Protette di Interesse Locale oppure di Siti di Importanza Regionale della rete ecologica.
2. Per esse il Piano Strutturale dispone il divieto di nuova edificazione.
3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne, conservazione degli assetti vegetazionali, conservazione di risorse o memorie storiche.