Art. 19- Qualità atmosferica
1. Obiettivi:
- - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
- - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
- - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
- b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
- c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
- d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.
3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.