Art. 14- Impermeabilizzazioni
1. Obiettivi:
- - mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili;
- - favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La realizzazione di nuovi lotti edificati dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.
- b) I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e/o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
- c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.
- d) Dovranno essere mantenute e/o recuperate le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.
3. Indirizzi:
Realizzazione di impianti arborei, colture seminative e sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque.