Art. 11- Pericolosità sismica
1. Gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, strutturali, rappresentati nella cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. Gli elementi sono associati al grado di pericolosità sismica, dipendente dall'interazione tra ciascun elemento di pericolosità sismica locale e la sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del territorio comunale (zona 3s).
2. La classificazione della pericolosità sismica è individuata secondo le seguenti definizioni:
- a) pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) - aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
- b) pericolosità sismica locale elevata (S.3) - aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13);
- c) pericolosità sismica locale media (S.2) - aree in cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6);
- d) pericolosità sismica locale bassa (S.1) - aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
3. In sede di redazione del Regolamento Urbanistico, sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità sismica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:
- a) nelle aree a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) non sono, in generale, da prevedersi interventi edificatori;
- b) nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.