Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 94 Interventi di Riqualificazione - disposizioni generali

1 - Nelle aree individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" contrassegnate con la sigla RQ, seguita da un numero progressivo, sono previsti interventi di nuova edificazione a completamento di interventi già realizzati anche con demolizione e ricostruzione e/o di assetto degli spazi aperti esistenti e interventi relativi al patrimonio edilizio esistente. Tali aree possono contenere più interventi individuati con la rispettiva sigla Rqn.n.

2 - La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili dalle Tavole "b - Usi del suolo e modalità di intervento" e riferite alle indicazioni per il trattamento del suolo e per l'edificazione, riportate rispettivamente al Titolo VI e VII delle presenti norme.

3 - Per ciascuna area RQ sono espresse, oltre alle quantità edificabili, le modalità di intervento ed eventuali prescrizioni e criteri per gli interventi.

4 - Le quantità edificabili, ad eccezione dell'area produttiva "Il Piano" di cui all'art. 94.2 delle presenti norme, sono espresse per ciascuna area Rqn.n secondo indici parametri riferiti a:

* la massima superficie netta (Sn) realizzabile, comprensiva di eventuali edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata con la sigla Rqn.n

* la massima estensione planimetrica realizzabile (rapporto di copertura Rc), definita da una percentuale di copertura della superficie fondiaria (Sf);

* l'altezza massima (h max) e il numero massimo dei piani fuori terra realizzabili.

5 - Per ciascuna area di riqualificazione RQ è previsto un intervento unitario da attuarsi attraverso intervento diretto o subordinato alla redazione di Progetto Unitario di Massima secondo le modalità del successivo comma 6 e con i parametri e i criteri di cui ai successivi artt. 94.1 e 94.2.

6 - Il rilascio del titolo abilitativo potrà, ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, essere subordinato alla redazione di Progetto Unitario di Massima (PUM) come definito all'art.96 comma 4 delle presenti norme e finalizzato alla stipula di apposita Convenzione o di Atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria e di eventuali interventi di trattamento del suolo previsti per ciascuna area e individuati nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

7 - Relativamente all'uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per la realizzazione di nuovi edifici, valgono i criteri e i riferimenti dell'art. 49.1 comma 5 delle presenti norme.

8 - Eventuali opere di urbanizzazione primaria identificate all'interno delle aree RQ non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione è a totale carico dei privati proponenti ai quali, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 1/2005, non è più dovuta la quota di oneri riferita alle opere di urbanizzazione primaria.

9 - Salvo diversa specifica indicazione, valgono le seguenti disposizioni delle presenti N.T.A.:

* disposizioni generali di cui agli artt. 59 e 75;

* disposizioni generali di cui al presente articolo;.

* relativamente alle destinazioni d'uso le disposizioni di cui al Titolo IV;

* relativamente agli specifici Sistemi e Sottosistemi le disposizioni di cui al Titolo V;

* relativamente alle indicazioni per il trattamento di suolo le disposizioni di cui al Titolo VI;

* relativamente alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi le disposizioni di cui al Titolo II Capo II;

* relativamente ai criteri relativi agli standard le disposizioni di cui all'art. 4 e ai parcheggi privati le disposizioni di cui all'art. 5.

10 - Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati le specifiche disposizioni di fattibilità e condizioni alla trasformazione:

  • - Fattibilità Geologica Idraulica e Sismica
  • - dovranno essere rispettate le limitazioni di fattibilità geologica di cui al Titolo XIII delle presenti N.T.A. nonché le eventuali prescrizioni specifiche per singoli interventi.
  • - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  • - dovranno essere rispettate le condizioni per la trasformazione di cui al Titolo III delle presenti N.T.A. in relazione alle seguenti risorse:

o Acqua - Capo II;

o Aria - Capo III;

o Suolo e sottosuolo - Capo IV

o Paesaggio ed ecosistemi della fauna e della flora - Capo V.

  • - per la gestione dei rifiuti vale quanto indicato al Capo VI delle presenti N.T.A.
  • - per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento luminoso vale quanto al Capo VII delle presenti N.T.A.

11 - I Piani attuativi o i PUM dovranno verificare eventuali emergenze o invarianti riconosciute dal PTC esplicitando nel quadro conoscitivo di riferimento l'eventuale presenza di tali emergenze ed eventualmente modificare l'intervento nei limiti della sua ammissibilità al fine di preservarle.

Ultima modifica Martedì, 17 Giugno, 2025 - 14:40