Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Disposizioni e generalità

1. La disciplina degli insediamenti esistenti individua, in particolare:

  • - la disciplina di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e documentale;
  • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

2. Il Piano Operativo, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto del Territorio" di cui al Titolo II della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.

3. Per eventuali termini specifici contenuti nelle definizioni degli interventi valgono le precisazioni di cui al glossario in calce alle presenti NTA.

4. Tutti gli interventi devono attenersi:

  • - alle indicazioni e prescrizioni relative alle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo VII delle presenti norme;
  • - al rispetto dei requisiti e condizioni alla trasformazione relative alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo VI, Capo 4 delle presenti norme;
  • - al rispetto delle fasce di rispetto delle “zone speciali” di cui al Titolo VI, Capo 2 delle presenti norme;
  • - alla tutela paesaggistica ed ambientale delle aree di cui al Titolo VI, Capo 3 delle presenti norme.

5. Relativamente all’uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per gli interventi di completamento, valgono i criteri e i riferimenti di cui al Titolo VI, Capo I delle presenti norme.

6. Nel caso di edifici o aree ricadenti all’interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” e negli ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici riportati nelle Tavole 1.n° “Vincoli sovraordinati” sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui rispettivamente agli art.73 e 68 delle presenti norme.

Art. 28 Interventi consentiti e vietati

1. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali riportate all'art.25 e 26 delle presenti norme.

2. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.

3. Gli interventi di tipo M1 sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.

4. I diversi tipi di intervento sono riferiti sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), che agli spazi aperti.

5. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso un’accurata ricerca storico documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico e architettonico. Per i fabbricati classificati “ruderi” posti nel territorio rurale e censiti all’interno delle Schede Normative di cui all’allegato A, in caso siano ammessi interventi eccedenti il tipo Rc di cui all’art. 25.3, si applicano le possibilità di addizione volumetrica previsti all’art. 2 della L.R. 3/2017.

6. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:

  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • - l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • - l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.

7. Al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 4 dal P.S.I. vigente e rappresentato nelle tavole del PO, non è ammessa la nuova edificazione residenziale salvo per le nuove abitazioni rurali con le modalità previste all’art. 49.1 delle presenti NTA.

8. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone ne’ consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.

Art. 29 Aree da sottoporre ad interventi di restauro (re)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto significativo carattere urbanistico e architettonico, elevato valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica, di aggregazione, oltre che per testimonianza storica, per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e al recupero della loro struttura architettonica e che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.

2. In tali aree, sono consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), salvo la modifica dei prospetti degli edifici, e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4.

3. Gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali nonché la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;

4. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

5. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

6. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.

Art. 30 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione (cs)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti meritevoli di tutela e per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura architettonica, morfologica, e tipologica.

2. In tali aree, sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (art. 25.1) e tipo M2 (art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), interventi di tipo R di cui all’art. 25.4 limitatamente agli interventi di tipo R1 e R2 di cui agli artt.25.4.1 e 25.4.2, interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4 delle presenti NTA.

3. Sono inoltre ammessi gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali che non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare. a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;

4. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (Art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di conservazione, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

5. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.

Art. 31 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione (rq)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico e tipologico.

2. Il presente Piano Operativo distingue diversi tipi di riqualificazione come indicati ai commi successivi.

3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - addizioni volumetriche di cui all’art. 26.1 del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi, e del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura;
  • - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio esistente ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
  • - sugli spazi aperti gli interventi devono privilegiare il recupero e la ricostituzione degli originari elementi costitutivi; qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali sono ammessi interventi di ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  • - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - tipo Rr di cui all’art.25.5;
  • - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - sugli spazi aperti sono ammessi interventi finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali;
  • - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali o gli interventi pertinenziali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio principale ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
  • - negli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art. 25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - tipo Rr di cui all’art.25.5;
  • - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 25% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti sono ammessi interventi che comportino anche il ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  • - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

Art. 32. Manufatti di valore testimoniale presenti sul territorio comunale

1. Tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, edicole, cappelle,lapidi, epigrafi, targhe o monumenti, pozzi, fonti, lavatoi, ecc.;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.

2. Qualora costituiscano manufatto a se stante, sugli stessi si applica la normativa per le aree “re” di cui al precedente articolo 29, in quanto definiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente,

3. Qualora siano inglobati in edifici esistenti, tale indicazione è limitata alla porzione di fabbricato interessata.

4. Qualora all’interno di tali manufatti siano presenti iscrizioni, opere d’arte o iconografie, è consentito il solo restauro delle predette opere.

5. Per le tipologie ed elementi di cui all’art. 11 c.1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004, è vietata senza l’autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco dal manufatto.

Art. 33 Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che ricadono all’interno di aree speciali o fasce di rispetto

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d’influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e s.m.i.;
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - le fasce di 10 ml. dalle acque pubbliche

3. Per i fabbricati in oggetto, ad esclusione dei fabbricati con categorie di intervento “re” e “cs” di cui ai precedenti art. 29 e 30, è ammessa la sostituzione edilizia, finalizzata allo spostamento del fabbricato fuori dalla fascia di rispetto.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 30 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario, purché all’interno della propria area pertinenziale.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e conseguentemente l’intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

Art. 34 Schede Normative dei fabbricati classificati

1. Le Schede normative riportate nell’Allegato A alla presente disciplina contengono:

  • - i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, di cui agli artt. 25 e 26;
  • - le prescrizioni particolari da rispettare;
  • - le modalità d'attuazione;
  • - le indicazione relativamente agli annessi da salvaguardare e recuperare;
  • - il perimetro dell’area di pertinenza come individuata nelle Tavole 2.n° e 3.n° del PO.

2. Le Schede normative contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi ritenuti di valenza storico-documentale e ne disciplinano gli interventi di mutamento della destinazione d’uso. Il cambio di destinazione d’uso verso la destinazione turistico-ricettiva è sempre ammesso purché interessi unità immobiliari organiche e aventi una superficie edificabile minima complessiva di almeno 150 mq.

3. Il perimetro della Scheda Normativa costituisce area di pertinenza degli edifici di cui al successivo art. 51.1 delle presenti NTA.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna Scheda, negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale, sono ammessi interventi di riassetto dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente con le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) o tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono e con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino gli interventi e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesistico;
  • - tutti interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei dislivelli del terreno, nel rispetto della morfologia esistente ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra e che possano alterare la conformazione originaria del terreno;
  • - nella sistemazione degli spazi esterni dovranno essere limitate al minimo indispensabile le parti pavimentate e impermeabili privilegiando il recupero delle parti originarie esistenti. Gli elementi originari quali spazi scoperti (aie, cortili, ecc.), arredi esterni, manufatti isolati (tabernacoli, oratori, cappelle, fontanili, cisterne, ecc.) dovranno essere conservati e i relativi interventi di recupero dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari; viene, di norma, consentito l'impiego di superfici impermeabili per limitati spazi a ridosso degli edifici e della piscina per un massimo di 2 ml;
  • - non è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi di cui all’art. 26.3 comma 9;
  • - dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento del paesaggio, salvaguardando le specie arboree e arbustive significative e meritevoli di protezione. L’introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, erbe) deve riferirsi a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il contesto rurale locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio ed evitando interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali che alterino la percezione naturale dei paesaggi;
  • - in caso di frazionamento di complessi o edifici rurali è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
  • - per la realizzazione di specifico impianto di illuminazione devono essere utilizzati apparecchi adeguati tali da preservare l’ambiente dall’inquinamento luminoso.

5. La realizzazione delle piscine con le caratteristiche di cui all’art. 26.3 comma 7, dovrà prevedere un progetto basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che costituiscono l’area di pertinenza con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesaggistico.

La realizzazione di piscine temporanee fuori terra non dovranno essere allacciate alla rete acquedottistica.

6. Eventuali nuove recinzioni delle aree di pertinenza potranno essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:

  • - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
  • - non introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario;
  • - essere coerenti al carattere storico-architettonico dell’impianto esistente;
  • - essere realizzate con reti metalliche a maglia sciolta sorretta da pali in legno e senza cordonato in muratura o accompagnate da siepi arbustive informali utilizzando essenze vegetali tipiche locali che riprendono la composizione naturale del contesto.

7. Eventuali aree di parcheggio di dimensione limitata saranno progettate tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio, ubicate, quando possibile, in prossimità delle strade esistenti. Gli spazi di sosta potranno essere coperti da pergolati realizzati con strutture leggere (legno o metallo). I percorsi carrabili non dovranno essere pavimentati e i parcheggi dovranno essere realizzati in terra battuta o con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto e comunque di colore e tonalità in sintonia con il contesto paesaggistico. Sono vietate in ogni caso le autorimesse interrate.

8. Le aree di pertinenza individuate nelle Schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla Scheda stessa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell’intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.

9. Per tutti gli interventi di restauro e conservazione sono, inoltre, da rispettare le prescrizioni e i criteri maggiormente prescrittivi di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.

10.Per i fabbricati classificati come ruderi nelle schede normative, qualora fossero già stati oggetto di intervento di recupero e riqualificazione, sono ammessi interventi di conservazione di al precedente art.30.

11. I fabbricati definiti ruderi nell’ambito della schedatura di cui al presente articolo, costituiscono la ricognizione prevista dalle casistiche della LR. 3/2017.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05