Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 18 Definizioni e Parametri Urbanistici
1. Il presente Piano Operativo è conformato al DPGR 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate in detto DPGR anche se non ricompresi nel presente Titolo. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel DPGR 24 luglio 2018, 39/R, si intendono automaticamente recepite nel presente P.O. senza che costituiscano variante al P.O.
2. Nel caso di sopravvenute modifiche alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R, le stesse prevalgono e sono immediatamente efficaci nei confronti:
- a) dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati, degli interventi di rigenerazione urbana, dei progetti esecutivi di opere pubbliche, nonché delle domande di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di Costruire in alternativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Segnalazione Certificata di inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA e CILAS, presentati successivamente all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse;
- b) per le varianti ai Piani Attuativi, ai Progetti Unitari Convenzionati, agli interventi di rigenerazione urbana, ai progetti esecutivi di opere pubbliche, il cui atto di approvazione è successivo all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse;
- c) per le varianti ai Permessi di Costruire, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ai Permessi di Costruire in alternativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e alle Segnalazione Certificate di inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire, nonché per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA e CILAS, che configurano una variazione essenziale come definita dall’art. 197 della L.R. 65/2014, presentate successivamente all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse.
Art. 19 Distanze
Art. 19.1 Distanze minime dai confini di proprietà
1. Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
2. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi negli ambiti produttivi.
3. Per le addizioni volumetriche, e gli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA), per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini del lotto di pertinenza (lotto edificabile), fatto salvo quanto previsto al comma 1. Tali distanze sono da rispettare anche in caso di realizzazione di tettoie e pensiline fotovoltaiche.
4. Sono comunque consentiti:
- - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
- - L’edificazione sul confine del lotto di pertinenza a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l’unione o l’aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.
- - Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle Schede Progetti Norma di cui all’Allegato B riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.
Art. 19.2 Distanze dai limiti del lotto urbanistico
1. Costituisce confine del lotto urbanistico la linea di demarcazione tra due diverse zone urbanistiche, come definite al precedente art. 5.
2. Non possono essere realizzate fuori dal limite di cui al comma 1 le parti relative a marciapiedi, sporti di gronda, terrazzi a sbalzo, fondazioni, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, scale esterne, ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, pensiline ed elementi in aggetto in genere, ecc, di qualunque misura, nonché le opere correlate a delimitare le aree di pertinenza degli edifici quali muri di recinzione, di contenimento, e similari, recinzioni su cordoli in c.a. o muratura, recinzioni con pannellature chiuse.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche nei casi di unica proprietà connotata da diverse destinazioni di zona. In tali casi, qualsiasi parte del fabbricato deve essere contenuta all’interno della stessa destinazione di zona.
4. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia e interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) di fabbricati esistenti, anche fuori sagoma, non deve essere rispettata la distanza minima dai confini di zona.
5. Nell’ambito delle aree produttive (Zone D) sono ammessi in deroga al presente articolo la realizzazione per una misura non superiore a 5 metri fuori dalla zona D, le seguenti opere:
- - marciapiedi
- - sporti di gronda
- - piazzali di movimentazione carichi e per mezzi di trasporto
In questi casi, quando tali opere vengono realizzate nella zona agricola dovranno essere corredate da opportune opere di mitigazione costituite dalla messa a dimora di essenze arboree autoctone.
Art. 19.3 Distanze minime tra edifici
1. Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta di 10 ml.. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nelle aree produttive (zone D).
2. E’ ammessa la distanza di 6 ml. tra edifici antistanti entrambi con parete non finestrate.
3. Per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968:
- - Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
- - Non sono considerate “pareti finestrate” le pareti con sole “luci”, come definite dal Codice Civile.
- - E’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
- - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.
Art. 19.4 Distanze dalle strade
1. Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
2. All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:
- - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
- - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
- - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.
3. E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.
4. Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede progetti norma di cui all’Allegato B - Schede Progetti Norma.
5. Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
6. Nelle zone A sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.
Art. 19.5 Norme comuni in materia di distanze
1. Nei casi di nuova edificazione e nei casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono fatte salve le deroghe alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 102/2014, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
2. Le deroghe di cui al comma 1 si applicano anche alle distanze dai limiti del lotto urbanistico stabilite dal precedente art. 19.2, fatte salve le deroghe consentite dall’art. 2 bis del DPR 380/2001.
3. Nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, pertinenziali, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell’edificio originario, il Progettista all’atto della presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire, della SCIA o della CILA, allega una planimetria con l’esatta indicazione delle distanze dai limiti dei confini di> proprietà, dal limite delle strade, nonché delle distanze dai fabbricati.
Art. 20 Classificazione dello standard per parcheggi
1. Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali:
- P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
- P2: parcheggi e autorimesse pertinenziale o per la sosta stanziale (privati)
- P3: Parcheggi per la sosta di relazione
Art. 20.1 Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico) - P1
1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi ed in tutti i casi ove prescritti dalle presenti norme, devono soddisfare i parametri dimensionali sottoriportati nonché, ove superiori, le quantità minime prescritte nelle Schede Progetti Norma di cui all’allegato B
- Residenziale 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare
- Commerciale all’ingrosso e depositi Industriale ed artigianale 15 mq. ogni 100 mq. di SE
- Commerciale, Turistico ricettivo, Direzionale e di servizio 40 mq. ogni 100 mq. di SE
2. I parcheggi pubblici da realizzarsi nelle zone sottoposte ai progetti unitari convenzionati e nelle aree di trasformazione ove previsti, devono soddisfare le dimensioni minime rappresentate nelle Schede Progetti Norma di cui all’allegato B.
3. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi paralleli alla corsia di marcia la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt.2,00). E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza:
- 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio, arrotondando il fabbisogno disposti al numero superiore.
4. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazioni di posti auto per i portatori di handicap, al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, al drenaggio ed alla raccolta delle acque superficiali. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli e di adeguate dotazioni arboree, conformemente alle prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio
5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.
6. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) e ne assicuri la proprietà pubblica.
Art. 20.2 Parcheggi e autorimesse pertinenziali o per la sosta stanziale (privati)
1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia;
- - addizioni volumetriche;
- - tipo Rr (art. 25.5 delle NTA);
- - tipo R (art. 25.4 delle NTA) nel caso di contestuale mutamento di destinazione d’uso nei casi previsti dalla normativa vigente;
- - aumento del numero delle unità immobiliari ;
- - incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali, in questo caso il calcolo va verificato solo per la superficie in aumento;
La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.
2. La superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq/100 mc:
- a) del volume edificato per edifici o unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse, fatta eccezione per la porzione di volume già destinato ad autorimessa;
- b) del volume virtuale per le destinazioni d'uso industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso e depositi, fatta eccezione per la porzione di volume eventualmente già destinato ad autorimessa.
3. Fermo restando il rispetto del parametro di cui al comma 2, sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:
- - per la residenza: mq 35 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE con un minimo di due posti auto per alloggio;
- - per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: mq 25 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE;
- - commerciale, commerciale all’ingrosso e depositi, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: mq 35/mq 100 di SE,
- - turistico ricettivo mq 45 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola o per camera.
4. In caso di incremento di unità immobiliari, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq/100 mc di cui al comma 2. Nel caso di frazionamento di alloggi la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto per ciascun alloggio successivo al frazionamento.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente , nel caso di dimostrata oggettiva impossibilità a reperire all’interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto d'intervento edilizio i quantitativi minimi di spazi di parcheggio prescritti dalla normativa vigente è ammesso localizzare tali spazi anche in altri lotti di terreno ovvero in altri fabbricati già dotati di spazi a parcheggio o per i quali occorre procedere con apposito titolo, in proprietà esclusiva, posti nelle vicinanze e comunque all’interno della superficie delimitata da un cerchio di raggio 50 metri e centro nel fabbricato in questione. Tale deroga è ammessa a condizione che venga sottoscritto un atto notarile di vincolo permanente di destinazione e di asservimento dell’area sulla quale è localizzato il parcheggio al fabbricato in qualità di pertinenza.
6. Nel caso di interventi su edifici esistenti, qualora per oggettiva impossibilità, debitamente motivata, non sia possibile reperire gli standard di parcheggio richiesti neanche sfruttando quanto previsto al comma 4, è facoltà dell’Amministrazione Comunale attuare forme di monetizzazione. E’ demandata ad apposito regolamento la disciplina della monetizzazione degli standard di parcheggio di cui al presente comma, che potrà essere applicata solo a Regolamento approvato.
7. Ove consentito dalla zona urbanistica, è ammesso il cambio di destinazione d’uso e la funzione delle autorimesse e dei parcheggi esterni esistenti a condizione che:
- a) sia possibile reperire nuovi spazi, sia all’interno che all’esterno dell’immobile, con uguale destinazione migliorandone dimensioni e funzionalità;
- b) nei casi di dotazioni di superfici esistenti inferiori allo standard di 1 mq/10 mc di volume edificato, i nuovi spazi di cui alla lett. a) devono essere reperiti in quantità pari o superiore a tale superficie minima;
- c) dovrà essere dimostrata l’accessibilità e la fruibilità delle nuove superfici destinate a parcheggio, anche nel rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
8. Nei casi di cui al comma 7, non è possibile ricorrere alla deroga di cui al comma 4 ovvero attuare le forme di monetizzazione di cui al comma 6.
9. Nella verifica dello spazio a parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere superiore al 50% dell’intera superficie minima da garantire. Tutti i posti auto individuati devono essere singolarmente usufruibili, ammettendo la possibilità di poterne utilizzare contestualmente al massimo due nel caso siano a servizio della stessa unità immobiliare.
10. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 20.1 comma 3.
11. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.
12. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d’uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A e B come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968
13. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d’uso non si accompagni all’incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.
Art. 20.3 Parcheggi per la sosta di relazione
1. Il reperimento di parcheggi privati per la sosta di relazione, da intendersi aggiuntiva rispetto alle dotazioni relative alla sosta stanziale, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi ed attività con destinazione commerciale al dettaglio nei casi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o sostituzione edilizia, ovvero nei casi di mutamento di della destinazione d’uso di edifici o unità immobiliari esistenti verso la destinazione d’uso commerciale al dettaglio, ivi compreso l’ampliamento della superficie di vendita di esercizi o attività esistenti con destinazione d’uso commerciale al dettaglio.
2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in relazione all’incremento della superficie di vendita rispetto a quella già esistente e legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.
3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq/1 mq di superficie di somministrazione.
4. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all’eventuale incremento della superficie di vendita e solo per la superficie in incremento. E’ fatta eccezione per gli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA), sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l’intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione anche qualora l’intervento non comporti alcun incremento della superficie di vendita preesistente.
5. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 ed al relativo Regolamento di attuazione, integrate dalle seguenti disposizioni:
- a) per gli esercizi di vicinato ubicati nelle zone A non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi di relazione;
- b) per gli esercizi di vicinato posti nelle zone B qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nel caso di ampliamenti fino al 20% della superficie di vendita di locali esistenti già a destinazione commerciale.
6. Le norme di cui al comma precedente, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 300.
7. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi di relazione si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art.20.1 comma 3, per quanto compatibili con le disposizioni della LR 62/2018 e del relativo Regolamento di attuazione.
8. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale. Deve comunque essere rispetto quanto indicato all’art.6 comma 1 lett a) del DPGR 23/R/2020
Art. 21 Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile
1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dal presente Piano Operativo, dai Piani Attuativi comunque denominati e dai Progetti Unitari Convenzionati, (SC, Volume, SE) le seguenti parti degli edifici, se espressamente finalizzate all’ottenimento del confort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:
- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, per i fabbricati di nuova realizzazione;
- b) le serre solari, da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio, disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio;
- c) tutti i maggiori volumi o superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.