Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 82 Barriere architettoniche
1. Costituisce parte integrante del P.O. il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)
Art. 83 Edilizia sociale
1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:
- - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
- - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
- - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
Art. 84 Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile
1. Le aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:
- − alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- − interventi di nuova edificazione;
- − installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- − depositi di merci e materiali a cielo libero;
- − altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.
Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.
Art. 85 Salvaguardie e norme transitorie
1. Le disposizioni indicate nelle correnti norme e negli elaborati che costituiscono il POC, fungono da salvaguardia fin dalla sua adozione.
2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi previsti dal RU vigente non in contrasto con la disciplina di PO come adottata.
3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:
- a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, se non in contrasto con il piano adottato.
- b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.O. medesimo.
4. L’entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
5. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.
6. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.
7. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme e le seguenti varianti al Regolamento Urbanistico:
- - Variante n.1 al RU approvata con Del. C.C. n. 98/2021 – Palazzetto dello sport
- - Variante n.2 al RU approvata con Del. C.C. n. 99/2021 – aree industriale loc. Il Piano
8. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.
9. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni non essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.
10. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:
- - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
- - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
- - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
- - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
11 Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.
12. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pubblica. Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
13. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui sopra si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell’art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
14. I Piani Attuati, gli interventi diretti convenzionati originati da strumenti urbanistici previgenti, e i Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, tuttora vigenti e con convenzione o atto d’obbligo attivi, sono ancora validi con le consistenze e parametri edilizi in essi contenuti fino alla loro decadenza.
15. I Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, ancora validi per i quali non erano previste specifiche convenzioni da stipulare con l’Amministrazione Comunale, e nei quali erano previsti impegni per la demolizione di manufatti o la realizzazione di opere di miglioramento ambientale, devono dare atto dell’avvenuto rispetto degli impegni suddetti nell’atto di attestazione di agibilità.