Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO 1 – Tutela dell’integrità fisica del territorio

Art. 77 Disposizioni generali

1. Il Piano Operativo definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti definiti nel Piano Strutturale Intercomunale.

2. In ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno superiore del 26/07/2023 (prot. n.5054) a supporto del presente PO sono stati eseguiti studi in aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico e conseguentemente di pericolosità geologica e sismica locale per la sola componente di instabilità di versante a scala 1:2.000 per i soli centri abitati del Capoluogo Comunale, Cavallano, Il Merlo, Monteguidi e Mensano. Per le suddette aree ed aree contermini per una distanza massima di circa 500 m dal margine del territorio urbanizzato il quadro conoscitivo geomorfologico e conseguentemente di pericolosità geologica e sismica locale per la sola componente di instabilità di versante di riferimento è riportato nelle Tav. G.03, G.04 e G.05 allegate al presente PO.

3. La trasformabilità del territorio è strettamente legata alle situazioni di pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti che possono essere indotti dall'attuazione delle previsioni dell'atto di governo del territorio. Sono definite tre fattibilità:

  1. a) fattibilità in relazione agli aspetti geologici
  2. b) fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
  3. c) fattibilità in relazione agli aspetti sismici.

4. Per ogni area soggetta a previsioni, con esclusione del territorio aperto, è stata redatta una apposita Scheda progetto in cui sono riportate le principali caratteristiche progettuali e sono dettate le specifiche prescrizioni di fattibilità, fornendo indicazioni in merito alle indagini di approfondimento da effettuarsi a livello attuativo ed edilizio e delle eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio in funzione del quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico e sismico presente.

5. Per le aree urbane ed extraurbane sono definiti i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, idraulici, idrogeologici e sismici locali.

6. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali previste nel territorio comunale sono state differenziate secondo le categorie di pericolosità definite nelle norme del P.S.I. vigente ad eccezione delle aree in approfondimento indicate al comma 2.

7. Il quadro conoscitivo geomorfologico, di pericolosità geologica e di pericolosità sismica di riferimento è quello definito in sede di Piano Strutturale Intercomunale vigente ad eccezione delle zone che sono state oggetto di approfondimento e aggiornamento del suddetto quadro conoscitivo in sede di Piano Operativo in ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno Superiore del 26/07/2023 ovvero le località di Casole d’Elsa, Cavallano, il Merlo, Monteguidi e Mensano per un interno al perimetro del territorio urbanizzato di circa 500 m.

8. Sono di seguito riportati i criteri generali di fattibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, integrati da specifiche indicazioni in relazione ad ognuno degli aspetti analizzati (geologico, idrogeologico idraulico e sismico), che dovranno essere rispettati in relazione alle varie classi di pericolosità riportate nel quadro conoscitivo del P.S.I. vigente ad eccezione delle aree indicate al punto 6 del presente comma per cui valgono le cartografie di aggiornamento del quadro conoscitivo suddetto realizzate in fase del presente P.O.

Art. 78 Criteri di fattibilità e prescrizioni in relazione agli aspetti geologici

1. Così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione, è necessario rispettare i seguenti criteri generali

2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica (in particolare per le aree ricadenti in pericolosità molto elevata (P4) vale quanto riportato negli artt. 7 e 8 della Disciplina del PAI vigente):

  • - nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio sull’efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e opportuni sistemi di monitoraggio propedeutici alla progettazione, sono tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente.
  • - nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e sono tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
  • - la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica (in particolare per le aree ricadenti in pericolosità elevata (P3) vale quanto riportato negli artt.. 9, 10 e 11 della Disciplina del PAI vigente).La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, effettuate in fase di piano attuativo (ove previsto) e finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l’esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:

  • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
  • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.

La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. A livello sovracomunale per le aree ricadenti in pericolosità media (P2) da PAI vigente vale quanto riportato nell’art. 12 della Disciplina del PAI vigente.

5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1), non è necessario dettare condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. A livello sovracomunale per le aree ricadenti in pericolosità moderata (P1) da PAI vigente vale quanto riportato nell’art. 12 della Disciplina del PAI vigente.

Art. 79 Fattibilità per fattori idraulici

1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata nelle TAVV. Q.I.T01.1, Q.I.T01.2, Q.I.T01.3 e Q.I.T01.4 del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) alla scala 1:10.000.
Nelle suddette tavole è rappresentata l’integrazione delle pericolosità da alluvione derivanti dagli studi idrologico-idraulico condotti a supporto del PSI e delle pericolosità da alluvione pregresse indicate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.
La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. è individuata dalla TAV. Q.I.T02 del PSI alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla TAV. Q.I.T03 del PSI alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI. Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla TAV. Q.I.T04 del PSI alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.

2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) è fatto riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all’articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.

3. Allo scopo della definizione della fattibilità idraulica degli interventi sul territorio comunale è inoltre fatto riferimento a quanto indicato dalle N.T.A. del PSI, Capo 5, nonché, per quanto non altrimenti specificato, all’Allegato A della D.P.G.R. n. 31 del 20/01/2020 (“Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche”), e alla Disciplina del PGRA.

4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all’articolo 8, ed in particolare:

  • - opere idrauliche che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
  • - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
  • - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
  • - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l’installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.

5. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all’interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali di cui alla TAV. Q.I.T03 del PSI, nonché alla classe di magnitudo idraulica di cui alla TAV. Q.I.T02 del PSI.

Per le aree non interessate dagli studi idrologico-idraulici del PSI valgono le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i. In alternativa, è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al PSI, mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell’area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.

6. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti P.3 o poco frequenti P.2 e caratterizzate da battenti uguali o inferiori a 50 cm, in caso di opere di sopraelevazione (art. 8, c.1, lettere b) o c) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) o interventi di difesa locale (art. 8, c.1, lett. d) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a 30 cm rispetto al battente medio sul lotto di intervento, come da TAV. Q.I.T03 del PSI e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al punto 4.
In caso di battenti massimi attesi superiori a 50 cm è applicato un franco di sicurezza minimo pari ad ulteriori 50 cm.

7. Nell’area indicata come AMRI_1 negli elaborati del Piano Operativo, correlata alla realizzazione degli interventi di difesa idraulica per la previsione di cui alla Scheda AT3.2, non sono ammessi interventi edilizi incompatibili con la funzione idraulica per essa prevista. Vi è ammessa la destinazione agricola con colture di tipo seminativo, purché senza la realizzazione di serre e/o recinzioni e/o altri manufatti tali da ostacolare il deflusso delle acque e ridurre la permeabilità complessiva dell’area stessa, né trasformazioni morfologiche tali da limitarne la capacità di invaso.

Art. 80 Fattibilità per fattori sismici

1. Così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione, è necessario rispettare i seguenti criteri generali

2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) si fa riferimento ai seguenti criteri:

  1. a. relativamente alle aree di instabilità di versante attive, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.1, lettera a del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A). Agli interventi sul patrimonio esistente, si applicano i criteri definiti al paragrafo 3.1.1 lettera b del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A);
  2. b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti edilizi, sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti

  1. a. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  2. b. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o entro le coperture stesse entro alcune decine di metri, sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l’entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo della valle è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo, quale quella sismica a rifrazione o riflessione.
  3. c. nel caso di zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di evoluzione sono realizzati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche tenendo conto anche dell’azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all’interno delle specifiche tecniche regionali di cui all’o.d.p.c.m. 3907/2010. La fattibilità di interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito delle verifiche di stabilità di versante e alla preventiva realizzazione, qualora necessario, degli interventi di messa in sicurezza individuati al paragrafo 3.2.1, lettera a). La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata a quanto indicato al paragrafo 3.2.1 punto a bis del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A)
  4. d. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4). Limitatamente agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata, in funzione dell’esito delle verifiche, anche ad interventi di riduzione della pericolosità (in conformità a NTC 2018, punto 7.11.3.4).

Nell’ambito dell’area caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3), la valutazione dell’azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti casi:

  1. a) realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti, nelle classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014;
  2. b) realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014.

4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore ad 1herz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell’analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l’eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia.

Art. 81 Fattibilità connessa alla risorsa idrica

1. Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera devono garantire la non compromissione della stessa.

2. Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano

  1. a) Al fine di tutelare le acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono da recepire le indicazioni riportate nella suddetta norma. E’ schematicamente indicata nella Carta delle problematiche idrogeologiche del P.S.I. l’estensione della zona di rispetto di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
  2. b) Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività in ordine all’art. 94 del D.Lgs 152/2006:
    1. i. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    2. ii. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    3. iii. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    4. iv. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
    5. v. aree cimiteriali;
    6. vi. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
    7. vii. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
    8. viii. gestione di rifiuti;
    9. ix. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    10. x. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    11. xi. pozzi perdenti;
    12. xii. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro da azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

3. Per qualsiasi opera di captazione della risorsa idrogeologica dal sottosuolo oltre a quanto suddetto, l’intervento deve sottostare alle normative sovracomunale fra le quali si cita, il Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.P.G.R. 61/R/2016 in attuazione dell’art. 11, commi 1 e 2 della L.R. n.80 del 28/12/2015 e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Siena con particolare riferimento alle aree sensibili degli acquiferi.

CAPO 23 Norme Finali

Art. 82 Barriere architettoniche

1. Costituisce parte integrante del P.O. il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)

Art. 83 Edilizia sociale

1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:

  • - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
  • - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

2. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.

Art. 84 Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile

1. Le aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • − alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • − interventi di nuova edificazione;
  • − installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • − depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • − altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art. 85 Salvaguardie e norme transitorie

1. Le disposizioni indicate nelle correnti norme e negli elaborati che costituiscono il POC, fungono da salvaguardia fin dalla sua adozione.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi previsti dal RU vigente non in contrasto con la disciplina di PO come adottata.

3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:

  1. a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, se non in contrasto con il piano adottato.
  2. b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.O. medesimo.

4. L’entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

5. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.

6. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.

7. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme e le seguenti varianti al Regolamento Urbanistico:

  • - Variante n.1 al RU approvata con Del. C.C. n. 98/2021 – Palazzetto dello sport
  • - Variante n.2 al RU approvata con Del. C.C. n. 99/2021 – aree industriale loc. Il Piano

8. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.

9. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni non essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.

10. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

  • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.

11 Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.

12. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pubblica. Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

13. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui sopra si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell’art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

14. I Piani Attuati, gli interventi diretti convenzionati originati da strumenti urbanistici previgenti, e i Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, tuttora vigenti e con convenzione o atto d’obbligo attivi, sono ancora validi con le consistenze e parametri edilizi in essi contenuti fino alla loro decadenza.

15. I Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, ancora validi per i quali non erano previste specifiche convenzioni da stipulare con l’Amministrazione Comunale, e nei quali erano previsti impegni per la demolizione di manufatti o la realizzazione di opere di miglioramento ambientale, devono dare atto dell’avvenuto rispetto degli impegni suddetti nell’atto di attestazione di agibilità.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05