Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1 : Generalità
Art. 1 Definizioni
1. Il presente Piano Operativo (di seguito anche P.O.), formato ai sensi dell’art.95 della L.R. 65/2014, è l’atto di governo che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale di Casole d'Elsa, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale Intercomunale.
Art. 2. Contenuti del Piano Operativo
1. Il Piano Operativo è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in particolare:
- - definisce le trasformazioni fisiche ammesse e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio rurale, sia nel territorio urbanizzato;
- - definisce la rete delle infrastrutture per la mobilità e la relativa disciplina;
- - individua gli ambiti da attuare mediante piani attuativi, progetti unitari convenzionati, interventi diretti, progetti di opere pubbliche, e stabilisce le disposizioni, anche di carattere quantitativo, che devono essere osservate da tali strumenti;
- - determina per alcuni immobili, o complessi di immobili, specifiche e vincolanti destinazioni d'uso, particolarmente per servizi pubblici o a uso collettivo;
- - garantisce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo, sia inserendo destinazioni d'uso vincolanti, sia dettando disposizioni ai previsti piani attuativi, o progetti unitari, o progetti di opere pubbliche;
- - precisa le fattibilità delle trasformazioni fisiche ammesse e delle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
- - precisa i requisiti richiesti in ragione di condizioni di fragilità ambientale.
Art. 3 Costituzione ed Elaborati del Piano Operativo
1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono costituite da Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del P.O.:
- - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale;
- - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
- - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all’approvazione del P.O.;
- - nella PARTE IV è definita la disciplina specialistica relativa all’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili la disciplina per il sistema infrastrutturale della mobilità,, la disciplina delle zone speciali e paesaggistiche, le disposizioni geologiche, Sismiche e di Rischio Idraulico e le Norme finali.
2. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
- Elaborati urbanistici:
- - Relazione generale
- - Relazione di coerenza con il PIT-PPR
- - Tavola n.1.n – Vincoli sovraordinati, n.4 quadranti scala 1:10.000
- - Tavola n. 2.n – Disciplina del territorio rurale, n. 4 quadranti scala 1:10.000
- - Tavole n.3.n - Disciplina del Territorio Urbano e delle aree produttive, n. 76 quadranti scala 1:2.000
- - Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- - Allegati alle NTA:
- - Allegato A – Schede normative dei fabbricati classificati
- - Allegato B – Schede Progetti Norma
- - Allegato C – Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione
- - Allegato D – Dimensionamento e verifica standards
- - Allegato E – Aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio
- Valutazione Ambientale Strategica composta da:
- doc.QV1 - Rapporto Ambientale
- - doc.QV1a - Allegato A al Rapporto Ambientale: schede di valutazione
- - doc.QV1b - Allegato B al Rapporto Ambientale: i servizi a rete, le linee dell’alta tensione e gli aspetti acustici
- - doc.QV2 - Sintesi non tecnica
- - doc.QV3 – Studio d’Incidenza
- doc.QV1 - Rapporto Ambientale
- Indagini geologiche e idrauliche, composte da:
- - Tav.G.01 – Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
- - Q1/Q2/Q3/Q4 – scala 1:10.000
- - Cavallano/il Merlo/Mensano/Capoluogo (N/S)/Pievescola – scala 1:2.000
- - Tav.G.02 – Carta del Rischio Sismico
- - 2.1 – Pericolosità Sismica – scala 1:5.000
- - 2.2 – Vulnerabilità Sismica – scala 1:5.000
- - 2.3 – Esposizione Sismica – scala 1:5.000
- - Tav.G.03 – Carta Geomorfologica (aggiornamento del quadro conoscitivo del PSI vigente in ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno Superiore del 26/07/2023)
- - Capoluogo (N/S)/Cavallano/Il Merlo/Mensano/Monteguidi – scala 1:2.000
- - Tav.G.04 – Carta della Pericolosità Geologica (aggiornamento del quadro conoscitivo del PSI vigente in ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno Superiore del 26/07/2023)
- - Capoluogo (N/S)/Cavallano/Il Merlo/Mensano/Monteguidi – scala 1:2.000
- - Tav.G.05 – Carta della Pericolosità Sismica Locale (aggiornamento del quadro conoscitivo del PSI vigente in ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno Superiore del 26/07/2023)
- - Capoluogo (N/S)/Cavallano/Il Merlo/Mensano/Monteguidi – scala 1:2.000
- - Relazione geologica
- - Relazione di fattibilità idraulica
- - Tav.I.01.n° – Carta delle aree e degli elementi esposti a fenomeni alluvionali
- - Tav.G.01 – Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
- PEBA, composto da:
- - Relazione censimento
- - Tavole a-b-c-d – Programma di abbattimento delle barriere architettoniche
- Quadro archeolgico, composto da:
- - Tavola QA 1.n – Quadro conoscitivo archeologico, n.4 quadranti scala 1:10.000
- - Tavola QA 2.n – Carta del potenziale archeologico, n.4 quadranti scala 1:10.000
- - Tavola QA 3.n – Carta del rischio archeologico, n.4 quadranti scala 1:10.000
- - Metodologia di lavoro – Catalogo dei siti del Quadro Conoscitivo Bibliografia di riferimento
Art. 4 Validità ed operatività del Piano Operativo
1. Il Piano Operativo è direttamente precettivo ed operativo, ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazione di cui ai commi successivi.
2. Le previsioni per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in esso contenuti, ed i conseguenti vincoli preordinati all’espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella relazione del P.O. stesso , per i cinque anni successivi alla sua approvazione.
3. Le previsioni che si attuano mediante Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati, ai sensi dell’art.95 comma 11 della L.R.65/2014; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio di efficacia del Piano Operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati convenzionati, oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o il progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell’art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
4. I vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi dell’art.95 comma 10 della L.R.65/2014, perdono efficacia se entro il termine quinquennale non è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pubblica.
5. I piani attuativi di iniziativa privata vigenti al momento della entrata in vigore delle norme del Piano Operativo mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo i piani stessi possono essere adeguati, con specifica variante, su richiesta dei privati interessati, alle nuove norme contenute nel presente P.O.
6. Il Piano Operativo rappresenta con apposito segno grafico il perimetro del Piano Regolatore Particolareggiato (PRP) del Castello di Casole, approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e come da ultimo variato con DCC 6/2025, e il Piano di Recupero interno allo stesso, i quali mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale decadenza.
67. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di permessi a costruire relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o a altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.
78. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all’esproprio in esso contenuti alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano e della modifica sostanziale che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 ed 11 dell'articolo 95 della LR 65 /2014, per un periodo massimo di cinque anni. La proroga è disposta dal Comune, con unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.
9. Il Piano Operativo rappresenta con apposito segno grafico il perimetro del Piano Regolatore Particolareggiato (PRP) del Castello di Casole, approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e come da ultimo variato con DCC 6/2025, e il Piano di Recupero interno allo stesso.
Art. 5 Zone territoriali omogenee e perimetro del territorio urbanizzato
1. Ai fini dell’applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole 2.n° e 3.n° rispettivamente “Disciplina del territorio rurale” e “Disciplina del territorio urbano e delle aree produttive” del PO, con la specifica lettera alfabetica, sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all’art. 2 del citato D.M.:
- - Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone dei centri storici dei capoluoghi, delle frazioni e dei nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti di interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale;
- - Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale;
- - Zone C, equiparate alle aree indicate ai successivi art.55.1. e art.55.1.3 , le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate, o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità di cui alle precedenti zone B. Comprendono le zone di espansione, destinate alla nuova edificazione, prevalentemente residenziale, previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi;
- - Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
- - Zone E, le parti del territorio destinate agli usi agricoli;
- - Zone F, le parti di territorio destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.
2. Nelle Tavole del P.O., attraverso apposita simbologia si individua il perimetro del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.
Art. 6 Regolamento Edilizio
1. Il Regolamento Edilizio (RE) concorre, insieme alle altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico – edilizia, alla disciplina del patrimonio edilizio esistente e degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, in coordinamento con le disposizioni delle presenti NTA.
CAPO 2 : Valutazione, monitoraggio e dimensionamento
Art. 7 Valutazione degli effetti della trasformazione
1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della normativa regionale e nazionale. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, non sono sottoposti a VAS nè a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante del PO e che siano stati oggetto di specifica valutazione nell’ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo.
2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS. In particolare per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettati a piani attuativi devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle specifiche schede del Rapporto ambientale di VAS ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono assoggettati a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all’intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.
3. La verifica è sempre operata dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione dei lavori ed è depositata presso il Comune contestualmente alla certificazione di conformità delle opere.
4. L’approvazione di piani attuativi, anche quando non soggetti a VAS, e di progetti unitari convenzionati è comunque subordinata alle seguenti verifiche:
- - disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile;
- - capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
- - capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni di cui al Capo 1 TITOLO VII delle presenti norme (Tutela dell’integrità fisica del territorio).
Art. 8. Dimensionamento insediativo e monitoraggio del piano
1. In conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale Intercomunale, il Piano Operativo stabilisce, per gli interventi rilevanti ai fini del dimensionamento ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale 32/R/2017, limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed urbanistico nel territorio comunale.
2. Gli interventi ammessi dal Piano Operativo sono soggetti alle limitazioni indicate nell’Allegato D delle presenti norme in relazione alla tipologia degli interventi urbanistici ed edilizi ed alla destinazione d'uso.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, lo sviluppo edilizio ammesso in conformità alle previsioni del Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati ai successivi tre commi.
4. Con cadenza annuale gli Uffici Comunali verificano gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività indicate all'art. 15 comma 1 ter della LR 65/2014.
5. Con cadenza di norma biennale gli Uffici Comunali verificano lo stato di attuazione delle previsioni del Piano Operativo sia in relazione al dimensionamento insediativo che alla dotazione di spazi e servizi pubblici (standard urbanistici di cui al DM 1444/1968).
6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del Piano Operativo il Comune redige una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute.
Art. 9 Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del P.O.
1. Il P.O., in conformità con gli indirizzi del P.S.I., mira a conseguire una dotazione di aree a standards di mq. 18/abitante così ripartite:
- - aree a verde pubblico attrezzato 9,0 mq./ab.
- - aree per l’istruzione dell’obbligo 4,5 mq./ab.
- - aree per attrezzature di interesse comune 2,0 mq./ab.
- - aree per parcheggi 2,5 mq./ab.
2. Fatte salve le specificazione contenute nelle schede norma di cui all’allegato B, ad ogni nuovo abitante insediato, a seguito della formazione di piani attuativi sia che prevedano nuova edificazione sia che prevedano demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, dovrà corrispondere una dotazione di 18 mq./abitante di aree a standard, da reperire nell’ambito dello stesso piano.
3. Il P.O. individua come standard residenziale per abitante la superficie edificabile o edificata (SE) come definita dal Regolamento regionale 39/R/2018. Al fine della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza, in conformità con quanto previsto dal P.S.I., si assume la previsione di 1 abitante equivalente a 40 mq di SE - come standard residenziale per abitante ai sensi del DM 1444/1968.
4. In caso di una frazione di Superficie Edificabile (SE) inferiore a 40 mq, si approssima per eccesso.
Titolo II: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
CAPO 1 : Modalità di attuazione del Piano operativo
Art. 10 Strumenti di attuazione del Piano Operativo
1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso:
- a) Interventi diretti:
- - Permesso di Costruire
- - SCIA
- b) Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014
- c) Piani Attuativi di cui all’art. 107 della L.R. 65/2014
- d) Interventi di rigenerazione urbana
- e) Progetti esecutivi di opere pubbliche
2. Il Piano Operativo individua, con i propri elaborati grafici, specifiche perimetrazioni delimitanti aree di trasformazione urbanistica all'interno dei quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani Attuativi.
Art. 11 Intervento edilizio diretto
1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento tramite Piano Attuativo ovvero tramite Progetto Unitario Convenzionato, l’attività edilizia è regolata dall’intervento edilizio diretto previo rilascio di singolo provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, secondo le disposizioni di legge vigente in materia.
Art. 12 Progetti Unitari Convenzionati
1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione, il Piano Operativo assoggetta a progetto unitario convenzionato (PUC) gli interventi edilizi che richiedano un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi, finalizzata a disciplinare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
2. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti indicati all'art.121 della L.R. 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.
3. Il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione sono approvati con un unico atto di Consiglio Comunale.
4. Il termine di validità del progetto unitario, decorrenti dalla data della delibera di approvazione è di norma fissato in cinque anni.
5. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. In tal caso il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. La progettazione urbanistica dovrà essere estesa all'intera area perimetrata o di progetto fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme. E’ consentito, in assenza di variante urbanistica, non includere nel piano limitate estensioni di superficie, alle seguenti condizioni:
- - che complessivamente non superino il 10% della superficie totale assoggettata a progetto unitario convenzionato,
- - che non risultino rilevanti per l'assetto complessivo dell'area e sopratutto per la realizzazione delle sue opere di urbanizzazione,
- - che il dimensionamento della capacità insediativa del piano attuativo venga ridotto in misura proporzionale alla estensione della superficie esclusa rispetto alla superficie totale dello stesso progetto unitario convenzionato.
- - che resti invariata la dotazione di standard e di opere di urbanizzazione previsti nella relativa scheda di cui all’Allegato B.
Art. 13 Piani Attuativi
1. I piani urbanistici attuativi, strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:
- a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014
- b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014
- c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014
- d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014
- e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014
2. Lo strumento urbanistico Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.
3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall’art.107 e succ. della L.R. 65/2014 e s.m.i..
4. Oltre quanto previsto dall’art. 109 della L.R. n. 65/2014 e laddove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio i piani attuativi dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:
- a) planimetria di zona in scala 1:2000;
- b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
- c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
- d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area d’intervento;
- e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto di intervento.
- f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
- g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
- h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento;
- i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
- l) relazione geologica di fattibilità;
- m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
- n) illustrazione mediante plastico o fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
- o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
- p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione dell’intervento.
5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allegati alle presento norme
6. I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque anni dalla approvazione del presente Piano Operativo, non sia stata stipulata la relativa convenzione.
Art. 14 Interventi di rigenerazione urbana
1. Sono interventi di rigenerazione urbana, ai sensi della LR 65/2014, gli interventi finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.
2. Gli interventi di rigenerazione urbana come sopra definiti, hanno le caratteristiche i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli artt. 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014.
3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014 e richiamate al comma 2. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.
Art. 15 Esecuzione delle opere di urbanizzazione
1. Ogni intervento urbanistico preventivo dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standards fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento.
2. Nel caso di esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori privati che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono regolate dal Regolamento Edilizio
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere completo di tutti i documenti componenti il progetto esecutivo secondo il Codice degli Appalti. In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento è consentita, su indicazione del Responsabile del Procedimento, l’omissione di uno o più dei documenti costituenti il progetto esecutivo.
Art. 16 Piani Attuativi convenzionati e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale in corso di realizzazione
1. I piani attuativi già convenzionati alla data di conseguita efficacia del Piano Operativo ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. 1/2005 e L.R.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di realizzazione alla predetta data, anche se non conformi al P.O. potranno essere attuati in conformità alla Convenzione, Atto d’Obbligo o al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.), alle N.T.A. specifiche e disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione o dell’Atto d’Obbligo.
2. Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdotta dal P.O.
Art. 17 Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica
1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allegati alle presenti norme che costituiscono un quadro progettuale. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.
2. Le Superfici Territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia in scala 1:2.000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.
3. Ai fini della corretta applicazione delle NTA, deve essere coordinata la lettura con il Regolamento Edilizio vigente, qualora emergano contrasti interpretativi, devono essere considerate prevalenti le disposizioni del P.O.
4. In caso di discordanza tra i confini comunali individuati sul P.O. e quelli catastali, si assumono come probanti, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanistica quella adiacente.
CAPO 2 : Norme e definizioni di carattere generale
Art. 18 Definizioni e Parametri Urbanistici
1. Il presente Piano Operativo è conformato al DPGR 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate in detto DPGR anche se non ricompresi nel presente Titolo. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel DPGR 24 luglio 2018, 39/R, si intendono automaticamente recepite nel presente P.O. senza che costituiscano variante al P.O.
2. Nel caso di sopravvenute modifiche alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R, le stesse prevalgono e sono immediatamente efficaci nei confronti:
- a) dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati, degli interventi di rigenerazione urbana, dei progetti esecutivi di opere pubbliche, nonché delle domande di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di Costruire in alternativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Segnalazione Certificata di inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA e CILAS, presentati successivamente all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse;
- b) per le varianti ai Piani Attuativi, ai Progetti Unitari Convenzionati, agli interventi di rigenerazione urbana, ai progetti esecutivi di opere pubbliche, il cui atto di approvazione è successivo all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse;
- c) per le varianti ai Permessi di Costruire, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ai Permessi di Costruire in alternativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e alle Segnalazione Certificate di inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire, nonché per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA e CILAS, che configurano una variazione essenziale come definita dall’art. 197 della L.R. 65/2014, presentate successivamente all’entrata in vigore delle modifiche previste nell’atto che dispone le stesse.
Art. 19 Distanze
Art. 19.1 Distanze minime dai confini di proprietà
1. Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
2. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi negli ambiti produttivi.
3. Per le addizioni volumetriche, e gli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA), per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini del lotto di pertinenza (lotto edificabile), fatto salvo quanto previsto al comma 1. Tali distanze sono da rispettare anche in caso di realizzazione di tettoie e pensiline fotovoltaiche.
4. Sono comunque consentiti:
- - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
- - L’edificazione sul confine del lotto di pertinenza a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l’unione o l’aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.
- - Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle Schede Progetti Norma di cui all’Allegato B riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.
Art. 19.2 Distanze dai limiti del lotto urbanistico
1. Costituisce confine del lotto urbanistico la linea di demarcazione tra due diverse zone urbanistiche, come definite al precedente art. 5.
2. Non possono essere realizzate fuori dal limite di cui al comma 1 le parti relative a marciapiedi, sporti di gronda, terrazzi a sbalzo, fondazioni, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, scale esterne, ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, pensiline ed elementi in aggetto in genere, ecc, di qualunque misura, nonché le opere correlate a delimitare le aree di pertinenza degli edifici quali muri di recinzione, di contenimento, e similari, recinzioni su cordoli in c.a. o muratura, recinzioni con pannellature chiuse.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche nei casi di unica proprietà connotata da diverse destinazioni di zona. In tali casi, qualsiasi parte del fabbricato deve essere contenuta all’interno della stessa destinazione di zona.
4. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia e interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) di fabbricati esistenti, anche fuori sagoma, non deve essere rispettata la distanza minima dai confini di zona.
5. Nell’ambito delle aree produttive (Zone D) sono ammessi in deroga al presente articolo la realizzazione per una misura non superiore a 5 metri fuori dalla zona D, le seguenti opere:
- - marciapiedi
- - sporti di gronda
- - piazzali di movimentazione carichi e per mezzi di trasporto
In questi casi, quando tali opere vengono realizzate nella zona agricola dovranno essere corredate da opportune opere di mitigazione costituite dalla messa a dimora di essenze arboree autoctone.
Art. 19.3 Distanze minime tra edifici
1. Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta di 10 ml.. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nelle aree produttive (zone D).
2. E’ ammessa la distanza di 6 ml. tra edifici antistanti entrambi con parete non finestrate.
3. Per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968:
- - Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
- - Non sono considerate “pareti finestrate” le pareti con sole “luci”, come definite dal Codice Civile.
- - E’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
- - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.
Art. 19.4 Distanze dalle strade
1. Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
2. All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:
- - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
- - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
- - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.
3. E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.
4. Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede progetti norma di cui all’Allegato B - Schede Progetti Norma.
5. Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
6. Nelle zone A sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.
Art. 19.5 Norme comuni in materia di distanze
1. Nei casi di nuova edificazione e nei casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono fatte salve le deroghe alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 102/2014, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
2. Le deroghe di cui al comma 1 si applicano anche alle distanze dai limiti del lotto urbanistico stabilite dal precedente art. 19.2, fatte salve le deroghe consentite dall’art. 2 bis del DPR 380/2001.
3. Nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, pertinenziali, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell’edificio originario, il Progettista all’atto della presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire, della SCIA o della CILA, allega una planimetria con l’esatta indicazione delle distanze dai limiti dei confini di> proprietà, dal limite delle strade, nonché delle distanze dai fabbricati.
Art. 20 Classificazione dello standard per parcheggi
1. Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali:
- P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
- P2: parcheggi e autorimesse pertinenziale o per la sosta stanziale (privati)
- P3: Parcheggi per la sosta di relazione
Art. 20.1 Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico) - P1
1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi ed in tutti i casi ove prescritti dalle presenti norme, devono soddisfare i parametri dimensionali sottoriportati nonché, ove superiori, le quantità minime prescritte nelle Schede Progetti Norma di cui all’allegato B
- Residenziale 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare
- Commerciale all’ingrosso e depositi Industriale ed artigianale 15 mq. ogni 100 mq. di SE
- Commerciale, Turistico ricettivo, Direzionale e di servizio 40 mq. ogni 100 mq. di SE
2. I parcheggi pubblici da realizzarsi nelle zone sottoposte ai progetti unitari convenzionati e nelle aree di trasformazione ove previsti, devono soddisfare le dimensioni minime rappresentate nelle Schede Progetti Norma di cui all’allegato B.
3. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi paralleli alla corsia di marcia la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt.2,00). E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza:
- 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio, arrotondando il fabbisogno disposti al numero superiore.
4. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazioni di posti auto per i portatori di handicap, al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, al drenaggio ed alla raccolta delle acque superficiali. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli e di adeguate dotazioni arboree, conformemente alle prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio
5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.
6. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) e ne assicuri la proprietà pubblica.
Art. 20.2 Parcheggi e autorimesse pertinenziali o per la sosta stanziale (privati)
1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia;
- - addizioni volumetriche;
- - tipo Rr (art. 25.5 delle NTA);
- - tipo R (art. 25.4 delle NTA) nel caso di contestuale mutamento di destinazione d’uso nei casi previsti dalla normativa vigente;
- - aumento del numero delle unità immobiliari ;
- - incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali, in questo caso il calcolo va verificato solo per la superficie in aumento;
La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.
2. La superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq/100 mc:
- a) del volume edificato per edifici o unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse, fatta eccezione per la porzione di volume già destinato ad autorimessa;
- b) del volume virtuale per le destinazioni d'uso industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso e depositi, fatta eccezione per la porzione di volume eventualmente già destinato ad autorimessa.
3. Fermo restando il rispetto del parametro di cui al comma 2, sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:
- - per la residenza: mq 35 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE con un minimo di due posti auto per alloggio;
- - per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: mq 25 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE;
- - commerciale, commerciale all’ingrosso e depositi, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: mq 35/mq 100 di SE,
- - turistico ricettivo mq 45 di superficie a parcheggio ogni 100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola o per camera.
4. In caso di incremento di unità immobiliari, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq/100 mc di cui al comma 2. Nel caso di frazionamento di alloggi la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto per ciascun alloggio successivo al frazionamento.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente , nel caso di dimostrata oggettiva impossibilità a reperire all’interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto d'intervento edilizio i quantitativi minimi di spazi di parcheggio prescritti dalla normativa vigente è ammesso localizzare tali spazi anche in altri lotti di terreno ovvero in altri fabbricati già dotati di spazi a parcheggio o per i quali occorre procedere con apposito titolo, in proprietà esclusiva, posti nelle vicinanze e comunque all’interno della superficie delimitata da un cerchio di raggio 50 metri e centro nel fabbricato in questione. Tale deroga è ammessa a condizione che venga sottoscritto un atto notarile di vincolo permanente di destinazione e di asservimento dell’area sulla quale è localizzato il parcheggio al fabbricato in qualità di pertinenza.
6. Nel caso di interventi su edifici esistenti, qualora per oggettiva impossibilità, debitamente motivata, non sia possibile reperire gli standard di parcheggio richiesti neanche sfruttando quanto previsto al comma 4, è facoltà dell’Amministrazione Comunale attuare forme di monetizzazione. E’ demandata ad apposito regolamento la disciplina della monetizzazione degli standard di parcheggio di cui al presente comma, che potrà essere applicata solo a Regolamento approvato.
7. Ove consentito dalla zona urbanistica, è ammesso il cambio di destinazione d’uso e la funzione delle autorimesse e dei parcheggi esterni esistenti a condizione che:
- a) sia possibile reperire nuovi spazi, sia all’interno che all’esterno dell’immobile, con uguale destinazione migliorandone dimensioni e funzionalità;
- b) nei casi di dotazioni di superfici esistenti inferiori allo standard di 1 mq/10 mc di volume edificato, i nuovi spazi di cui alla lett. a) devono essere reperiti in quantità pari o superiore a tale superficie minima;
- c) dovrà essere dimostrata l’accessibilità e la fruibilità delle nuove superfici destinate a parcheggio, anche nel rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
8. Nei casi di cui al comma 7, non è possibile ricorrere alla deroga di cui al comma 4 ovvero attuare le forme di monetizzazione di cui al comma 6.
9. Nella verifica dello spazio a parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere superiore al 50% dell’intera superficie minima da garantire. Tutti i posti auto individuati devono essere singolarmente usufruibili, ammettendo la possibilità di poterne utilizzare contestualmente al massimo due nel caso siano a servizio della stessa unità immobiliare.
10. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 20.1 comma 3.
11. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.
12. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d’uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A e B come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968
13. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d’uso non si accompagni all’incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.
Art. 20.3 Parcheggi per la sosta di relazione
1. Il reperimento di parcheggi privati per la sosta di relazione, da intendersi aggiuntiva rispetto alle dotazioni relative alla sosta stanziale, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi ed attività con destinazione commerciale al dettaglio nei casi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o sostituzione edilizia, ovvero nei casi di mutamento di della destinazione d’uso di edifici o unità immobiliari esistenti verso la destinazione d’uso commerciale al dettaglio, ivi compreso l’ampliamento della superficie di vendita di esercizi o attività esistenti con destinazione d’uso commerciale al dettaglio.
2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in relazione all’incremento della superficie di vendita rispetto a quella già esistente e legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.
3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq/1 mq di superficie di somministrazione.
4. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all’eventuale incremento della superficie di vendita e solo per la superficie in incremento. E’ fatta eccezione per gli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA), sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l’intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione anche qualora l’intervento non comporti alcun incremento della superficie di vendita preesistente.
5. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 ed al relativo Regolamento di attuazione, integrate dalle seguenti disposizioni:
- a) per gli esercizi di vicinato ubicati nelle zone A non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi di relazione;
- b) per gli esercizi di vicinato posti nelle zone B qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nel caso di ampliamenti fino al 20% della superficie di vendita di locali esistenti già a destinazione commerciale.
6. Le norme di cui al comma precedente, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 300.
7. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi di relazione si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art.20.1 comma 3, per quanto compatibili con le disposizioni della LR 62/2018 e del relativo Regolamento di attuazione.
8. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale. Deve comunque essere rispetto quanto indicato all’art.6 comma 1 lett a) del DPGR 23/R/2020
Art. 21 Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile
1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dal presente Piano Operativo, dai Piani Attuativi comunque denominati e dai Progetti Unitari Convenzionati, (SC, Volume, SE) le seguenti parti degli edifici, se espressamente finalizzate all’ottenimento del confort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:
- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, per i fabbricati di nuova realizzazione;
- b) le serre solari, da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio, disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio;
- c) tutti i maggiori volumi o superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
CAPO 3 : Categorie funzionali e mutamenti delle destinazioni d’uso . Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 22 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni, le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98 della L.R. 65/2014, che regola i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.
2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni nelle presenti norme e nelle tavole 2.n° e 3.n° della “Disciplina del territorio”, con riferimento alle diverse parti del territorio urbanizzato e nel territorio rurale, il PO individua e definisce:
- - le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
- - le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
- - le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.
Art. 23 Destinazione d’uso attuale
1. La destinazione d’uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani attuativi e nei progetti edilizi.
2. La destinazione d’uso legittima dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, la destinazione d’uso legittima è quella desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Resta fermo quanto previsto dall’art. 83 della L.R. n. 65/2014.
3. Non rilevano, ai fini della determinazione delle destinazioni d’uso degli immobili, le istanze alle quali non sono conseguiti atti di rilascio di titoli abilitativi.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di esercizio dell’attività di vendita effettuata dagli imprenditori agricoli, disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24 Mutamento della destinazione d’uso
1. Il cambio di destinazione d’uso (anche senza opere) è consentito in tutti gli edifici e/o locali, soltanto se conforme alla disciplina di cui al presente P.O., ed a condizione che, nel caso di edifici classificati, non comporti un’alterazione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’immobile. In particolare, fatto salvo il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici classificati, il cambio di destinazione d’uso, ancorché eseguito in assenza di opere, è consentito nell’ambito delle destinazioni d’uso ammesse o prescritte nelle singole zone del territorio comunale. È sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso all'interno della medesima categoria funzionale, fatte salve eventuali limitazioni stabilite espressamente dal presente Piano Operativo nell'ambito delle destinazioni d'uso nelle singole zone del territorio urbanizzato ovvero nell'ambito delle destinazioni d'uso nelle singole sottozone del territorio rurale.
2. Sono considerati mutamenti urbanisticamente rilevanti di destinazione d'uso,i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali:
- - residenziale;
- - attività industriali ed artigianali;
- - attività commerciali all’ingrosso e depositi;
- - attività commerciali al dettaglio;
- - attività turistico-ricettive;
- - attività direzionali e di servizio private;
- - attività agricole;
- - attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico.
Alle categorie funzionali disciplinate dall’art. 99 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo aggiunge la destinazione d’uso attività direzionale e di servizio che sono divise in privato e pubblico , in quanto riferita agli immobili e i servizi che costituiscono standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968 e per la quale articola le corrispondenti sottocategorie al successivo art. 24.8.
3. Non costituisce cambio di destinazione d’uso il diverso utilizzo dell’unità immobiliare in misura pari o inferiore al 50% della Superficie Edificabile dell’unità immobiliare, a condizione che:
- a) la nuova destinazione d’uso rientri tra le funzioni ammesse o prescritte nella zona di appartenenza;
- b) siano verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali interviene il cambio di destinazione d’uso nel rispetto della normativa vigente e del regolamento Edilizio.
4. Nei casi di cui al comma 3, ancorché il cambio di destinazione d’uso sia eseguito tra diverse categorie funzionali ovvero risulti urbanisticamente rilevante, non è richiesta la dotazione di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale di cui al precedente art. 20.2 nonché di parcheggi per la sosta di relazione di cui al precedente art. 20.3.
5. Nei casi in cui l’uso attuale di un edificio o di un’unità immobiliare contrasti con le destinazioni d’uso ammesse o prescritte dal presente Piano Operativo:
- a) sono consentiti tutti gli interventi ammessi dallo stesso Piano Operativo in relazione alla zona e alla eventuale classificazione dell’edificio quando gli interventi sono contestuali al cambio della destinazione d’uso verso le funzioni ammesse o prescritte;
- b) sono ammessi, solo ed esclusivamente interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) e tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), senza possibilità di frazionamento o accorpamento, quando resta inalterata la destinazione d’uso contrastante con le destinazioni d’uso ammesse o prescritte dal presente Piano Operativo.
6. Sono incompatibili con le esigenze di tutela legate alla migliore qualità della vita le attività di slot machine, sale giochi e similari, poste nel raggio di 500 ml dalle aree destinate all’istruzione, dalle aree per attrezzature d’interesse comune, pubbliche e di uso pubblico, dalle aree per impianti sportivi, dal verde attrezzato e per il tempo libero.
7. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d’uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell’analogia.
Art. 24.1 Residenziale
1. La destinazione d'uso residenziale comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti.
2.Rientrano nella categoria di destinazione d’uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie calpestabile dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo. Sono esclusi dalla destinazione d’uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d’uso agricola.
Art. 24.2 Attività industriali e artigianali
1. La destinazione d’uso per attività industriali ed artigianali comprende:
- a) le attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
- b) gli impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
- c) l’artigianato di servizio qualora connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi, con Superficie Calpestabile non superiore a 120 mq ivi comprese eventuali superfici aperte all’uso pubblico connesse con l’attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di parrucchiere, estetista, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, lavanderie, studi grafici e fotografici, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone; attività alimentare a produzione artigianale quali pasticcerie, rosticcerie, pizza al taglio, gelaterie,) e similari, ferramenta, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.;
- d) artigianato di produzione di beni artistici qualora connesse alla realizzazione di opere di valore estetico, con Superficie Calpestabile non superiore a 120 mq ivi comprese eventuali superfici aperte all’uso pubblico connesse con l’attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d’arte, oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico. Le attività di artigianato di produzione di beni artistici possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali o l’abbigliamento su misura;
- e) le attività estrattive;
- f) impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
- g) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non destinati all'uso domestico e/o autoconsumo.
2. Oltre il limite di 120 mq di Superficie Calpestabile di cui alla lett. c) e d) del comma 1, gli edifici ovvero le singole unità immobiliari sono assimilati, ai fini della presente disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni, alla destinazione commerciale per il carico urbanistico che possono indurre sulle infrastrutture della mobilità e le superfici aperte all’uso pubblico sono considerate superfici di vendita.
3. Entro il limite di 80 mq di Superficie Calpestabile per il cambio di destinazione d’uso verso le destinazioni di cui alla lett. c) e d) del comma 1, ancorché eseguito tra diverse categorie funzionali ovvero urbanisticamente rilevanti, non è richiesta la dotazione di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale di cui al precedente art. 20.2 nonché di parcheggi per la sosta di relazione di cui al precedente art. 20.3, a condizione che:
- a) la nuova destinazione d’uso rientri tra le funzioni ammesse o prescritte nella zona di appartenenza;
- b) siano verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali interviene il cambio di destinazione d’uso nel rispetto della normativa vigente e del regolamento Edilizio.
Resta salva la corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 183 della L.R.65/2014 qualora si determini un incremento di carico urbanistico.
Art. 24.3 Attività commerciali all’ingrosso e depositi
1. La destinazione d’uso per attività commerciali all’ingrosso e depositi comprende attività commerciali all’ingrosso e quelle di magazzino o deposito, sia al coperto che all'aperto ivi comprese le attività di deposito ed esposizione di merci, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto. In relazione ai diversi tipi di strutture ed ai fini delle presenti norme la destinazione d'uso “commerciale all'ingrosso e depositi” si articola in:
- a) commerciale all'ingrosso e depositi: comprendono sia le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, sia le attività di magazzino o deposito finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio;
- b) attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio ed esercizi del settore non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita e/o di magazzino, superiore a 500 mq di Superficie Calpestabile, quali rivenditori di materiali edili, concessionari di autoveicoli, ivi incluse le attività di noleggio, vendita di mobili e similari;
- c) depositi all'aperto: comprendono le attività di mero stoccaggio di materiali e beni finiti all'aperto senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.
Art. 24.4 Attività commerciali al dettaglio
1. Comprende le attività finalizzate alla vendita al dettaglio. Ai fini della presente disciplina esse sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della LR 62/2018:
- a) commerciali al dettaglio - esercizi di vicinato: comprende le strutture di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita fino a 300 mq;
- b) commerciali al dettaglio - medie strutture di vendita: comprende le strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita compresa fra 301 e 1500 mq;
- c) commerciali al dettaglio - grandi strutture di vendita; comprende le strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq;
- d) commerciali di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ed esercizi del settore non alimentare aventi Superficie Calpestabile pari o inferiore a 500 mq;
- e) somministrazione di alimenti e bevande;
- f) vendita della stampa;
- g) distribuzione carburanti;
- h) attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica;
- i) artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e abitazioni di cui alle c) e d) dell’art. 24.2, con Superficie Calpestabile pari o superiore a 120 mq ivi comprese eventuali superfici aperte all’uso pubblico connesse con l’attività.
Art. 24.5 Attività turistico ricettive
1. Comprende le attività ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità di cui alla L.R.61/2024. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della stessa L.R.61/2024:
- a) strutture ricettive alberghiere: comprendono gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, i condhotel, le dipendenze e gli Academy hotel;
- b) strutture turistiche all’aperto: comprendono i campeggi, i villaggi turistici, i campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa, le aree di sosta camper, i campeggi temporanei;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: Affittacamere, Bed end breakfast, Case e appartamenti vacanze, Residenze d’epoca;
- d) residence;
- e) Alberghi diffusi.
Art. 24.6 Attività Direzionali e di servizio private
1. comprende le attività direzionali propriamente dette e le attività private che offrono attrezzature e servizi, anche aperti al pubblico, non riconducibili alla produzione o al commercio. La categoria funzionale è pertanto articolata nel modo seguente:
- a) direzionale comprende le attività finalizzate alla direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali quali: sedi di banche, di società private e pubbliche in genere, di assicurazioni o simili, uffici in genere, studi professionali, agenzie di affari, agenzie immobiliari, strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere, compresi gli studi di coworking professionali, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, agenzie varie, di viaggi, di pulizia, di servizi postali, autoscuole, onoranze funebri, servizi di autotrasporto di persone, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto; pro-loco, uffici per il lavoro, informa giovani, servizi per lo spettacolo, box office, ecc.; servizi privati di interesse sociale e culturale, servizi sociali, culturali, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive a carattere privato;
- b) servizi privati: comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti servizi:
- - Servizi per il benessere fisico: palestre, piscine ed impianti sportivi privati, centri fitness, scuole di danza;
- - servizi di assistenza quali case di riposo, case di cura, residenze protette, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici, cliniche veterinarie e simili;
- - Servizi per il gioco: sale da gioco e locali simili,
- - Servizi per l'intrattenimento: sale da ballo, discoteche, nightclub,
- - Servizi per lo spettacolo: teatri, cinema e multisala,
- - Servizi per eventi e per attività espositive: spazi espositivi, per convegni, per incontri ed eventi culturali e ricreativi, incluse le attività connesse di somministrazione di alimenti e bevande fino ad una superficie calpestabile massima di 100 mq;
- - Servizi per la produzione: spazi espositivi per la produzione, centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, incubatori di imprese e laboratori di ricerca e servizi similari, ove non collocati all'interno o nell'area di pertinenza di insediamenti industriali e artigianali.
Art. 24.7 Attività Agricole
1. La destinazione d’uso agricola comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all’art. 2135 del Codice Civile. Comprende, inoltre, le attività agrituristiche, le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della forestazione, le attività faunistico-venatorie. Comprende, infine, le abitazioni per gli imprenditori agricoli professionali.
2. Gli immobili ubicati in zona con prevalente funzione agricola si considerano edifici rurali, siano essi abitazioni o annessi, quando la loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante:
- a) deruralizzazione con o senza piano aziendale, eseguita secondo la normativa regionale al tempo vigente;
- b) Licenze Edilizie, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire, attestazioni di conformità od altri titoli abilitativi all’esecuzione di opere rilasciati ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti;
- c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lett. a) o b), l’iscrizione dell’immobile al nuovo catasto edilizio precedente alla data del gennaio 1977 entrata in vigore della legge 10/77.
Art. 24.8 Attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico
1. La destinazione d’uso per attrezzature di servizio pubbliche comprende:
- a) servizi amministrativi: uffici amministrativi, protezione civile, poste, attrezzature del demanio dello Stato, per la pubblica sicurezza e militari;
- b) servizi per l’istruzione di base: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
- c) servizi per l’assistenza sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi;
- d) servizi culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni;
- e) servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense; possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso funzionale della struttura;
- f) servizi per il culto: chiese, seminari, conventi, complessi religiosi, oratori;
- g) servizi cimiteriali. Negli spazi adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, l’installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
- h) servizi tecnici: impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi;
- i) servizi sportivi coperti: palestre, piscine, campi coperti. Rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto. Possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie massima di 100 metri quadrati, comprensiva della superficie di somministrazione e della superficie accessoria, riferita a ciascun impianto sportivo.
- j) impianti sportivi all’aperto: impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all’aperto. All’interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all’impianto sportivo.
- k) parchi e giardini pubblici: sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero. All'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
- l) parchi territoriali. All’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e servizi igienici;
- m) verde di regimazione idraulica: aree aperte interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa del territorio dal rischio idraulico;
- n) piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all’interno delle aree urbane. All’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi, dehors e servizi igienici, e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali piazze e spazi;
- o) parcheggi pubblici a raso.
2. Rientrano nella categoria di destinazione d’uso per attrezzature di servizio di interesse pubblico le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.
3. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sociale, culturale, sanitario e assistenziale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico. In tali edifici e aree, sono ammesse le seguenti attività, anche gestite da privati, di interesse pubblico e/o collettivo:
- - circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali nonché centri e/o attrezzature sociali. Possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande. Tale possibilità è condizionata alla stipula di specifica convenzione con l’Amministrazione Comunale, qualora l’esercizio non sia gestito direttamente. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso non è richiesta la dotazione di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale di cui al precedente art. 20.2 nonché di parcheggi per la sosta di relazione di cui al precedente art. 20.3, a condizione che siano verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali interviene il cambio di destinazione d’uso nel rispetto della normativa vigente e del regolamento Edilizio;
- - centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
- - strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
- - sedi di associazioni onlus;
- - attrezzature sportive private;
- - residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
- - attrezzature per l’infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
- - parcheggi privati ad uso pubblico.
CAPO 4 : Interventi edilizi
Art. 25 Definizione generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
1. Gli interventi di tipo conservativo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono:
- a) Interventi di tipo M1
- b) Interventi di tipo M2
- c) Interventi di tipo Rc
- d) Interventi di tipo R
- e) Interventi di tipo Rr
2. L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Art. 25.1 Interventi di tipo M1
1. Gli interventi di tipo M1 sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento,e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici né recare mutamento all’aspetto esteriore degli stessi edifici.
Art. 25.2 Interventi di tipo M2
1. Gli interventi di tipo M2, sono costituiti dalle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli stessi. Detti interventi possono comportare il cambio di funzione di superfici accessorie in superfici utili, e viceversa, purché non implicanti incremento del carico urbanistico e/o modifiche dei prospetti. Tra gli interventi di tipo M2 sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Gli interventi di tipo M2 comprendono, infine, la nuova realizzazione, modifica o rifacimento di servizi igienico sanitari anche se comportanti opere murarie, escluse quelle esterne, e degli impianti tecnologici e di smaltimento dei liquami; la realizzazione di aperture, chiusure e altre modifiche alle tramezzature interne alle singole unità immobiliari senza alterazione dello schema distributivo delle stesse; il rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione all’interno dell’edificio, non comportanti mutamento dell’aspetto esteriore; la realizzazione di scannafossi, intercapedini e vespai completamente interrati.
2. Sono, inoltre, ricompresi negli interventi di tipo M2 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
3. Gli interventi di tipo M2 relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a restauro (re) di cui al successivo art.29, devono conservare la distribuzione, le forme e i materiali e adottare modalità esecutive delle opere e degli interventi appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni. In particolare detti interventi devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi del luogo e della tradizione storica non devono comportare:
- a) alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture,
- b) modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio.
4. Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e/o di sicurezza, opportunamente documentate e non risolvibili con le ordinarie tecniche esecutive del restauro, è consentito l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In tal caso, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere “riconoscibili” come apporto attuale ai caratteri architettonici dell’edificio.
Art. 25.3 Interventi di tipo Rc
1. Gli interventi di tipo Rc sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici tipologici, strutturali e formali dell’organismo stesso, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri storici e, al tempo stesso, ne assicurino la funzionalità anche mediante destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; nonché gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici. Negli edifici in cui sono ammessi gli interventi di tipo Rc è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso anche quando diversamente qualificabili ai fini urbanistici.
2. In particolare, gli interventi di tipo Rc comprendono:
- a) la conservazione o il ripristino dell’assetto architettonico e decorativo;
- b) il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei, oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto. Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
- c) la ricostruzione filologica delle parti crollate, purché di modesta entità e a condizione che si tratti di crolli e demolizioni parziali. La ricostruzione dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell’edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l’impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente;
- d) la conservazione o il ripristino, ove alterato, dell’impianto architettonico, tipologico e distributivo storicizzato;
- e) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i muri di cinta e gli accessi;
- f) l’introduzione di elementi di isolamento interno ed esterno e della copertura;
- g) la conservazione e il consolidamento degli elementi strutturali originari, con possibilità di sostituzione nei soli casi in cui sia dimostrato con l’analisi storico-critica che lo stato di degrado ne rende impossibile il loro recupero con le ordinarie tecniche del restauro;
- h) l’eliminazione delle superfetazioni riconosciute incongrue rispetto l’organismo edilizio attraverso l’analisi storico-critica, senza possibilità di recupero delle volumetrie demolite;
- i) l’introduzione degli impianti e accessori, senza che questi comportino incremento della superficie esistente, necessari all’assetto funzionale, da collocare in punti compatibili con l’edificio dimostrati tali con l’analisi storico-critica;
- j) le opere reversibili indispensabili per lo specifico assetto funzionale e per la variazione del numero delle unità funzionali compatibili con l’assetto tipologico nonché con le caratteristiche architettoniche, strutturali e formali dell’organismo edilizio, ovvero finalizzati al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa;
- k) la possibilità di uso residenziale del sottotetto con possibilità di rinnovo e/o sostituzione degli orizzontamenti anche per la realizzazione di soppalchi che non compromettano le proporzioni architettoniche, e di aperture di finestre a falda nei limiti del 2% della superficie del tetto dell’edificio;
- l) la realizzazione di un cordolo perimetrale in occasione del consolidamento della copertura dell’edificio, da ricavarsi all’interno dello spessore della muratura, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
- m) la possibilità di sostituzione dei collegamenti verticali senza alterazione dello schema distributivo quando ne sia dimostrata l’impossibilità di recupero con l’analisi storico-critica;
- n) gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate che riportino l’edificio al suo aspetto originario, nonché di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue, previa redazione dell’analisi storico-critica.
3. Non è ammessa la realizzazione di balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo o terrazze a tasca.
4. Gli interventi di tipo Rc dovranno comunque mantenere l’assetto distributivo esistente, compatibilmente con la possibilità di frazionamento; qualora nel progetto di intervento l’assetto distributivo esistente risultasse variato per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di tipo Rc su edifici o complessi edilizi può riguardare, anche parti o reperti storici interni od esterni all’immobile, previa redazione della relazione storico-critica, relativa all’edificio o al complesso storico oggetto di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.
Art. 25.4 Interventi di tipo R
1. Gli interventi di tipo R, sono rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
2. Gli interventi di tipo R a seconda del livello di opere che comportano si distinguono in:
- - interventi R1, R2 ed R3
Art. 25.4.1 Interventi di tipo R1
1. Gli interventi di tipo R1 sono gli interventi rivolti alla sola riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, nel rispetto dei principali elementi tipologici e dell’impianto distributivo principale del fabbricato, a condizione che non comportino modifica della volumetria complessiva della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non possono inoltre comportare modifiche della quota dei solai se riferiti all'impianto originario.
2. Oltre gli interventi di tipo Rc, qualora ritenute compatibili attraverso l’analisi storico-critica, con il tipo R1 sono consentiti:
- a) modifiche agli elementi strutturali verticali finalizzati ad una nuova distribuzione ovvero al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici, tipologici e strutturali dell’edificio;
- b) gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati.
3. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di tipo R possono prevedere il ripristino dei caratteri originari.
4. Sono ammessi interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Limitatamente agli edifici posti al di fuori del Territorio Urbanizzato e solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso dalle presenti norme è consentita la realizzazione delle aperture minime e indispensabili al cambio d’uso. Tali aperture saranno realizzate con forme, materiali, proporzioni, dimensioni e composizione tipica dei prospetti degli edifici rurali in modo da salvaguardare l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata. Tale disposizione non si applica ai locali igienico-sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e accessori.
Art. 25.4.2 Interventi di tipo R2
1. Gli interventi di tipo R2 sono gli interventi che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di tipo R1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore.
2. Oltre gli interventi di tipo R1, gli interventi di tipo R2 comprendono:
- a) le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore storico-architettonico e/o tipologico, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Le nuove quote dei solai devono in ogni caso rispettare l’impaginato delle facciate in modo da non determinare modifiche allo stesso, anche in termini di suddivisione della forometria.
- b) la modifica delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore ed a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio, attraverso l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l’impaginato presente, sia esso regolare che irregolare;
- c) il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio. In ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato con le caratteristiche costruttive, tipologiche ed estetiche tipiche del contesto in cui è inserito l’edificio nonché proprie della tipologia architettonica storica cui appartiene l’edificio. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE.
3. La modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore dell’edificio deve essere eseguita nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e strutturali delle porzioni dell’edificio costituenti la parte originale ovvero caratterizzate da elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.
Art. 25.4.3 Interventi di tipo R3
1. Gli interventi di tipo R3 sono gli interventi che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Oltre gli interventi di tipo R2 sono consentiti:
- a) la ricomposizione volumetrica di volumi secondari e/o accessori dell’edificio principale mediante la parziale riconfigurazione della sagoma dell’edificio esistente con la ricostruzione in aderenza, anche con diversa area di sedime rispetto all’impianto originario, e/o con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile e viceversa, a condizione che non sia incrementata la volumetria complessiva originaria dell’edificio e che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
- b) l’accorpamento funzionale e riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie legittimamente esistenti nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio, previa demolizione e ricostruzione:
- -in aderenza all’edificio principale, nel limite massimo del 20% della volumetria complessiva dell’edificio principale ed in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia unitario dal punto di vista architettonico, anche con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile, a condizione che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
- -nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, per l’intera volumetria complessiva legittimamente esistente ovvero di quella residua a seguito dell’intervento di cui alla lett. a), a condizione che non si determini variazione da superficie accessoria a superficie utile;
- c) la riconfigurazione dei prospetti anche mediante la modifica delle forme e/o delle dimensioni delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture, a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e sia garantito l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti al tessuto edilizio di riferimento.
2. Gli interventi di ricomposizione volumetrica e/o di accorpamento funzionale non possono essere finalizzati alla contestuale modifica della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinati per tali scopi.
3. Non concorrono al calcolo della Volumetria Complessiva per la ricomposizione volumetrica ovvero per l’accorpamento funzionale:
- a) i manufatti minori quali tettoie, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi e similari,
- b) i manufatti aventi comunque altezza utile interna inferiore a 2,10 metri, indipendentemente dall’uso che li contraddistingue;
- c) i manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti. Tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di che prevedano la rimozione e sostituzione con materiali analoghi congrui al contesto in cui si inseriscono, senza alcuna alterazione di superficie e altezza.
Art. 25.5 Interventi di tipo Rr
1. Gli interventi di tipo Rr consistono nella completa demolizione dell’edificio e la ricostruzione dello stesso all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio originario. A seconda delle modalità di ricostruzione degli edifici gli interventi di tipo Rc si distingue in:
- a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e senza incremento di volumetria complessiva;
- b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e senza incrementi di volumetria complessiva;
- c) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione nel rispetto della sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. n. 3/2017;
- d) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e senza incrementi di volumetria complessiva.
2. Gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, demoliti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 si riferiscono esclusivamente agli edifici, o parte di essi, demoliti con idoneo titolo edilizio in previsione di una contestuale ricostruzione, che alla data di adozione del Piano Operativo non sia stata avviata o risulti realizzata solo in parte.
3. Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di distanze, la ricostruzione di edifici demoliti ai sensi della lett. b) nonché la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti ai sensi della lett. d) del precedente comma 1, dovrà avvenire all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio originario. L’area di sedime dell’edificio ricostruito dovrà coincidere per almeno il 50% con l’area di sedime dell’edificio originario oggetto di demolizione.
Art. 26. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia, sopraelevazione e addizione volumetrica
Art. 26.1 Addizione volumetrica
1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, mediante gli interventi di addizione volumetrica possono essere realizzati una tantum:
- - modifiche alla sagoma delle singole unità immobiliari finalizzate alla realizzazione di addizioni volumetriche e/o funzionali, che non configurino nuovi organismi edilizi che possono essere autonomamente utilizzabili ovvero sopraelevazioni, collocate in aderenza rispetto all’unità immobiliare di riferimento, ivi compresa la realizzazione di ripostigli pertinenziali, accessibili unicamente dall’esterno dell’unità immobiliare di riferimento, realizzati in aderenza all’unità immobiliare di riferimento;
- - logge e/o porticati, con il lato minore non superiore a 2,40 metri, misurato come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della volumetria consentita si considera la Superficie Totale (Stot) della loggia e/o del porticato, comprensiva della porzione di superficie non rientrante nella definizione di Superficie Edificabile;
- - la realizzazione di verande per un massimo del 10% della Superficie Coperta esistente relativa alle singole unità immobiliari legittime alla data di adozione del P.O.;
Gli interventi di cui al presente comma si attuano "una tantum", ovvero con interventi distinti ma, valutati complessivamente nel loro insieme, non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi. Pertanto, sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, possono essere attuati anche più di uno degli interventi sopra elencati ed in tal caso dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento. Tali interventi nell’ambito di validità del presente Piano Operativo potranno essere attuati una sola volta per tipologia per unità immobiliare legittima alla data di adozione del P.O..
2. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica e/o funzionale:
- - il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari. Tale intervento è ammissibile quando l’Altezza Utile media ponderata esistente non sia inferiore a 1,50 metri lineari e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, senza considerare eventuali tramezzature. L’altezza dei fronti di progetto non potrà risultare superiore rispetto a quella degli edifici antistanti;
- - cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati, non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Volumetria complessiva dell’unità immobiliare esistente di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
- - la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
- - altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml. 2,40;
- - localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
- - localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
- - localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50;
- - stipula di un atto d’obbligo che determini il vincolo di pertinenzialità sopradetto.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- a) gli edifici, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti.
- c) sulla stessa unità immobiliare possono essere attuati anche più di uno degli interventi elencati al comma 1 ovvero al comma 2, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali previsti nel presente articolo nonché nella singola sottozona urbanistica ovvero nel singolo sottosistema territoriale per gli interventi di cui al comma 1 per gli interventi ivi disciplinati;
- d) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti legittimi e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.
Art. 26.2 Recupero dei sottotetti
1. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, disciplinati dal presente articolo, devono essere realizzati in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 8 Febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:
- - In caso di altezza media inferiore a ml. 2,70 la superficie utile abitabile o agibile (Sua) deve essere proporzionalmente aumentata in modo tale che la cubatura dei singoli vani non sia inferiore al prodotto tra superficie minima ed altezza minima prescritti dal D.M. 5/7/1975 (esempio: mc. 24,30 per la camera singola e per la cucina e mc. 37,80 per la camera doppia ed il soggiorno);
- - In materia di aerazione i sottotetti sono assoggettati alle stesse disposizioni dettate dalla disciplina comunale per i piani sottostanti. Nel caso di dimostrata impossibilità di utilizzare aperture ubicate in pareti esterne, sono consentite aperture su falde;
- - (ove tecnicamente possibile) può essere prevista l’integrazione delle aperture collocate in copertura con aperture supplementari - quali finestre sulle pareti verticali esterne, abbaini, lucernari apribili – al fine di incrementare il rapporto aero-illuminante anche oltre il parametro minimo di 1/16 previsto dalla Legge Regionale;
- - Nel caso in cui il rapporto aeroilluminante dei locali sia inferiore ad 1/14 devono essere garantiti minimo due ricambi d’aria/ora del volume del locale, anche mediante impianti meccanizzati di immissione ed estrazione di area trattata;
- - Nel caso in cui spazi di altezza inferiore ai minimi individuati dalla L.R. 5/2010 (ml. 1,50) siano in corrispondenza delle fonti di luce diretta (esistenti o realizzate) la superficie di tali spazi concorre al calcolo del rapporto areoilluminante;
- - Coibentazione termica della copertura, nel rispetto dei requisiti minimi dei locali di abitazione;
- - Estrazione meccanica dei fumi e dei vapori di eventuali locali cucina o angoli-cottura.
Art. 26.3 Interventi pertinenziali
1. Su tutto il territorio comunale, salvo specifiche limitazioni delle singole sottozone, nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione residenziale ovvero a destinazione agricola e funzioni connesse, e negli edifici residenziali compresi all’interno delle Schede normative di cui all’Allegato A, è consentita la realizzazione di:
- a) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque completamente interrate, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili, ivi compresi muri di cinta e recinzioni, ingressi carrabili e pedonali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente;
- b) aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, quali:
- - posa in opera di arredi da giardino quali barbecue prefabbricati di limitate dimensioni, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilabili, ivi compresi barbecue in muratura avente superficie del basamento non superiore a 2 metri quadrati e altezza misurata nel colmo della copertura, ovvero dell’estradosso della canna fumaria, non superiore a 2,50 metri;
- - gazebi non stabilmente infissi al suolo avente dimensioni non superiori al 10% della Superficie Coperta dell’unità immobiliare;
- - giochi per bambini e spazi di gioco in genere;
- - pergolati semplicemente infissi al suolo, anche con plinti di sostegno in calcestruzzo, anche a copertura di parcheggi pertinenziali all’aperto e/o a supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme, purché sia garantita la permeabilità della copertura, aventi le seguenti dimensioni:
- - fino a 12 mq. di superficie coperta per i fabbricati la cui Superficie Coperta risulti inferiore a 40 mq;
- - non superiori al 30% della Superficie Coperta dell’unità immobiliare per i fabbricati la cui Superficie Coperta risulti superiore a 40 mq;
- - ricovero per animali domestici da cortile di dimensioni non superiori a 1,5 metri quadrati e altezza non superiore a 1,20 metri, voliere e assimilati;
- - sbarre, separatori, dissuasori e simili;
- c) manufatti di servizio in legno ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, quali casette in legno, ovvero tettoie, sprovviste di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone nonché sprovviste di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 9 metri quadrati, tetto a capanna con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, realizzate in legno o con altro materiale leggero, diverso dalla muratura. Tali manufatti se da realizzare nel territorio rurale, non potranno prevedere la base in calcestruzzo armato.
- d) una piscina scoperta per unità immobiliare con le caratteristiche di cui al successivo comma 7.
2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, lett. b), c), d), è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, riferito all’area di pertinenza urbanistica, inferiore:
- - a quello stabilito per gli edifici gli edifici classificati re e cs;
- - a quello stabilito dalle norme di zona omogenea cui appartengono i restanti edifici.
3. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione industriale/artigianale, direzionale e di servizio situati all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, oltre agli interventi di cui al comma 1, lett. a), è consentita la realizzazione di:
- - manufatti di servizio in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, sprovvisti di dotazioni atte a consentire lo svolgimento di attività produttive e/o di servizio nonché sprovvisti di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone, sprovvisti altresì di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 30 metri quadrati, con altezza in gronda non superiore a 3,50 metri;
- - tettoie per ricovero per autovetture, semplicemente infisse al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore al 30% della Superficie Coperta per ciascuna singola unità immobiliare, e comunque non superiore a 60 metri quadrati per ciascuna singola unità immobiliare. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici.
4. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari. Nel caso di area di pertinenza a comune di più unità immobiliari, fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 3, i manufatti potranno essere realizzati previa autorizzazione di tutti i proprietari dell’area a comune.
5. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva, oltre agli interventi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b), è consentita la realizzazione di:
- - una piscina scoperta con le caratteristiche di cui al successivo comma 7;
- - manufatti in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all’esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all’aperto e similari, avente una superficie coperta non superiore a 40 metri quadrati, copertura a capanna, altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;
- - gazebi di dimensioni superiori a quanto indicato al precedente comma 1, lett. b), tali ad ospitare i posti consentiti dalla cucina interna all’attività turistico-ricettiva.
6. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 5 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, un indice di copertura inferiore al 40% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.
7. Le piscine scoperte, da realizzare nelle aree di pertinenza esclusiva, dovranno avere le seguenti caratteristiche, salvo specifiche limitazioni delle sottozone:
- - dovranno avere una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 72 mq per la destinazione residenziale, e 140 mq per la destinazione turistico-ricettiva. Nel caso di area di pertinenza comune a più unità immobiliari è consentita la realizzazione di un unico impianto, previo assenso di tutti i proprietari, avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 100 metri quadrati.
- - la piscina dovrà essere quasi completamente interrata, limitando la parte fuori terra per soli 50 cm dal piano di campagna;
- - non dovranno comportare sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell’ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell’intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
- - non dovranno prevedere la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno, salvo per quanto indicato per la piscina ai punti precedenti;
- - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- - vengano realizzate nell’ambito dell’area di pertinenza e comunque ad una distanza massima di 50 ml. dagli edifici esistenti;
- - il colore del fondo della piscina dovrà ricordare prevalentemente i colori della terra; sono ammesse colorazioni diverse se adeguatamente motivate nell’ambito del progetto;
- - è vietata la copertura delle piscine, ivi compresa l’installazione di coperture telescopiche e/o stagionali. E’ consentita unicamente la copertura con teli. La colorazione dei teli e dell’interno della vasca dovrà essere preventivamente concordata con l’Ufficio Tecnico;
- - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione potranno essere interrati di dimensioni strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, e comunque di dimensioni di superficie coperta limitata alle strette necessità in base alle esigenze tecnologiche dell’impianto da realizzare, e altezza non superiore a 2,20 metri, realizzato nell’area di pertinenza dello stesso;
- - le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 ml. dal bordo della piscina;
- - le piscine dovranno avere una distanza non inferiore di 5 ml. dal confine di proprietà.
8. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, mediante gli interventi pertinenziali possono essere realizzati una tantum:
- a) realizzazione, all’interno del resede di riferimento, di una superficie accessoria non superiore al 20% della SE esistente e altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento.
- b) tettoie libere su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza all’unità immobiliare di riferimento, dalla quale può avere anche accesso diretto, configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, con superficie coperta non superiore al 10% della Superficie Edificabile esistente dell’unità immobiliare di riferimento e altezza massima in gronda non superiore a 2,20 metri.
9. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’allegato A, sono ammesse strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali campi da tennis, campi da padel, minigolf e similari, nella quantità e caratteristiche disciplinate in ogni sottozona.
Art. 26.4 Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa sono ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
Art. 26.5 Sostituzione edilizia
1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi dagli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
2. Gli interventi di sostituzione edilizia devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo art.51.1, nel caso di interventi in zona agricola e all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.
3. Ove non diversamente disciplinato nelle singole sottozone, qualora sia ammesso l’intervento di sostituzione edilizia la Superficie Edificabile ricostruibile è data dalla sommatoria della Superficie Edificata esistente incrementata della percentuale prevista per le addizioni funzionali per ciascuna singola sottozona.
Art. 26.6 Ristrutturazione urbanistica
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.