Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 67 Beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
2. Il P.O. recepisce i Beni paesaggistici individuati dal P.S.I. vigente, in apposito elaborato grafico. In particolare nel territorio comunale di Casole d'Elsa sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004:
- - D.M. 02/02/1972 – Antico nucleo dell’abitato del comune di Casole d’Elsa e della zona circostante
- - D.M. 05/01/1976 – Zona del versante ovest della montagnola sense
- - Aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- - I territori contermi ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142, c.1, lett. B, D.Lgs. 42/2004)
- - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004);
- - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, c.1, lett. G, D.Lgs. 42/2004).
3. Nelle aree ricadenti nei Beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015.
4. Negli interventi soggetti a scheda progetto norma di cui all’Allegato B alle presenti norme, interessate dai Beni paesaggistici di cui sopra, sono state indicate le direttive e riportate le prescrizioni riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015
Art. 68. Beni culturali, parte II del Codice, e i relativi ambiti di pertinenza paesaggistico
1. In coerenza con la disciplina statutaria del PSI, il P.O. individua i Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, rappresentati nella tavola 1.n°- “Vincoli sovraordinati” di cui all’art. 20.1 del P.S.I.
2. Tale individuazione è da ritenersi come quadro conoscitivo ricognitivo al fine della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, e potrà essere integrato ed aggiornato da successive verifiche o analisi, senza che questo costituisca variante al presente P.O.
3. Per i beni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, costituiscono Bene Culturale ai sensi dell’art. 10 della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nelle more della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
4. Gli elaborati di cui al precedente comma 1 costituiscono quadro conoscitivo ricognitivo per la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, per i beni di proprietà pubblica diversi da quelli del precedente comma 3.
5. Su tali immobili sono consentite le seguenti categorie d’intervento di cui al precedente art. 25 comma 1:
- a) tipo M1 (Art. 25.1)
- b) tipo M2 (Art. 25.2)
- c) tipo Rc (Art. 25.3)
Interventi diversi da quelli sopra elencati sono ammessi previo parere della Soprintendenza con la procedura autorizzativa di cui all’art. 12 e 21 del D.Lgs. 42/2004.
6. Gli interventi su edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), sono soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
7. Il P.O. recepisce dal P.S.I. la perimetrazione delle aree di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) dei Beni culturali (di cui alla Parte II del Codice) ricadenti all’interno degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136), ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.a) dell’Allegato 8B del PIT-PPR, quale area che ha mantenuto una interrelazione al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale.
INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE DI PERTINENZA PAESAGGISTICA
8.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:
- -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
- -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
- - manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.
9. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:
- - sostituzione edilizia (art. 26.5);
- - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).
10. Gli interventi di cui ai precedenti commi 8 e 9 dovranno essere attuati con le seguenti prescrizioni:
- - dovrà essere garantito il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici dell’immobile o complesso vincolato e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il bene soggetto a tutela;
- - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- - dovranno essere mantenuti gli eventuali accessi storici al bene o complesso vincolato e/o alla sua area di stretta pertinenza;
- - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del bene o complesso vincolato;
- - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione visiva e il contesto paesaggistico del bene o complesso vincolato;
- - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines) da e verso il bene o complesso vincolato;
- - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il bene o complesso vincolato, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Art. 69. Aree protette
1. Il P.O. individua i Siti Natura 2000 nella tavola 1.n° “Vincoli sovraordinati”, in particolare:
- - Siti Natura 2000:
- - ZSC Montagnola Senese
2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a specifica disciplina d’uso e di valorizzazione così come disciplinato dalle disposizioni stabilite negli strumenti di pianificazione e regolamentazione espressamente preposti alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.
Art. 70 Aree boscate
1. Nelle aree boscate e in quelle di vegetazione di ripa sono ammessi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del P.S.I., gli interventi previsti dalla L.R. 39/2000 nonché la promozione dell’uso collettivo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a carattere naturalistico ed aree attrezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaletica, pannelli informativi, ecc.). Eventuali nuove strutture sono ammesse esclusivamente per opere di interesse pubblico relative alla protezione civile e salvaguardia del patrimonio boschivo.
2. Gli interventi ricadenti all’interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con particolare riferimento all’art.12.3 dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.
Art. 71. Corsi d’acqua, laghi e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa
1. Comprendono i torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi quali alvei, argini, sponde, formazioni vegetali ripariali, opere di regimazione idraulica, inoltre gli specchi d’acqua e gli stagni, nonché le aree strettamente connesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Tali risorse sono considerate come fondamentale componente ambientale e paesistica del Piano Strutturale Intercomunale e come tali andranno protette e mantenute.
2. In tali aree sono ammesse:
- a) attività ricreative e per il tempo libero che non comportano la realizzazione di nuovi manufatti
- b) negli edifici esistenti, le destinazioni d’uso di ristoro e commercializzazione di prodotti locali, legate ad un circuito di valorizzazione agro-ambientale
- c) nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il collegamento di tratti della viabilità storica
- d) interventi per il miglioramento delle caratteristiche dei corsi d’acqua attraverso l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica
- e) interventi volti alla realizzazione di biotopi lungo i corsi d’acqua attraverso anche risagomature o ampliamenti della sezione idraulica
- f) interventi di sostituzione nelle opere di manutenzione, per quanto possibile, con altre che rispondano a criteri d’ingegneria naturalistica.
3. In tali aree non sono ammessi:
- a) interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
- b) i tombamenti dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
- c) all'esterno dei centri abitati, la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
4. All'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) compatibilmente con la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume.
5. All’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti ai punti precedenti sono ridotti a ml. 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
6. Per i corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c del D.Lgs.42/2004 e per i laghi vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera b del D.Lgs.42/2004, valgono le prescrizioni di cui all’art.7 e 8 dell’allegato 8b della Disciplina di Piano del PIT-PPR.
Art. 71.1 I contesti fluviali
1. Sono le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti, individuati ai sensi dell’art. 16 comma 3 della disciplina di PIT-PPR.
2. Su tali aree dovranno essere promosse azioni volte alla riqualificazione del contesto fluviale al fine di preservarne la funzionalità ecologica territoriale, nonché valorizzandone i servizi ecosistemici per le località che vi si attestano.
3. L’Amministrazione Comunale potrà promuovere su tali aree progetti di paesaggio volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, nonché la fruibilità pubblica o di uso pubblico delle percorrenze lungo i corsi d’acqua.
4. In assenza dei sopradetti progetti di paesaggio, gli interventi che interessano tali zone devono:
- - tutelare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
- - evitare processi di artificializzazione dei fiumi e dei torrenti e ulteriori processi urbanizzazione, non compromettendo i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.
5. Le aree già artificializzate interne a tali contesti fluviali dovranno prevedere azioni volte alla riqualificazione ambientale e a incentivare la continuità della funzione ecologica del corso d’acqua.
Art. 72. Disciplina delle Aree Sensibili
1. Il POC recepisce completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi.
2. Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.2 della Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena
3. Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena.
4. Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 73. Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici (BSA)
1. Le Tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” individuano le aree di pertinenza di cui all’art. 13.13 e 13.14 del PTC della Provincia di Siena relative alle Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici “BSA”.
2. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.13 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze degli Aggregati devono rispettare i criteri che seguono:
- - è di norma vietata la realizzazione di nuove residenze rurali; nei casi di accertata impossibilità a realizzare le nuove residenze rurali in altra localizzazione è prescritto l’obbligo, previa predisposizione di apposito PAPMAA, di realizzare la nuova costruzione rurale in contiguità con i tessuti esistenti e comunque senza compromettere i rapporti visuali, utilizzando tecniche, materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - è vietata la realizzazione di nuovi annessi, salvo dimostrata impossibilità a realizzare i nuovi annessi in altra localizzazione in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela. In tal caso, all’interno del PAPMAA, dovrà essere dimostrato che le nuove costruzioni,, non compromettano i rapporti visuali, e utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - Schede normative SP di cui all’Allegato A del PO: per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti e per gli eventuali interventi di sostituzione edilizia/demolizione con ricostruzione dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
3. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.14 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze dei Beni Storico Architettonici “BSA” devono rispettare i criteri che seguono:
- - E' di norma vietata la realizzazione di nuovi edifici anche rurali. Nel caso il sistema o sottosistema di appartenenza ammetta la realizzazione di tali edifici, nei casi di accertata impossibilità a realizzare i nuovi edifici rurali in altra localizzazione, in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela, dovrà essere dimostrato, previa predisposizione di apposito PAPMAA corredato da specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico, che le nuove costruzioni, da realizzare secondo i criteri dell’art. 48 e 49 delle presenti norme, non compromettano i rapporti visuali, utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale, risultino ben inseriti nel rispetto della morfologia dei luoghi, siano state salvaguardate le relazioni (ecologico - ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.) che il “BSA” ha instaurato con il contesto paesaggistico.
- - Per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti, comunque sempre nel rispetto dell’art. 48 e 49 delle presenti NTA, dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
4. Eventuali nuovi interventi in tali aree dovranno essere sottoposti alla procedura concertativa prevista dal PTCP all’art. 13.14 comma 6 della sua disciplina, con la richiesta di Convocazione della Commissione BSA della Provincia di Siena.
Art. 74. Aree di rischio archeologico
1. Le Norme Tecniche di Attuazione degli aspetti archeologici fanno riferimento alla Tav. QA 3.n – “Carta del rischio archeologico” secondo quanto segue:
- a) Le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono essere sempre sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (all. I.8) e s. m. e i. Si ricorda peraltro che tali prescrizioni per quanto concerne le opere pubbliche valgono per il tutto il territorio comunale.
- b) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico medio”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell'assistenza archeologica in corso lavori o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive.
- c) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico alto”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell’assistenza archeologica in corso lavori o l’esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive oppure di saggi o trincee preventive.
- d) Sul resto del territorio comunale, si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.