Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Titolo VI: NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE
CAPO 1 Le Fonti energetiche rinnovabili
Art. 57. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.
2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.
3. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:
- - fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o ristrutturazione urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
- - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
- - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;
in base alle finalità produttive:
- - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell’energia che produce;
- - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
- - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.
Ai fini del presente articolo si ricorda che l’autoproduzione comporta l’utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.
Art. 58. Impianti fotovoltaici e solari termici
1. In riferimento a quanto disposto dal Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale, sono ammessi sul territorio comunale:
- a) impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
- b) impianti solari fotovoltaici, sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;
- c) impianti solari fotovoltaici, posti a terra finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale.
Gli impianti di cui alle lettere a) e b) non sono ammessi sulle coperture dei fabbricati classificati Re e sulle coperture dei fabbricati collocati all’interno dei centri storici A1 e A2 di cui all’art. 36.1.1 (Casole d'Elsa, Cavallano, Lucciana, Mensano, Monteguidi), mentre sono ammessi nella zona A2 di Pievescola.
2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è da ritenersi ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 11/2011 e illustrate nell’Allegato 3 della stessa legge e seguendo le prescrizioni dell’Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo ex art. 142 comma 1 lettera C del Codice, e secondo quanto indicato la normativa vigente al momento della presentazione del progetto.
Art. 59. Impianti a biomasse
1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
2. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.
3. Gli impianti a biomasse per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all’autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, con le prescrizioni relative ai limiti localizzativi di cui ai commi successivi, non sono ammessi.
4.In riferimento all’Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” si applicano le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse operanti in assetto cogenerativo ed particolare quelle di cui al capitolo 1, paragrafi 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.13, 1.14 e 1.15.
5. In riferimento all’Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” si applicano le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse non operanti in assetto cogenerativo ed particolare quelle di cui al capitolo 2, paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.13, 2.14 e 2.15.
6. In riferimento all’Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” si applicano le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso di cui al capitolo 3.
Art. 60. Impianti eolici
1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.
2. In tutto il territorio non sono ammessi gli impianti eolici non destinati all’autoconsumo. Sono altresì ammessi impianti eolici destinati all’autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali esclusivamente nelle aree pubbliche.
3. Gli impianti eolici domestici destinati all’autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi su tutto il territorio rurale, salvo le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per gli impianti eolici di cui all’Allegato 1b del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” ed in particolare al capitolo 2 paragrafi 2.4, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19.
4. Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all’autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d’impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi.
5. In riferimento all’Allegato 1b del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di eolici- Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” si applicano le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell’impianti eolici e delle opere connesse allo stesso di cui al capitolo 3.
Art. 61. Criteri generali per l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali:
- - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
- - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
- - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
- - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione;
2. Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l’applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l’impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.
3. La realizzazione di impianti superiori a 20 Kw ad impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, subordinata agli atti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione del progetto, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d’obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:
- - all’esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell’impianto;
- - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
- - alle garanzie di smantellamento dell’impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
- - alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d’interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell’intervento.
CAPO 2 – Zone speciali
Art. 62. Aree di rispetto cimiteriale
1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni .
2. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e sportivo e di parcheggi secondo le disposizioni normative in materia.
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) e tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), tipo R (art. 25.4 delle NTA) con aumento di S.E., qualora previsto dalla sottozona di riferimento, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento, fino ad un massimo del 10% della S.E. esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL.
4. Le aree adiacenti ai perimetri delle strutture cimiteriali comunali per una profondità di 10 ml. sono da considerarsi aree soggette ad esproprio per pubblica utilità.
5. In queste aree non sono consentite le opere opere pertinenziali previste al precedente articolo 26.3 comma 7, 8 e 9.
Art. 63. Area di rispetto dei depuratori
1. Per un raggio di ml 100 dagli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia. In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.
Art. 64. Pozzi, sorgenti e punti di presa
1. Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTC della Provincia di Siena e del D.lgs. 152 / 2006, il PO si propone di:
- - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
- - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.
2. La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti, che deve avere un estensione di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
3. La Zona di Rispetto (ZR), rappresentata negli elaborati grafici del PO, si estende per un raggio non inferiore ai 200 mt. dal punto di captazione. Nelle ZR dei pozzi e sorgenti, sono vietati:
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- - gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
4. Nelle Zone di protezione (ZP) della falda:
- - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
- - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
- - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde.
5. Alle zone di salvaguardia di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le prescrizioni e limitazioni per le aree sensibili di classe 1 di cui all'art.10.1.2 della disciplina del PTCP di Siena.
Art. 65. Linee elettriche e distanze di prima approssimazione DPA
1. Sono le linee elettriche esistenti di portata a 132 kV o superiore, che attraversano il territorio comunale.
2. Per queste linee dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di distanze e protezione. In particolare dovrà essere osservato quanto previsto dall’art.5.1.3. dell’Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. La realizzazione di impianti ed attrezzature, dovrà essere effettuata nel massimo rispetto dei luoghi, privilegiando soluzioni interrate o con sistemazioni di schermature verdi.
Art. 66. Aree di rispetto per le servitù militare
1. Sono le aree di rispetto per le servitù militari a protezione della Stazione Radio Interforze “Marmoraia”.
2. Su tali aree si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n.66/2010 e DPR 90/2010
CAPO 3 Norme di tutela paesaggistica ed ambientale
Art. 67 Beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
2. Il P.O. recepisce i Beni paesaggistici individuati dal P.S.I. vigente, in apposito elaborato grafico. In particolare nel territorio comunale di Casole d'Elsa sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004:
- - D.M. 02/02/1972 – Antico nucleo dell’abitato del comune di Casole d’Elsa e della zona circostante
- - D.M. 05/01/1976 – Zona del versante ovest della montagnola sense
- - Aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- - I territori contermi ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142, c.1, lett. B, D.Lgs. 42/2004)
- - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004);
- - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, c.1, lett. G, D.Lgs. 42/2004).
3. Nelle aree ricadenti nei Beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015.
4. Negli interventi soggetti a scheda progetto norma di cui all’Allegato B alle presenti norme, interessate dai Beni paesaggistici di cui sopra, sono state indicate le direttive e riportate le prescrizioni riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015
Art. 68. Beni culturali, parte II del Codice, e i relativi ambiti di pertinenza paesaggistico
1. In coerenza con la disciplina statutaria del PSI, il P.O. individua i Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, rappresentati nella tavola 1.n°- “Vincoli sovraordinati” di cui all’art. 20.1 del P.S.I.
2. Tale individuazione è da ritenersi come quadro conoscitivo ricognitivo al fine della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, e potrà essere integrato ed aggiornato da successive verifiche o analisi, senza che questo costituisca variante al presente P.O.
3. Per i beni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, costituiscono Bene Culturale ai sensi dell’art. 10 della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nelle more della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
4. Gli elaborati di cui al precedente comma 1 costituiscono quadro conoscitivo ricognitivo per la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, per i beni di proprietà pubblica diversi da quelli del precedente comma 3.
5. Su tali immobili sono consentite le seguenti categorie d’intervento di cui al precedente art. 25 comma 1:
- a) tipo M1 (Art. 25.1)
- b) tipo M2 (Art. 25.2)
- c) tipo Rc (Art. 25.3)
Interventi diversi da quelli sopra elencati sono ammessi previo parere della Soprintendenza con la procedura autorizzativa di cui all’art. 12 e 21 del D.Lgs. 42/2004.
6. Gli interventi su edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), sono soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
7. Il P.O. recepisce dal P.S.I. la perimetrazione delle aree di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) dei Beni culturali (di cui alla Parte II del Codice) ricadenti all’interno degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136), ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.a) dell’Allegato 8B del PIT-PPR, quale area che ha mantenuto una interrelazione al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale.
INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE DI PERTINENZA PAESAGGISTICA
8.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:
- -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
- -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
- - manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.
9. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:
- - sostituzione edilizia (art. 26.5);
- - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).
10. Gli interventi di cui ai precedenti commi 8 e 9 dovranno essere attuati con le seguenti prescrizioni:
- - dovrà essere garantito il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici dell’immobile o complesso vincolato e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il bene soggetto a tutela;
- - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- - dovranno essere mantenuti gli eventuali accessi storici al bene o complesso vincolato e/o alla sua area di stretta pertinenza;
- - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del bene o complesso vincolato;
- - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione visiva e il contesto paesaggistico del bene o complesso vincolato;
- - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines) da e verso il bene o complesso vincolato;
- - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il bene o complesso vincolato, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Art. 69. Aree protette
1. Il P.O. individua i Siti Natura 2000 nella tavola 1.n° “Vincoli sovraordinati”, in particolare:
- - Siti Natura 2000:
- - ZSC Montagnola Senese
2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a specifica disciplina d’uso e di valorizzazione così come disciplinato dalle disposizioni stabilite negli strumenti di pianificazione e regolamentazione espressamente preposti alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.
Art. 70 Aree boscate
1. Nelle aree boscate e in quelle di vegetazione di ripa sono ammessi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del P.S.I., gli interventi previsti dalla L.R. 39/2000 nonché la promozione dell’uso collettivo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a carattere naturalistico ed aree attrezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaletica, pannelli informativi, ecc.). Eventuali nuove strutture sono ammesse esclusivamente per opere di interesse pubblico relative alla protezione civile e salvaguardia del patrimonio boschivo.
2. Gli interventi ricadenti all’interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con particolare riferimento all’art.12.3 dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.
Art. 71. Corsi d’acqua, laghi e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa
1. Comprendono i torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi quali alvei, argini, sponde, formazioni vegetali ripariali, opere di regimazione idraulica, inoltre gli specchi d’acqua e gli stagni, nonché le aree strettamente connesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Tali risorse sono considerate come fondamentale componente ambientale e paesistica del Piano Strutturale Intercomunale e come tali andranno protette e mantenute.
2. In tali aree sono ammesse:
- a) attività ricreative e per il tempo libero che non comportano la realizzazione di nuovi manufatti
- b) negli edifici esistenti, le destinazioni d’uso di ristoro e commercializzazione di prodotti locali, legate ad un circuito di valorizzazione agro-ambientale
- c) nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il collegamento di tratti della viabilità storica
- d) interventi per il miglioramento delle caratteristiche dei corsi d’acqua attraverso l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica
- e) interventi volti alla realizzazione di biotopi lungo i corsi d’acqua attraverso anche risagomature o ampliamenti della sezione idraulica
- f) interventi di sostituzione nelle opere di manutenzione, per quanto possibile, con altre che rispondano a criteri d’ingegneria naturalistica.
3. In tali aree non sono ammessi:
- a) interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
- b) i tombamenti dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
- c) all'esterno dei centri abitati, la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
4. All'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) compatibilmente con la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume.
5. All’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti ai punti precedenti sono ridotti a ml. 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
6. Per i corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c del D.Lgs.42/2004 e per i laghi vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera b del D.Lgs.42/2004, valgono le prescrizioni di cui all’art.7 e 8 dell’allegato 8b della Disciplina di Piano del PIT-PPR.
Art. 71.1 I contesti fluviali
1. Sono le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti, individuati ai sensi dell’art. 16 comma 3 della disciplina di PIT-PPR.
2. Su tali aree dovranno essere promosse azioni volte alla riqualificazione del contesto fluviale al fine di preservarne la funzionalità ecologica territoriale, nonché valorizzandone i servizi ecosistemici per le località che vi si attestano.
3. L’Amministrazione Comunale potrà promuovere su tali aree progetti di paesaggio volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, nonché la fruibilità pubblica o di uso pubblico delle percorrenze lungo i corsi d’acqua.
4. In assenza dei sopradetti progetti di paesaggio, gli interventi che interessano tali zone devono:
- - tutelare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
- - evitare processi di artificializzazione dei fiumi e dei torrenti e ulteriori processi urbanizzazione, non compromettendo i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.
5. Le aree già artificializzate interne a tali contesti fluviali dovranno prevedere azioni volte alla riqualificazione ambientale e a incentivare la continuità della funzione ecologica del corso d’acqua.
Art. 72. Disciplina delle Aree Sensibili
1. Il POC recepisce completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi.
2. Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.2 della Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena
3. Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena.
4. Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 73. Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici (BSA)
1. Le Tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” individuano le aree di pertinenza di cui all’art. 13.13 e 13.14 del PTC della Provincia di Siena relative alle Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici “BSA”.
2. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.13 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze degli Aggregati devono rispettare i criteri che seguono:
- - è di norma vietata la realizzazione di nuove residenze rurali; nei casi di accertata impossibilità a realizzare le nuove residenze rurali in altra localizzazione è prescritto l’obbligo, previa predisposizione di apposito PAPMAA, di realizzare la nuova costruzione rurale in contiguità con i tessuti esistenti e comunque senza compromettere i rapporti visuali, utilizzando tecniche, materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - è vietata la realizzazione di nuovi annessi, salvo dimostrata impossibilità a realizzare i nuovi annessi in altra localizzazione in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela. In tal caso, all’interno del PAPMAA, dovrà essere dimostrato che le nuove costruzioni,, non compromettano i rapporti visuali, e utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - Schede normative SP di cui all’Allegato A del PO: per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti e per gli eventuali interventi di sostituzione edilizia/demolizione con ricostruzione dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
3. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.14 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze dei Beni Storico Architettonici “BSA” devono rispettare i criteri che seguono:
- - E' di norma vietata la realizzazione di nuovi edifici anche rurali. Nel caso il sistema o sottosistema di appartenenza ammetta la realizzazione di tali edifici, nei casi di accertata impossibilità a realizzare i nuovi edifici rurali in altra localizzazione, in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela, dovrà essere dimostrato, previa predisposizione di apposito PAPMAA corredato da specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico, che le nuove costruzioni, da realizzare secondo i criteri dell’art. 48 e 49 delle presenti norme, non compromettano i rapporti visuali, utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale, risultino ben inseriti nel rispetto della morfologia dei luoghi, siano state salvaguardate le relazioni (ecologico - ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.) che il “BSA” ha instaurato con il contesto paesaggistico.
- - Per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti, comunque sempre nel rispetto dell’art. 48 e 49 delle presenti NTA, dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
4. Eventuali nuovi interventi in tali aree dovranno essere sottoposti alla procedura concertativa prevista dal PTCP all’art. 13.14 comma 6 della sua disciplina, con la richiesta di Convocazione della Commissione BSA della Provincia di Siena.
Art. 74. Aree di rischio archeologico
1. Le Norme Tecniche di Attuazione degli aspetti archeologici fanno riferimento alla Tav. QA 3.n – “Carta del rischio archeologico” secondo quanto segue:
- a) Le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono essere sempre sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (all. I.8) e s. m. e i. Si ricorda peraltro che tali prescrizioni per quanto concerne le opere pubbliche valgono per il tutto il territorio comunale.
- b) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico medio”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell'assistenza archeologica in corso lavori o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive.
- c) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico alto”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell’assistenza archeologica in corso lavori o l’esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive oppure di saggi o trincee preventive.
- d) Sul resto del territorio comunale, si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
CAPO 4 Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica
Art. 75. Norme Generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale e del PIT-PPR, tutela l’integrità fisica e l’identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.
2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.
3. Nel successivo art.76, il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell’inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.
4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica. In particolare i piani attuativi dovranno dare dettagliatamente dare conto del rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche schede di valutazione di ciascuna area contenute nel Rapporto Ambientale.
Art. 76. Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
1.Per tutti gli interventi che eccedono la interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruzione per interventi di nuova costruzione.
Art. 76.1 Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali
1. E' vietata l’asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:
- - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
- - contenere gli scavi e i riporti;
- - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
- - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
- - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.
4. In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere privilegiata la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici.
Art. 76.2 Modificazioni della permeabilità dei suoli
1. Per tutte le trasformazioni od interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli deve essere garantita una superficie minima permeabile del 25% rispetto alla superficie fondiaria.
2. La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
3. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che:
- a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
- b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.
Art. 76.3 Approvvigionamento e risparmio idrico
1. In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle seguenti tipologie di trasformazione:
- a) trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno;
- b) trasformazioni ed utilizzi che possono comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua.
2. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l’intervento è tenuto a:
- a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall’intervento;
- b) valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune e sulla qualità delle acque;
- c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- - la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- - l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- - l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio.
3. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l’intervento è in ogni caso tenuto a:
- a) prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
- d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
4. In caso di nuovi interventi al verificarsi di criticità di tipo infrastrutturale, dovrà essere richiesta al gestore del SII un parere idro-esigente preventivo per l’autorizzazione all’allaccio al SII, definendo eventuali prescrizioni commisurate al tipo di intervento diretto/indiretto a carico del proponente, per il superamento delle criticità stesse.
Art. 76.4 Depurazione
1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l’intervento è tenuto a:
- a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall’intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.
2. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
- b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
Art. 76.5 Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
1. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:
- a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
- b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.
2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
3. Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune delle disposizioni indicate.
4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l’intervento è tenuto a valutare:
- a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall’intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
- b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
- - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
- - all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo;
- - all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto d’intervento o trasformazione;
- - al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.
- c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.
Art. 76.6 Inquinamento acustico
1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare la vigente normativa di settore, in particolare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall’Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell’esistente.
Art. 76.7 Risparmio energetico
1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.
2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:
- a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
- b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
- c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
- d) l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- e) la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l’intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
- d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. Energy ascading);
- f) pompe di calore;
- g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
4. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:
- - i consumi energetici previsti per l’utilizzo dell’immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l’energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all’attività lavorativa;
- - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
- - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
- - le emissioni in atmosfera.
5. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:
- - l’orientamento dell’immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell’irraggiamento solare;
- - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
- - l’ombreggiamento esterno dell’edificio con specie spoglianti che consentano l’irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell’effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
- - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
- - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
- - la predisposizione di opere per l’installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
- - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.
Titolo VII: DISCIPLINA DI TUTELA DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. NORME FINALI
CAPO 1 – Tutela dell’integrità fisica del territorio
Art. 77 Disposizioni generali
1. Il Piano Operativo definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti definiti nel Piano Strutturale Intercomunale.
2. In ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno superiore del 26/07/2023 (prot. n.5054) a supporto del presente PO sono stati eseguiti studi in aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico e conseguentemente di pericolosità geologica e sismica locale per la sola componente di instabilità di versante a scala 1:2.000 per i soli centri abitati del Capoluogo Comunale, Cavallano, Il Merlo, Monteguidi e Mensano. Per le suddette aree ed aree contermini per una distanza massima di circa 500 m dal margine del territorio urbanizzato il quadro conoscitivo geomorfologico e conseguentemente di pericolosità geologica e sismica locale per la sola componente di instabilità di versante di riferimento è riportato nelle Tav. G.03, G.04 e G.05 allegate al presente PO.
3. La trasformabilità del territorio è strettamente legata alle situazioni di pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti che possono essere indotti dall'attuazione delle previsioni dell'atto di governo del territorio. Sono definite tre fattibilità:
- a) fattibilità in relazione agli aspetti geologici
- b) fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
- c) fattibilità in relazione agli aspetti sismici.
4. Per ogni area soggetta a previsioni, con esclusione del territorio aperto, è stata redatta una apposita Scheda progetto in cui sono riportate le principali caratteristiche progettuali e sono dettate le specifiche prescrizioni di fattibilità, fornendo indicazioni in merito alle indagini di approfondimento da effettuarsi a livello attuativo ed edilizio e delle eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio in funzione del quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico e sismico presente.
5. Per le aree urbane ed extraurbane sono definiti i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, idraulici, idrogeologici e sismici locali.
6. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali previste nel territorio comunale sono state differenziate secondo le categorie di pericolosità definite nelle norme del P.S.I. vigente ad eccezione delle aree in approfondimento indicate al comma 2.
7. Il quadro conoscitivo geomorfologico, di pericolosità geologica e di pericolosità sismica di riferimento è quello definito in sede di Piano Strutturale Intercomunale vigente ad eccezione delle zone che sono state oggetto di approfondimento e aggiornamento del suddetto quadro conoscitivo in sede di Piano Operativo in ottemperanza al parere del Genio Civile Valdarno Superiore del 26/07/2023 ovvero le località di Casole d’Elsa, Cavallano, il Merlo, Monteguidi e Mensano per un interno al perimetro del territorio urbanizzato di circa 500 m.
8. Sono di seguito riportati i criteri generali di fattibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, integrati da specifiche indicazioni in relazione ad ognuno degli aspetti analizzati (geologico, idrogeologico idraulico e sismico), che dovranno essere rispettati in relazione alle varie classi di pericolosità riportate nel quadro conoscitivo del P.S.I. vigente ad eccezione delle aree indicate al punto 6 del presente comma per cui valgono le cartografie di aggiornamento del quadro conoscitivo suddetto realizzate in fase del presente P.O.
Art. 78 Criteri di fattibilità e prescrizioni in relazione agli aspetti geologici
1. Così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione, è necessario rispettare i seguenti criteri generali
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica (in particolare per le aree ricadenti in pericolosità molto elevata (P4) vale quanto riportato negli artt. 7 e 8 della Disciplina del PAI vigente):
- - nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio sull’efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e opportuni sistemi di monitoraggio propedeutici alla progettazione, sono tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente.
- - nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e sono tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
- - la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica (in particolare per le aree ricadenti in pericolosità elevata (P3) vale quanto riportato negli artt.. 9, 10 e 11 della Disciplina del PAI vigente).La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, effettuate in fase di piano attuativo (ove previsto) e finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l’esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.
La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. A livello sovracomunale per le aree ricadenti in pericolosità media (P2) da PAI vigente vale quanto riportato nell’art. 12 della Disciplina del PAI vigente.
5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1), non è necessario dettare condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. A livello sovracomunale per le aree ricadenti in pericolosità moderata (P1) da PAI vigente vale quanto riportato nell’art. 12 della Disciplina del PAI vigente.
Art. 79 Fattibilità per fattori idraulici
1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata nelle TAVV. Q.I.T01.1, Q.I.T01.2, Q.I.T01.3 e Q.I.T01.4 del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) alla scala 1:10.000.
Nelle suddette tavole è rappresentata l’integrazione delle pericolosità da alluvione derivanti dagli studi idrologico-idraulico condotti a supporto del PSI e delle pericolosità da alluvione pregresse indicate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.
La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. è individuata dalla TAV. Q.I.T02 del PSI alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla TAV. Q.I.T03 del PSI alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla TAV. Q.I.T04 del PSI alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) è fatto riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all’articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
3. Allo scopo della definizione della fattibilità idraulica degli interventi sul territorio comunale è inoltre fatto riferimento a quanto indicato dalle N.T.A. del PSI, Capo 5, nonché, per quanto non altrimenti specificato, all’Allegato A della D.P.G.R. n. 31 del 20/01/2020 (“Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche”), e alla Disciplina del PGRA.
4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all’articolo 8, ed in particolare:
- - opere idrauliche che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
- - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
- - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
- - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l’installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.
5. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all’interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali di cui alla TAV. Q.I.T03 del PSI, nonché alla classe di magnitudo idraulica di cui alla TAV. Q.I.T02 del PSI.
Per le aree non interessate dagli studi idrologico-idraulici del PSI valgono le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i. In alternativa, è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al PSI, mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell’area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.
6. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti P.3 o poco frequenti P.2 e caratterizzate da battenti uguali o inferiori a 50 cm, in caso di opere di sopraelevazione (art. 8, c.1, lettere b) o c) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) o interventi di difesa locale (art. 8, c.1, lett. d) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a 30 cm rispetto al battente medio sul lotto di intervento, come da TAV. Q.I.T03 del PSI e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al punto 4.
In caso di battenti massimi attesi superiori a 50 cm è applicato un franco di sicurezza minimo pari ad ulteriori 50 cm.
7. Nell’area indicata come AMRI_1 negli elaborati del Piano Operativo, correlata alla realizzazione degli interventi di difesa idraulica per la previsione di cui alla Scheda AT3.2, non sono ammessi interventi edilizi incompatibili con la funzione idraulica per essa prevista. Vi è ammessa la destinazione agricola con colture di tipo seminativo, purché senza la realizzazione di serre e/o recinzioni e/o altri manufatti tali da ostacolare il deflusso delle acque e ridurre la permeabilità complessiva dell’area stessa, né trasformazioni morfologiche tali da limitarne la capacità di invaso.
Art. 80 Fattibilità per fattori sismici
1. Così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione, è necessario rispettare i seguenti criteri generali
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) si fa riferimento ai seguenti criteri:
- a. relativamente alle aree di instabilità di versante attive, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.1, lettera a del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A). Agli interventi sul patrimonio esistente, si applicano i criteri definiti al paragrafo 3.1.1 lettera b del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A);
- b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).
3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti edilizi, sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti
- a. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
- b. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o entro le coperture stesse entro alcune decine di metri, sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l’entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo della valle è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo, quale quella sismica a rifrazione o riflessione.
- c. nel caso di zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di evoluzione sono realizzati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche tenendo conto anche dell’azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all’interno delle specifiche tecniche regionali di cui all’o.d.p.c.m. 3907/2010. La fattibilità di interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito delle verifiche di stabilità di versante e alla preventiva realizzazione, qualora necessario, degli interventi di messa in sicurezza individuati al paragrafo 3.2.1, lettera a). La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata a quanto indicato al paragrafo 3.2.1 punto a bis del D.P.G.R. 5/R/2020 allegato A)
- d. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4). Limitatamente agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata, in funzione dell’esito delle verifiche, anche ad interventi di riduzione della pericolosità (in conformità a NTC 2018, punto 7.11.3.4).
Nell’ambito dell’area caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3), la valutazione dell’azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti casi:
- a) realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti, nelle classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014;
- b) realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014.
4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore ad 1herz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell’analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l’eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia.
Art. 81 Fattibilità connessa alla risorsa idrica
1. Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera devono garantire la non compromissione della stessa.
2. Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano
- a) Al fine di tutelare le acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono da recepire le indicazioni riportate nella suddetta norma. E’ schematicamente indicata nella Carta delle problematiche idrogeologiche del P.S.I. l’estensione della zona di rispetto di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
- b) Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività in ordine all’art. 94 del D.Lgs 152/2006:
- i. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- ii. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- iii. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- iv. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- v. aree cimiteriali;
- vi. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- vii. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- viii. gestione di rifiuti;
- ix. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- x. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- xi. pozzi perdenti;
- xii. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro da azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Per qualsiasi opera di captazione della risorsa idrogeologica dal sottosuolo oltre a quanto suddetto, l’intervento deve sottostare alle normative sovracomunale fra le quali si cita, il Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.P.G.R. 61/R/2016 in attuazione dell’art. 11, commi 1 e 2 della L.R. n.80 del 28/12/2015 e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Siena con particolare riferimento alle aree sensibili degli acquiferi.
CAPO 23 Norme Finali
Art. 82 Barriere architettoniche
1. Costituisce parte integrante del P.O. il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)
Art. 83 Edilizia sociale
1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:
- - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
- - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
- - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
Art. 84 Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile
1. Le aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:
- − alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- − interventi di nuova edificazione;
- − installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- − depositi di merci e materiali a cielo libero;
- − altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.
Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.
Art. 85 Salvaguardie e norme transitorie
1. Le disposizioni indicate nelle correnti norme e negli elaborati che costituiscono il POC, fungono da salvaguardia fin dalla sua adozione.
2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi previsti dal RU vigente non in contrasto con la disciplina di PO come adottata.
3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:
- a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, se non in contrasto con il piano adottato.
- b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.O. medesimo.
4. L’entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
5. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.
6. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.
7. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme e le seguenti varianti al Regolamento Urbanistico:
- - Variante n.1 al RU approvata con Del. C.C. n. 98/2021 – Palazzetto dello sport
- - Variante n.2 al RU approvata con Del. C.C. n. 99/2021 – aree industriale loc. Il Piano
8. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.
9. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni non essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.
10. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:
- - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
- - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
- - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
- - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
11 Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.
12. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pubblica. Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
13. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui sopra si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell’art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
14. I Piani Attuati, gli interventi diretti convenzionati originati da strumenti urbanistici previgenti, e i Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, tuttora vigenti e con convenzione o atto d’obbligo attivi, sono ancora validi con le consistenze e parametri edilizi in essi contenuti fino alla loro decadenza.
15. I Progetti Unitari di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del Regolamento Urbanistico, ancora validi per i quali non erano previste specifiche convenzioni da stipulare con l’Amministrazione Comunale, e nei quali erano previsti impegni per la demolizione di manufatti o la realizzazione di opere di miglioramento ambientale, devono dare atto dell’avvenuto rispetto degli impegni suddetti nell’atto di attestazione di agibilità.