Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
CAPO 1 : Caratteri generali
Art. 46 Disposizioni generali
1. Il territorio rurale del Comune di Casole d'Elsa è identificato dalle aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo.
2. Il P.O. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell’articolazione dei Sistemi come individuati dal P.S.I., ne definisce i Sottosistemi, tenuto conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi, delle direttive del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Provincia di Siena.
3. Il territorio rurale come individuato dal P.S.I. e dal precedente comma 1, sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il DPGR n.63/R del 25/08/2016.
4. In queste zone sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni Sottosistema, dovranno essere perseguite:
- - Il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
- - assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
- - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
- - recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
- - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici.
5. Sono considerate attività agricole:
- a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
- b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
- c) la silvicoltura
- d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
- e) il vivaismo forestale in campi coltivati
- f) gli allevamenti zootecnici
- g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
- h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative
6. Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole (il DPGR n.63/R del 25/08/2016) quelle intese a “diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo e attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 2007-2013)”; ciò in quanto al fatto che l’agricoltura, oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali (OCSE).
Art. 46.1 Agriturismo e agricampeggio
1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, quale forma di turismo della campagna volta a:
- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;
- e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
- f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati;
- g) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;
- h) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali.
2. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati. In particolare, sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla Legge Regionale n. 30/2003:
- a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
- b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
- c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
- d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
3. Ove espressamente previsto nella norma della sottozona di appartenenza, è consentito lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo, nel rispetto dei requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché:
- a) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta a camper, roulotte e case mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione per la durata dell’attività di agricampeggio denominata agrisosta camper:
- - superficie delle piazzole non inferiore a 60 metri quadrati, e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile, per un numero massimo di 12 piazzole di sosta e una superficie massima complessiva di 1000 metri quadrati;
- - fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
- - illuminazione dell’area;
- - un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
- - dispositivi di prevenzione incendi;
- - il numero delle piazzole dotate di case mobili non può essere superiore a quattro con superficie coperta massima di 60 mq per casa mobile;
- b) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta esclusivamente a tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, la superficie coperta chiusa massima di 40 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, con pareti esterne e tetto prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 60 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 40 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
4. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
- a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
- b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.
Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
5. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
- a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
- b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
- d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti.
6. L’ospitalità in spazi aperti può essere realizzata esclusivamente in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell’area ed a condizione che sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore agricolo, camper e/o tende devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.
7. Per l’ospitalità in spazi aperti è consentita la realizzazione di servizi igienici docce e la lavanderia funzionali all’attività di agricampeggio nella misura massima di 45 mq di SE.
8. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di:
- a) piscine e manufatti con le caratteristiche di cui all’art. 26.3, comma 5;
- b) strutture pertinenziali per lo sport di cui all’art. 26.3 comma 9, commisurate alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito;
- c) maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.
9. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 3, non devono essere di natura permanente.
10. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
11. Tutti gli interventi sopra indicati dovranno essere realizzati assicurando la coerenza dei materiali con il contesto rurale, ricorrendo prevalentemente all’uso del legno ed a colori adeguati per i luoghi. Le altezze dei nuovi manufatti non potranno superare i 3 ml.
12. I percorsi e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguite con minimi movimenti di terra e con piantumazioni capaci di migliorare la qualità ecosistemica complessiva dell’area riducendo i processi di artificializzazione dei terreni e della maglia agraria ove presente.
13. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
- - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
- - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
- - ambiti periurbani (Art. 53)
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)
Art. 46.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)
1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.
2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:
- - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
- - la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
- - interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d’uso agricola;
- - trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 71, commi 1 bis e 2 per l’imprenditore agricolo non professionale, e oltre il 20% delle volumetrie esistenti per l’imprenditore agricolo professionale;
- - interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
- - interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l’apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo;
- - mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.
3. I contenuti del programma aziendale sono definiti dalla legislazione e regolamentazione vigente in materia.
4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:
- - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
- - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
- - formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
- - corsi d’acqua naturali o artificiali;
- - rete scolante artificiale principale;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
- - viabilità rurale esistente.
5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda la realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc., nonché nei casi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione agricola verso altre destinazioni.
6. Il PAPMAA, una volta trasmesso al Comune con l’allegato parere da parte della struttura regionale competente, è approvato con Deliberazione di Giunta Comunale su parere del Responsabile del Settore Urbanistica e, ove assuma valenza di Piano attuativo, con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 46.3 Costruzione di recinzioni in zona agricola
1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati; muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d’acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio. I terrazzamenti tradizionali, dovranno in ogni caso essere sprovvisti da recinzioni che possano alterare la fruibilità degli stessi.
2. E’ vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi di cui alla legge n. 157/92 e alla Legge Regionale n. 3 del 1994.
3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 2,00, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.
4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle essenze tradizionali ed autoctone.
5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.
6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali di uso pubblico, le strade campestri, i sentieri esistenti.
7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima come prevista dal Codice della Strada e Codice Civile e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.
8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.
9. E’ ammessa la realizzazione di recinzioni per gli animali allevati e recinzioni a protezione delle coltivazioni da parte degli animali selvatici. Tali recinzioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili, adeguati per il contesto rurale e con modalità facilmente reversibili, senza il ricorso a fondazioni continue, con soluzioni idonee a garantire l’intervisibilità.
Art. 46.4 Terrazzamenti
1. I terrazzamenti realizzati con tecniche e materiali tradizionali dovranno essere conservati in quanto elementi costitutivi del paesaggio di Casole d'Elsa: gli interventi sui terrazzamenti esistenti dovranno essere finalizzati a mantenere la loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino di parti lesionate e di manutenzione degli elementi caratterizzanti (muri a secco e scale in pietra, sistemi di drenaggio delle acque superficiali).
2. Nei casi in cui si evidenzino scivolamenti al piede della struttura, spanciamenti, crolli totali o parziali, si potrà procedere al ripristino delle murature degradate attraverso la ricostruzione, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, secondo le seguenti indicazioni:
- - demolizione della parte di muro danneggiata, fino a rimuovere tutta la porzione instabile;
- - selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma: quelle con un lato piatto da utilizzare per la parte esterna; quelle di forma irregolare, da destinarsi al riempimento; quelle con maggiore dimensione adatte a costituire la base del muro (qualora il pietrame riutilizzabile non sia sufficiente alla ricostruzione, è necessario integrarlo con materiali locali con le medesime caratteristiche);
- - ripristino della base del muro, attraverso la costituzione del piano per la fondazione con uno scavo che dovrà avere una profondità di circa 70 cm.;
- - fondazione realizzata con il materiale lapideo di maggiori dimensione e con un inclinazione verso monte di circa il 10% di inclinazione;
- - costruzione del muro: realizzazione di una “scarpa” verso monte con una pendenza almeno del 10% di inclinazione; “ammorsamento” della nuova muratura alla parte stabile ancora esistente muro di contenimento; i giunti verticali che si formano tra un elemento lapide e l’altro nei diversi strati di pietra dovranno essere quanto più possibile sfalsat; la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante; il riempimento con terra recuperata in sito o di riporto.
3. Nella ricostruzione del muro è vietato l’annegamento del pietrame in conglomerato cementizio, potranno essere utilizzati leganti a base di calce solo per la realizzazione delle fondazioni nelle quantità strettamente necessarie ad irrobustire la struttura fondale, senza chiudere gli spazi tra i corsi in modo da consentire comunque il drenaggio delle acque.
4. Per i terrazzamenti in pietra crollati, abbandonati o soggetti a forte degrado sono consentiti eccezionalmente e per ragioni di sicurezza (onde evitare ulteriori crolli e l’estendersi delle deformazioni della geometria originaria ad altre parti) interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica o attraverso la costruzione di muri di contenimento da rivestire con lo stesso tipo di pietra (selezionata per forma e dimensione dal materiale di recupero o integrata con materiale locale avente caratteristiche simili), ponendo comunque grande attenzione al drenaggio delle acque e alla ricostruzione della parte a vista, che non deve contenere pietrame annegato nel conglomerato cementizio, né presentare spazi chiusi tra i corsi (come fosse un muro a secco), in modo da mantenere l’omogeneità dell’insieme e consentire una “lettura” unitaria del manufatto.
Art. 46.5 Strade private in zona agricola
1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti semi-permeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi
2. I tracciati esistenti potranno subire limitate modifiche in relazione a mutate esigenze di carattere funzionale. Potranno inoltre essere realizzate piazzole per agevolare lo scambio dei mezzi.
3. La realizzazione delle porzioni di tracciati in materiali impermeabili e le eventuali modifiche parziali dei tracciati di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico.
4. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali di uso pubblico, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.
Art. 47. Articolazione del territorio rurale
1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo riconosce i seguenti Ambiti e sub-ambiti paesaggio in coerenza con quanto definito all’art. 22 del P.S.I.:
Il territorio rurale di Casole d'Elsa si articola in:
- Sistema territoriale delle colline agricole:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- Sistema territoriale delle Riserve naturali:
- - E4 - Sottosistema territoriale La selva
- - E5 - Sottosistema territoriale della Montagnola
- - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
- Sistema territoriale della valle dell’Elsa:
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
CAPO 2 : Disciplina dei nuovi interventi
Art. 48. Disciplina per i nuovi edifici rurali
1. Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei disposti del successivo art.49.
2. Gli interventi ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano i beni tutelati, con particolare riferimento all’art.7.3, lettere a, c, f, e all’art.8.3 lettere a, c, f, h, dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.
Art. 49. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale.
Art. 49.1 Abitazioni rurali
1. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell’art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le superfici fondiarie minime individuate dal PTC della Provincia di Siena, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali, tenuto conto di quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016
2. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).
3. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all’art. 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all’art. 4 c. 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
4. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
5. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:
- a) Superficie Edificabile (SE) massima di mq 150;
- b) Superficie Edificabile (SE) massima Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni), mq.40 ricompresi nella SE definita al precedente punto a)
- c) Altezza massima in gronda: ml.6.50
- d) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione
- e) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di mq.2000, comprendente l’area a parcheggio e la viabilità di accesso.
- f) Superficie permeabile: minimo il 60% della superficie di pertinenza del fabbricato
- g) loggiato per una misura massima del 30% della SE
6. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:
- a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
- b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni, limitatamente a elementi di finiture di aperture, o pietra locale a faccia-vista;
- c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello;
- d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30% mentre il manto deve essere in coppi e tegole in cotto alla toscana di recupero o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio;
- e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio con caratteristiche costruttive simili a quelle in legno e verniciate con colori tradizionali;
- f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
- g) I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
- h) Non è consentita:
- - la realizzazione di terrazze a tasca
- - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
- - l’uso di elementi di arredo, parapetti e aggetti di copertura in cemento armato o elementi di facciata sempre in cemento armato
7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:
- a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti;
- b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);
- c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.
8. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E4 - Sottosistema territoriale La selva
- - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:
- - ambiti periurbani (Art. 53)
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)
Art. 49.2 Manufatti aziendali
1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:
- a) Sono ammesse con le limitazioni previste nelle singole zone, le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
- b) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa l’installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
- c) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
- d) La realizzazione di annessi agricoli di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014, ove ammessi nelle singole zone, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo, individuate dal PTC della Provincia di Siena e quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
- e) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
2. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione permanente del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.
Art. 49.2.1 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera a)(manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni)
1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici;
4. l’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 relativo alle Aree boscate, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.
Art. 49.2.2 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera b) (manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni)
1. I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.
4. l’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 relativo alle Aree boscate, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.
Art. 49.2.3 Caratteristiche degli annessi di cui precedente comma 1 lettera c) ( manufatti aziendali non temporanei)
1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 49.2.1 e 49.2.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:
- - silos;
- - tettoie;
- - concimaie, basamenti o platee;
- - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
- - serre fisse;
- - volumi tecnici ed altri impianti;
- - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
- - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
- - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
- - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.
I manufatti sopraindicati dovranno essere realizzati con materiali tipici dei contesto rurale, per quanto riguarda le strutture a silos ed i tunnel dovranno essere assunti opportuni accorgimenti di mitigazione con cromie tendenti al verde o con impiego di apparati vegetali e piantumazioni al fine della loro mitigazione visiva.
2. l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
3. la localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:
- - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.
4. I manufatti prefabbricati di semplice installazione , possono avere dimensioni massime di 80 mq di Superficie Calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative Superficie Calpestabile non deve essere superiore a 80 mq.
5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 riferito alle Aree boscate, art. 53 riferito agli Ambiti periurbani e art. 68 riferito agli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.
Art. 49.2.4 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera d) (annessi agricoli mediante PAPMAA di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014)
1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:
Dimensioni:
- - Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.
Altezza massima in gronda, salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 5.00
2. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da tutte le abitazioni;
- - metri 10 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:
- - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
- - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.
4. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E4 - Sottosistema territoriale La selva
- - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:
- - ambiti periurbani (Art. 53)
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)
Art. 49.2.5 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera e) (annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.)
1. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/R è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.
2. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda svolte esclusivamente nel territorio di Casole d'Elsa. Tali esigenze devono essere dimostrate da specifica relazione agronomica.
3. Per il rilascio del titolo abilitativo è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo in cui il titolare della Azienda si obbliga a non alienare separatamente del nuovo annesso realizzato le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva essi sono riferiti e a non modificare la destinazione d’uso agricola.
4. Gli annessi agricoli di cui all’art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:
- - 4.1 annessi art. 6 comma 2 DPGR 63/r:
La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/r è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
Dimensioni:
La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7.000 e la SE massima ammessa è di 50 mq. in ragione dei seguenti ordinamenti colturali per le seguenti superfici fondiarie massime:
- a) sotto gli 0,8 ettari per colture orto florovivaistiche specializzate;
- b) sotto i 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c) sotto i 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d) sotto i 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) sotto i 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
- f) sotto i 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per azienda agricola indipendentemente dagli ordinamenti culturali esercitati in concomitanza all’interno dell’azienda.
Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie massime sopra indicate.
- - 4.2 annessi art. 6 comma 4 del DPGR n.63/R:
La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/r è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
- c) acquacoltura;
- d) allevamento di fauna selvatica;
- e) cinotecnica;
- f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
- g) allevamento di equidi.
Dimensioni:
La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7000. Può essere ridotta a mq.2.000 per allevamenti zootecnci minori (Pesci, Api, Conigli, Ovi-Caprini ed Animali selvatici).
La SE massima di 200 mq. viene commisurata alle attività indicate all’art. 6 c. 4 del DPGR 63/r , nel modo seguente, precisando che le dimensioni dell’annesso debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate e quelle indicate sono le superfici massime ammissibili:
- a) per allevamento intensivo di bestiame SE 200;
- b) per trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento: SE 100;
- c) per le attività di acquacoltura SE 200
- d) per le attività di fauna selvatica SE 100
- e) per le attività di cinotecnica SE 50
- f) per gli allevamenti zootecnici minori SE 100;
- g) Per allevamento di equidi SE 200.
Le strutture di cui sopra sono aumentate del 50% in caso di imprenditore agricolo a titolo principale con iscrizione non provvisoria.
- - 4.3 Caratteristiche costruttive e prescrizioni per gli annessi di cui al punto 4.1 ed al punto 4.2:
- - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
- - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
- - i paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con parti in mattoni. E’ ammesso l’uso di intonaco di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista;
- - la tinteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello:
- - la copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiato. Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Sono ammesse coperture piane esclusivamente con tetto verde;
- -gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato;
- -la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- -la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
- -altezza massima di norma mt. 2.40, può essere portata a mt.3.0 per esigenze di rispetto di requisiti igienico sanitario;
- -distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da abitazioni;
- - metri 10 dal confine;
le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) indicazioni sulla necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta dimostrando, in sede di presentazione della documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, della effettiva necessità dell’annesso in relazione all’attività agricola svolta;
- b) indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’annesso che debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate in funzione delle varie coltivazioni ed attività svolte esclusivamente sul fondo, di pertinenza dell’annesso, ubicato nel territorio comunale di Casole d'Elsa; Non saranno presi in considerazione trattandosi di annessi agricoli realizzati da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A., terreni posti in altri Comuni;
- c) dichiarazione circa la conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014, e al regolamento DPRG 63/R, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina comunale del territorio rurale.
6. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 riferito alle Aree boscate, art. 53 riferito agli Ambiti periurbani e art. 68 riferito agli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.
Art. 49.3 Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici
1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:
- a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
- b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
2. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.
3. I manufatti del presente articolo non sono realizzabili all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, di cui all’art.142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004, e normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR.
Art. 49.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera a) (manufatti per l’attività agricola amatoriale)
1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq. a mq. 2.500 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 12 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.
2. Per proprietà fondiarie con superficie da 2.500 mq. a mq. 5.000 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 20 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.
3. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra mq. 5.000 e mq. 10.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di SE.
4. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di SE. Oltre ad una tettoia di 25 mq di SC.
5. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.
6. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla stipula di atto unilaterale d’obbligo che dovrà stabilire il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile. Lo stesso atto unilaterale d’obbligo dovrà prevedere la rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.
7. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, ivi compreso la realizzazione di servizi igienici.
8. Tali manufatti potranno essere realizzati tramite presentazione del titolo necessario previsto dalla normativa di riferimento allo sportello unico del Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
- - la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante;
- - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
- - gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato, PVC simil legno con esclusione del colore bianco o Alluminio verniciati con colori tradizionali;
- - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- - altezza del fronte massima mt. 2.40
- - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 .
10. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da abitazioni;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
11. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
12. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.
Art. 49.3.2 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera b) (manufatti per il ricovero di animali domestici)
1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
- - siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo
- - Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da parte dei rispettivi responsabili, come definiti all’art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi le caratteristiche di cui al punto 1 dell’ALLEGATO A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR n. 53/r del 1/10/2013 Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull’inquinamento acustico.
- - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da abitazioni;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
2. I manufatti del presente articolo, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo
Art. 49.3.3 Caratteristiche degli annessi per ricovero degli equini per finalità amatoriali
1. Gli annessi per il ricovero degli equini , non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.
2. Gli annessi per il ricovero equini possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall’abitazione del richiedente.
3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 3.000 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di oltre due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l’aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.
4. Le strutture per il ricovero degli equini dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:
- - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e diuna destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
- - l’intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare 10 mq per ogni capo equino finoa d un massimo di 40 mq
- - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.
5. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.
6. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c del Codice, come previsto dall’articolo 8 dell’Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l’impermeabilizzazione permanente del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
Art. 49.3.4 Caratteristiche degli annessi per esigenze venatorie
1. L’installazione dei manufatti per lo svolgimento dell’attività venatoria di caccia è consentita previo rilascio di titolo abilitativo. Il titolo abilitativo viene rilasciato in solido al proprietario del terreno su cui deve essere realizzato il manufatto e alla squadra di caccia a cui è assegnata la zona.
Il manufatto non può superare mq. 100 di SE. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l’esercizio venatorio stagionale di caccia, in radure vicine alle strade esistenti, al fine di non creare nuove infrastrutture e, comunque, è assolutamente vietata la loro localizzazione nelle aree boscate. Il loro mantenimento ha valore per la durata dell’iscrizione della squadra di caccia nei registri dell’Autorità competente.
2. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall”A.T.C. Provinciale”.
La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia, anche se operante in zone di caccia differenti.
3. Le stesse disposizioni si applicano alle strutture a servizio delle aree addestramento cani nei limiti di mq 20 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 3/1994.
4. Il rifugio è da considerare come annesso temporaneo, che resta in essere finché la squadra richiedente ne garantisce l’uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l’edifico deve essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell’uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.
5. L’edificio deve essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento; può essere allacciato alle reti delle urbanizzazioni permanentemente, al fine di realizzare tutti gli impianti per l’espletamento dell’attività.
6. La localizzazione del manufatto deve tenere conto della viabilità esistente.
7. Il progetto deve contenere:
- - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
- - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
- - la relazione di conformità dell’intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
- - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura, nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.
8. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d’obbligo con l’Amministrazione Comunale in merito all’uso e alla manutenzione della struttura; l’Amministrazione può richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell’edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; può altresì richiedere garanzie circa l’uso e la manutenzione della viabilità di accesso.
9. Tali manufatti sono realizzabili in tutto il territorio comunale salvo nelle seguenti aree:
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
- - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
- - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
- - ambiti periurbani (Art. 53)
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)
10. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.
Art. 50. Caratteri generali per l’Attitudine alla Trasformazione del Territorio Rurale
1. All’interno del territorio agricolo non sono ammessi i seguenti interventi:
- - aperture di nuove strade private ad eccezione dei casi in cui sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riutilizzo di tracciati esistenti e sia documentato il corretto inserimento ambientale paesaggistico e paesistico, in particolare per quanto concerne sbancamenti, riporti e rimodellamenti del terreno, mentre sono ammessi adeguamenti di viabilità esistenti funzionali al miglioramento funzionale alla vivibilità dei fabbricati, secondo anche quanto indicato al precedente art.46.5
- - installazione di nuove linee aeree elettriche e telefoniche nel territorio rurale, salvo eventuali allacciamenti; esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; questi ultimi sono da incentivare anche in sostituzione delle linee aeree esistenti, comprese quelle di trasporto di energia elettrica a media ed alta tensione. Sono comunque ammessi interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale che contemporaneamente riducono l’impatto ambientale.
2. Il presente P.O. detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.
3. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
4. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell’assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di “frangia urbana” e mitigando quelli già esistenti.
5. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E’ obbligatorio l’impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.
6. Il P.O. riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.
7. Deve essere garantita il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d’acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. E’ richiesta per questo la programmazione di interventi di sistemazione ambientale delle sponde e delle aree ripariali e di conservazione, manutenzione o ricostituzione dei lembi di vegetazione ripariale, con l’esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
8. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.
9. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.
10. L’obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente P.O., che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.
CAPO 3 : Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
Art. 51. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato di cui all’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.
Art. 51.1 Aree di pertinenza degli edifici
1. L’area di pertinenza che costituisce il perimetro della Scheda Normativa di cui all’allegato A, individua l’area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all’edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale,costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.
2. Le perimetrazioni individuate nelle Tav. n. 2.n° e 3.n° sono da considerarsi come definizione di riferimento dell’area di pertinenza per tali contesti. I progetti edilizi potranno ridefinire tale perimetro, sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi e adeguate motivazioni anche con riferimento alle disposizioni dell’art. 83 della L.R. 65/2014.
3. I progetti edilizi riguardanti fabbricati non oggetto di scheda normativa o per i quali non sia stata individuata l’area di pertinenza, dovranno preliminarmente definire tale perimetrazione utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1. In tali aree di pertinenza sono ammessi interventi di riassetto dell’area di cui al comma 4 dell’art. 34 delle presenti NTA.
Art. 51.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola
1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole sottozone e alle categorie d’intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti, gli interventi di cui all’art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..
Art. 51.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
Art. 51.3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale non agricola
1. Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati grafici, e alle categorie di intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale, non ricomprese all’interno di Scheda Normativa di cui all’allegato A, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità abitative, ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie edificabile pari a 120 mq e comunque in misura non superiore ai 60 mq di superficie edificabile per unità immobiliare.
2. Per unità immobiliari aventi superficie edificabile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi ampliamenti “una-tantum” di 15 mq di Superficie Edificabile, senza aumento del numero delle unità abitative.
3. Sono ammessi locali interrati, da realizzare nell’ambito di pertinenza del fabbricato principale, nella misura massima di superficie accessoria del 15% della SE del fabbricato. Nel caso di interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o Sostituzione Edilizia è consentito la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.
4. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, atti ad ospitare la parte impiantistica delle abitazioni, per una superficie accessoria massima di 6 mq, altezza massima di 2,40 da realizzare preferibilmente interrati o seminterrati
5. Le consistenze di cui ai precedenti commi sono calcolate alla data di adozione delle presenti norme.
6. le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da abitazioni;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:
- a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
- b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
- c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
8. Per tali fabbricati, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 55 mq. di SE. Tali interventi non sono cumulabili con quelli di ampliamento sopra previsti e non possono essere applicati ai fabbricati che hanno già usufruito di ampliamenti una tantum.
9. Per gli edifici esistenti già destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente POC, sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8.
Art. 51.4 Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola
1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.
2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere una SE inferiore a 55 mq..
3. E’ consentita la deruralizzazione di abitazioni rurali a prescindere dalla superficie, in caso di frazionamento la SE di ciascuna unità immobiliare non dovrà essere inferiore a 55 mq
4. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare destinazioni d'uso esclusivamente verso le seguenti destinazioni:
- -residenza
- -turistico ricettivo
- -commerciale, limitatamente alla ristorazione
- -cliniche veterinarie
5. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui ai commi 3 e 4 i manufatti agricoli, per i quali dall’intervento derivi una SE derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 55, purché la ricostruzione avvenga all’interno della stessa area di pertinenza.
6. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di più di una unità immobiliare ad uso residenziale da definire all’interno della stessa area di pertinenza, non potranno prevedere una superficie edificabile inferiore a 55 mq.. Non sono ammessi interventi con un numero finale di unità immobiliari residenziali superiori a 4. E’ ammesso un numero maggiore di 4 unità immobiliari esclusivamente tramite apposito Piano di Recupero, che preveda interventi coerenti con il contesto e la tipologia del fabbricato oggetto di intervento.
7. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della SE esistente, ed è consentita in questo caso la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.
8. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.
9. Gli interventi previsti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente ed alla conseguente regolarizzazione catastale dell’area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq.. Qualora l’area pertinenziale sia inferiore ai 10.000 mq la convenzione o atto d’obbligo è sostituito dal pagamento degli oneri dovuti.
10. I nuovi usi dovranno essere di civile abitazione e per servizi alla residenza.
11. E’ ammessa la nuova destinazione turistico-ricettiva o commerciale alle seguenti condizioni:
- - presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all’accessibilità e ai parcheggi, all’impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell’area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l’impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell’edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura,approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l’attività turistico-ricettiva o commerciale sarà approvato dal Consiglio Comunale. Quando l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC, il progetto di cui sopra dovrà dimostrare il non impatto su tutta la vegetazione esistente.
12. E’ ammesso il cambio di destinazione parziale dei fabbricati destinati ad attività agrituristica, verso la nuova destinazione commerciale e di ristorazione. In questi casi, fermo restando la verifica degli assetti agrituristici è ammessa il contestuale ampliamento una tantum di 120 mq di Superficie Utile da destinare a destinazione commerciale-ristorazione. L’intervento, oltre a quanto previsto dal precedente comma 11, dovrà essere accompagnato da un atto d’obbligo con il quale il soggetto attuatore si impegna a mantenere la destinazione commerciale-ristorazione per 10 anni.
13. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della L.R.65/2014. Qualora l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC si richiede inoltre la maggiore tutela del 'Paesaggio Agrario Storico" e dei segni che ne costituiscono elementi patrimoniali riconoscibili (filari, alberature, opere di regimazione d’acqua, muretti e ciglionamenti, percorrenze storiche ecc…).
14. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:
- - gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo e paesaggistico in cui saranno inseriti.
Tipi edilizi e modelli aggregativi
14.1 Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali ed in particolare le tipologie degli edifici prevalentemente allungati della collina e delle case sparse del fondovalle. Le trasformazioni devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici.
14.2 Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le formazioni prevalentemente lineari od “a corte” delle aree di pianura, le aggregazioni spontanee, prevalentemente lineari ed aperte, dei volumi edilizi nella collina. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.
14.3 Negli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) che comportano modifica della sagoma dell’edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell’edificio e degli eventuali corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. Deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale e l’eventuale fabbricato accessorio, anche se quest’ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l’intero assetto originario. Le stesse disposizioni si applicano agli interventi che prevedono frazionamenti di ampi fabbricati colonici in unità terra tetto o unità orizzontali: anche in questo caso deve essere garantita una sistemazione coordinata degli spazi esterni e la conservazione dell’assetto unitario originale del fabbricato colonico.
Materiali e tecniche costruttive
14.4 Gli interventi edilizi debbono rispettare le seguenti indicazioni:
- a) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate
Gli edifici devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l’uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Le trasformazioni degli edifici non devono prevedere terrazzi e le tettoie a sbalzo, l’uso di materiali di finitura non tradizionali, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista. - b) Coperture e strutture di gronda
Le coperture devono prevedere l’utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 30%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana. Negli interventi di sostituzione edilizia o in quelle di rifacimento del tetto è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale. - c) Intonaci, tinteggiature di facciata
L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare la pietra locale a faccia-vista. La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali che ricordino i colori della terra (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello. - d) Aperture, infissi
Per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato oppure in materiale plastico o alluminio con caratteristiche costruttive simili a quelle in legno e verniciate con colori tradizionali; - e) Scale esterne
Negli interventi in oggetto non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna “chiusa”, cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.
Elementi dimensionali
14.5. Altezza massima dei fronti mt. 6.0;
14.6. Le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 15 da abitazioni;
- - metri 10 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
Sistemazioni esterne
14.7 Sono consentiti tutti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3, salvo quelli dei commi 8 e 9 del suddetto articolo.
14.8.La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
14.9.Tutti gli interventi devono essere finalizzati al riordino e alla valorizzazione paesaggistica dei fabbricati esistenti e dell’area di sedime, in particolare devono garantire:
- - il recupero dei manufatti quali fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, nonché qualsiasi manufatto di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;
- - il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie;
- - un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, garantito tramite la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
- - gli interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane;
- - il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva ed in particolare il mantenimento delle siepi e delle barriere frangivento eventualmente da integrare ove necessario con specie autoctone;
- - il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti;
- - ripristino ed il mantenimento della viabilità minore;
14.10. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:
- - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.
15. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all’art.142. c.1, lett.c, Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale.
CAPO 4 : Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64
Art. 52. Disciplina degli interventi nei nuclei storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.34 del P.S.I., nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” sono individuati i nuclei storici, i nuclei rurali e i relativi ambiti di pertinenza.
2. Per i nuclei storici e i nuclei rurali sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A.
3. All’interno degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici e nuclei rurali del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, e con le seguenti prescrizioni generali:
- - dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto del nucleo storico o nucleo rurale, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto rurale e con i valori espressi dall’edilizia locale;
- - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto del nucleo, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
- - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei rurali e le relative opere di arredo;
- - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del nucleo storico o del nucleo rurale;
- - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico o del nucleo rurale;
- - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Art. 53. Disciplina degli ambiti periurbani
1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall’art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.
2. In queste aree il Piano Operativo persegue:
- - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
- - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
- - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
- - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.
3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:
- - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo, mentre i nuovi annessi e manufatti agricoli, indicati al successivo comma 5, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
- - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
- - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
- - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.
DESTINAZIONI D’USO
4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- - attività agricole;
- - residenza per i fabbricati esistenti;
- - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
piccoli alberghi e dimore d’epoca, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva; - - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.
INTERVENTI AMMESSI
5.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:
- -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
- -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
- -Manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.49.2 comma 1 lettera c), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.3 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
- -Annessi agricoli di cui all’art.49.2 comma 1 lettera d), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.4 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
- - Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.
6. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:
- - sostituzione edilizia (art. 26.5);
- - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).
7. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.
Art. 54. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014
Art. 54.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo – D_SR n°
1. Sono aree occupate da più complessi produttivi o da piattaforme produttive, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.
2. In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2.n° Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D_SR n°, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché l’ampliamento nella misura massima del 20% delle SE esistente.
3. L’altezza massima in tali zone è 11 ml e potrà essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.
4. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:
- a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
- b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
- c) l’utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l’inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l’integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d’alto;
- d) la sistemazione con messa a dimora di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) nelle zone di confine del lotto contermini con l’area.
5. Nell’ambito D_SR n° sono ammesse le destinazione d’uso previste nelle zone D salvo la destinazione commerciale.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’AMBITO D_SR n°1
6. Non sono attuabili gli interventi di ampliamento di cui al comma 2 nonché tutti gli interventi in contrasto con l’assetto complessivo dell’area come rappresentato nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” del PO, finché non saranno realizzati e ceduti i parcheggi pubblici all’Amministrazione Comunale secondo le quantità e posizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/03/2003. La disposizione dei parcheggi pubblici e delle opere pubbliche correlate potrà essere modificata su proposta dei soggetti interessati e facenti parte dell’area, tramite un progetto che assume le caratteristiche di cui all’art. 12 delle presenti norme (PUC), che può prevedere la ridistribuzione delle opere di urbanizzazione previste all’interno dell’area, purché venga rispettata la quantità totale delle stesse stabilita dalla Delibera G.C. sopra richiamata. In questo caso il PUC dovrà prevedere una nuova convenzione nella quale saranno stabilite le modalità di attuazione e cessione delle opere pubbliche previste anche considerando quelle già parzialmente realizzate. Tale modifica non costituirà Variante al Piano Operativo.
Art. 54.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De
1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l’edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.
2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso produttive e commerciali
3. In tali zone è consentito l’intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.
4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
- - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
- - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
- -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 400 mq di SC.
- -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
- -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie
5. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- - E’ escluso l’accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
- - L’uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
- - L’istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l’individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 4, i sistemi di scarico delle acque piovane.
6. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l’esterno con barriere vegetali.
Art. 54.3 Attività turistiche in zona agricola -T
1. Sono attrezzature o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni turistiche, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.
2. Su tali aree sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni per le zone TR di cui all’art. 36.3, salvo quanto indicato nelle specifiche scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR.
3. Sulle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti a destinazione turistico-ricettiva, appositamente indicate come Ta, fino alla vigenza del PRP approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e sua successiva Variante approvata con Del C.C. n. 6/2025, sono attuabili gli interventi previsti dal suddetto PRP. Per detti fabbricati sono state definite apposite schede normative di cui al precedente art.34 , che in questi casi sono da ritenersi di carattere conoscitivo, salvo che per gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente alla decadenza del PRP.
Art. 54.4 Campagna abitata - TR10
1. Sono tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.
2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3) di cui all’art. 31 comma 5, salvo specifiche disposizioni riportate nella scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR10.
Art. 54.5 Campagna urbanizzata - TR11
1. Sono tessuti pianificati in territorio rurale prevalentemente originati da progetti unitari e destinati prevalentemente a residenza.
2. Gli ambiti perimetrati Campagna Urbanizzata TR11 nelle tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” si qualificano con un tessuto edilizio prevalentemente residenziale e una struttura urbanistica che richiama al tessuto urbano invece che al contesto rurale.
3. All’interno delle aree individuate come Campagna Urbanizzata TR11 è consentita la destinazione d’uso residenziale, commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e turistico-ricettiva.
4. Per gli edifici esistenti, nel rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 0,40%, sono ammessi gli interventi di:
- - tipo M1 (art. 25.1);
- - tipo M2 (art. 25.2);
- - tipo Rc (art. 25.3);
- - tipo R (art. 25.4);
- - tipo Rr (art. 25.5);
- - sostituzione edilizia (art. 26.5).