Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 36.3 Insediamenti turistici – TR

CARATTERI GENERALI

1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione Turistico ricettiva interne al territorio urbanizzato, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.

2. In tali zone il PO si attua per interventi diretti o convenzionati .

DESTINAZIONI D’USO

3. nelle aree TR sono consentite le seguenti destinazioni:

  1. a) turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 61/2024
  2. b) residenza turistico alberghiera di cui alla L.R. 61/2024
  3. c) pubbliche o di interesse pubblico.

MODALITA' D'INTERVENTO

4. Negli insediamenti turistici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia;
  • - l’ampliamento del 10% della SE esistente al fine di potenziare le strutture esistenti con l’esclusione della formazione di nuovi posti letto fino ad un massimo di 100 mq di SE.
  • - interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 9, nel numero massimo di 2 campi da gioco per attività e da localizzarsi a basso impatto visivo e che non interferiscono con gli elementi percettivi del contesto (skyline, coni visivi da e verso il centro storico).

5. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.

6. Per la zona indicata con la sigla TRa, rientra nella destinazione alberghiera l’utilizzo della struttura per attività o funzioni di supporto e in stretta connessione con l’attività turistico-ricettiva svolta in loco o in altra struttura alberghiera, come uffici di amministrazione, foresteria per i dipendenti, magazzini e altri servizi analoghi.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05