Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 36.1.1 Centri Storici – SOTTOZONE “A1” “A2” “A3” “A4”

1. le sottozone A1, A2, A3 e A4 individuano tessuti omogenei interni ai centri storici e sono suddivisi in relazione alle nuclei originari del capoluoghi e delle frazioni di tutto il territorio comunale di Casole d'Elsa e sono suddivisi in:

  • - A1 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da restaurare
  • - A2 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da conservare
  • - A3 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da riqualificare
  • - A4 – zone con specifica scheda normativa

2. Disposizioni comuni per le zone A1, A2 e A3:

  • - sono ammesse tutte le destinazioni d'uso delle zone A di cui all’articoli 36.1 se compatibili con i caratteri degli edifici e dei tessuti edilizi che le costituiscono; sono inoltre ammesse, ove preesistenti, attività artigianali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale;
  • - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale;
  • - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
  • - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
  • - su tutti gli immobili presenti nelle zone A non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.

3. Disposizioni specifiche per le zone A1 :

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A1 sono ammessi gli interventi di restauro (re) di cui all’art. 29
  • - non sono ammessi interventi che pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate,edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi ecc.),

4. Disposizioni specifiche per le zone A2:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A2 sono ammessi gli interventi di conservazione (cs) di cui all’art. 30
  • - è inoltre ammessa la ricostruzione di volumetrie pre-esistenti a seguito di relazione storico-testimoniale che definisca la consistenza e i parametri pre-esistenti (SE, SC, altezza ecc ...);

5. Disposizioni specifiche per le zone A3:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A3, sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 1 (rq1) di cui all’art. 31 comma 3 salvo le addizioni funzionali di cui all’art. 26.1.

6. Disposizioni specifiche per le zone A4:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A4, sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona A.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05