Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 28 Interventi consentiti e vietati

1. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali riportate all'art.25 e 26 delle presenti norme.

2. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.

3. Gli interventi di tipo M1 sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.

4. I diversi tipi di intervento sono riferiti sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), che agli spazi aperti.

5. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso un’accurata ricerca storico documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico e architettonico. Per i fabbricati classificati “ruderi” posti nel territorio rurale e censiti all’interno delle Schede Normative di cui all’allegato A, in caso siano ammessi interventi eccedenti il tipo Rc di cui all’art. 25.3, si applicano le possibilità di addizione volumetrica previsti all’art. 2 della L.R. 3/2017.

6. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:

  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • - l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • - l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.

7. Al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 4 dal P.S.I. vigente e rappresentato nelle tavole del PO, non è ammessa la nuova edificazione residenziale salvo per le nuove abitazioni rurali con le modalità previste all’art. 49.1 delle presenti NTA.

8. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone ne’ consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05