Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26.4 Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche

1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa sono ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05