Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25.4.2 Interventi di tipo R2

1. Gli interventi di tipo R2 sono gli interventi che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di tipo R1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore.

2. Oltre gli interventi di tipo R1, gli interventi di tipo R2 comprendono:

  1. a) le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore storico-architettonico e/o tipologico, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Le nuove quote dei solai devono in ogni caso rispettare l’impaginato delle facciate in modo da non determinare modifiche allo stesso, anche in termini di suddivisione della forometria.
  2. b) la modifica delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore ed a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio, attraverso l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l’impaginato presente, sia esso regolare che irregolare;
  3. c) il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio. In ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato con le caratteristiche costruttive, tipologiche ed estetiche tipiche del contesto in cui è inserito l’edificio nonché proprie della tipologia architettonica storica cui appartiene l’edificio. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE.

3. La modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore dell’edificio deve essere eseguita nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e strutturali delle porzioni dell’edificio costituenti la parte originale ovvero caratterizzate da elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05