Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 24.5 Attività turistico ricettive

1. Comprende le attività ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità di cui alla L.R.61/2024. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della stessa L.R.61/2024:

  1. a) strutture ricettive alberghiere: comprendono gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, i condhotel, le dipendenze e gli Academy hotel;
  2. b) strutture turistiche all’aperto: comprendono i campeggi, i villaggi turistici, i campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa, le aree di sosta camper, i campeggi temporanei;
  3. c) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: Affittacamere, Bed end breakfast, Case e appartamenti vacanze, Residenze d’epoca;
  4. d) residence;
  5. e) Alberghi diffusi.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05