Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19.4 Distanze dalle strade

1. Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

2. All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:

  • - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
  • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
  • - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.

3. E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.

4. Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede progetti norma di cui all’Allegato B - Schede Progetti Norma.

5. Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

6. Nelle zone A sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05