Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 19.2 Distanze dai limiti del lotto urbanistico
1. Costituisce confine del lotto urbanistico la linea di demarcazione tra due diverse zone urbanistiche, come definite al precedente art. 5.
2. Non possono essere realizzate fuori dal limite di cui al comma 1 le parti relative a marciapiedi, sporti di gronda, terrazzi a sbalzo, fondazioni, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, scale esterne, ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, pensiline ed elementi in aggetto in genere, ecc, di qualunque misura, nonché le opere correlate a delimitare le aree di pertinenza degli edifici quali muri di recinzione, di contenimento, e similari, recinzioni su cordoli in c.a. o muratura, recinzioni con pannellature chiuse.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche nei casi di unica proprietà connotata da diverse destinazioni di zona. In tali casi, qualsiasi parte del fabbricato deve essere contenuta all’interno della stessa destinazione di zona.
4. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia e interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) di fabbricati esistenti, anche fuori sagoma, non deve essere rispettata la distanza minima dai confini di zona.
5. Nell’ambito delle aree produttive (Zone D) sono ammessi in deroga al presente articolo la realizzazione per una misura non superiore a 5 metri fuori dalla zona D, le seguenti opere:
- - marciapiedi
- - sporti di gronda
- - piazzali di movimentazione carichi e per mezzi di trasporto
In questi casi, quando tali opere vengono realizzate nella zona agricola dovranno essere corredate da opportune opere di mitigazione costituite dalla messa a dimora di essenze arboree autoctone.