Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 13 Piani Attuativi

1. I piani urbanistici attuativi, strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:

  1. a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014
  2. b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014
  3. c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014
  4. d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014
  5. e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014

2. Lo strumento urbanistico Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.

3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall’art.107 e succ. della L.R. 65/2014 e s.m.i..

4. Oltre quanto previsto dall’art. 109 della L.R. n. 65/2014 e laddove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio i piani attuativi dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:

  1. a) planimetria di zona in scala 1:2000;
  2. b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
  3. c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
  4. d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area d’intervento;
  5. e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto di intervento.
  6. f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
  7. g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
  8. h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento;
  9. i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
  10. l) relazione geologica di fattibilità;
  11. m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
  12. n) illustrazione mediante plastico o fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
  13. o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
  14. p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione dell’intervento.

5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allegati alle presento norme

6. I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque anni dalla approvazione del presente Piano Operativo, non sia stata stipulata la relativa convenzione.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05