Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 72. Disciplina delle Aree Sensibili
1. Il POC recepisce completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi.
2. Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.2 della Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena
3. Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena.
4. Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.