Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l’edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso produttive e commerciali

3. In tali zone è consentito l’intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.

4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
  • - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
  • -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 400 mq di SC.
  • -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
  • -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie

5. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:

  • - E’ escluso l’accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
  • - L’uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
  • - L’istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l’individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 4, i sistemi di scarico delle acque piovane.

6. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l’esterno con barriere vegetali.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05