Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 51.3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale non agricola

1. Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati grafici, e alle categorie di intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale, non ricomprese all’interno di Scheda Normativa di cui all’allegato A, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità abitative, ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie edificabile pari a 120 mq e comunque in misura non superiore ai 60 mq di superficie edificabile per unità immobiliare.

2. Per unità immobiliari aventi superficie edificabile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi ampliamenti “una-tantum” di 15 mq di Superficie Edificabile, senza aumento del numero delle unità abitative.

3. Sono ammessi locali interrati, da realizzare nell’ambito di pertinenza del fabbricato principale, nella misura massima di superficie accessoria del 15% della SE del fabbricato. Nel caso di interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o Sostituzione Edilizia è consentito la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.

4. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, atti ad ospitare la parte impiantistica delle abitazioni, per una superficie accessoria massima di 6 mq, altezza massima di 2,40 da realizzare preferibilmente interrati o seminterrati

5. Le consistenze di cui ai precedenti commi sono calcolate alla data di adozione delle presenti norme.

6. le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:

  1. a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
  2. b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  3. c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

8. Per tali fabbricati, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 55 mq. di SE. Tali interventi non sono cumulabili con quelli di ampliamento sopra previsti e non possono essere applicati ai fabbricati che hanno già usufruito di ampliamenti una tantum.

9. Per gli edifici esistenti già destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente POC, sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05