Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo III – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 27 Disposizioni e generalità

1. La disciplina degli insediamenti esistenti individua, in particolare:

  • - la disciplina di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e documentale;
  • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

2. Il Piano Operativo, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto del Territorio" di cui al Titolo II della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.

3. Per eventuali termini specifici contenuti nelle definizioni degli interventi valgono le precisazioni di cui al glossario in calce alle presenti NTA.

4. Tutti gli interventi devono attenersi:

  • - alle indicazioni e prescrizioni relative alle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo VII delle presenti norme;
  • - al rispetto dei requisiti e condizioni alla trasformazione relative alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo VI, Capo 4 delle presenti norme;
  • - al rispetto delle fasce di rispetto delle “zone speciali” di cui al Titolo VI, Capo 2 delle presenti norme;
  • - alla tutela paesaggistica ed ambientale delle aree di cui al Titolo VI, Capo 3 delle presenti norme.

5. Relativamente all’uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per gli interventi di completamento, valgono i criteri e i riferimenti di cui al Titolo VI, Capo I delle presenti norme.

6. Nel caso di edifici o aree ricadenti all’interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” e negli ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici riportati nelle Tavole 1.n° “Vincoli sovraordinati” sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui rispettivamente agli art.73 e 68 delle presenti norme.

Art. 28 Interventi consentiti e vietati

1. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali riportate all'art.25 e 26 delle presenti norme.

2. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.

3. Gli interventi di tipo M1 sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.

4. I diversi tipi di intervento sono riferiti sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), che agli spazi aperti.

5. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso un’accurata ricerca storico documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico e architettonico. Per i fabbricati classificati “ruderi” posti nel territorio rurale e censiti all’interno delle Schede Normative di cui all’allegato A, in caso siano ammessi interventi eccedenti il tipo Rc di cui all’art. 25.3, si applicano le possibilità di addizione volumetrica previsti all’art. 2 della L.R. 3/2017.

6. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:

  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • - l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • - l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.

7. Al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 4 dal P.S.I. vigente e rappresentato nelle tavole del PO, non è ammessa la nuova edificazione residenziale salvo per le nuove abitazioni rurali con le modalità previste all’art. 49.1 delle presenti NTA.

8. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone ne’ consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.

Art. 29 Aree da sottoporre ad interventi di restauro (re)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto significativo carattere urbanistico e architettonico, elevato valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica, di aggregazione, oltre che per testimonianza storica, per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e al recupero della loro struttura architettonica e che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.

2. In tali aree, sono consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), salvo la modifica dei prospetti degli edifici, e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4.

3. Gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali nonché la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;

4. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

5. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

6. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.

Art. 30 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione (cs)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti meritevoli di tutela e per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura architettonica, morfologica, e tipologica.

2. In tali aree, sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (art. 25.1) e tipo M2 (art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), interventi di tipo R di cui all’art. 25.4 limitatamente agli interventi di tipo R1 e R2 di cui agli artt.25.4.1 e 25.4.2, interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4 delle presenti NTA.

3. Sono inoltre ammessi gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali che non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare. a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;

4. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (Art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di conservazione, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

5. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.

Art. 31 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione (rq)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico e tipologico.

2. Il presente Piano Operativo distingue diversi tipi di riqualificazione come indicati ai commi successivi.

3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - addizioni volumetriche di cui all’art. 26.1 del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi, e del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura;
  • - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio esistente ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
  • - sugli spazi aperti gli interventi devono privilegiare il recupero e la ricostituzione degli originari elementi costitutivi; qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali sono ammessi interventi di ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  • - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - tipo Rr di cui all’art.25.5;
  • - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - sugli spazi aperti sono ammessi interventi finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali;
  • - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali o gli interventi pertinenziali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio principale ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
  • - negli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art. 25 e 26 delle presenti NTA:

  • - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
  • - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
  • - tipo Rr di cui all’art.25.5;
  • - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 25% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
  • - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
  • - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.

Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti sono ammessi interventi che comportino anche il ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  • - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.

Art. 32. Manufatti di valore testimoniale presenti sul territorio comunale

1. Tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, edicole, cappelle,lapidi, epigrafi, targhe o monumenti, pozzi, fonti, lavatoi, ecc.;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.

2. Qualora costituiscano manufatto a se stante, sugli stessi si applica la normativa per le aree “re” di cui al precedente articolo 29, in quanto definiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente,

3. Qualora siano inglobati in edifici esistenti, tale indicazione è limitata alla porzione di fabbricato interessata.

4. Qualora all’interno di tali manufatti siano presenti iscrizioni, opere d’arte o iconografie, è consentito il solo restauro delle predette opere.

5. Per le tipologie ed elementi di cui all’art. 11 c.1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004, è vietata senza l’autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco dal manufatto.

Art. 33 Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che ricadono all’interno di aree speciali o fasce di rispetto

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d’influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e s.m.i.;
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - le fasce di 10 ml. dalle acque pubbliche

3. Per i fabbricati in oggetto, ad esclusione dei fabbricati con categorie di intervento “re” e “cs” di cui ai precedenti art. 29 e 30, è ammessa la sostituzione edilizia, finalizzata allo spostamento del fabbricato fuori dalla fascia di rispetto.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 30 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario, purché all’interno della propria area pertinenziale.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e conseguentemente l’intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

Art. 34 Schede Normative dei fabbricati classificati

1. Le Schede normative riportate nell’Allegato A alla presente disciplina contengono:

  • - i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, di cui agli artt. 25 e 26;
  • - le prescrizioni particolari da rispettare;
  • - le modalità d'attuazione;
  • - le indicazione relativamente agli annessi da salvaguardare e recuperare;
  • - il perimetro dell’area di pertinenza come individuata nelle Tavole 2.n° e 3.n° del PO.

2. Le Schede normative contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi ritenuti di valenza storico-documentale e ne disciplinano gli interventi di mutamento della destinazione d’uso. Il cambio di destinazione d’uso verso la destinazione turistico-ricettiva è sempre ammesso purché interessi unità immobiliari organiche e aventi una superficie edificabile minima complessiva di almeno 150 mq.

3. Il perimetro della Scheda Normativa costituisce area di pertinenza degli edifici di cui al successivo art. 51.1 delle presenti NTA.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna Scheda, negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale, sono ammessi interventi di riassetto dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente con le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) o tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono e con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino gli interventi e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesistico;
  • - tutti interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei dislivelli del terreno, nel rispetto della morfologia esistente ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra e che possano alterare la conformazione originaria del terreno;
  • - nella sistemazione degli spazi esterni dovranno essere limitate al minimo indispensabile le parti pavimentate e impermeabili privilegiando il recupero delle parti originarie esistenti. Gli elementi originari quali spazi scoperti (aie, cortili, ecc.), arredi esterni, manufatti isolati (tabernacoli, oratori, cappelle, fontanili, cisterne, ecc.) dovranno essere conservati e i relativi interventi di recupero dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari; viene, di norma, consentito l'impiego di superfici impermeabili per limitati spazi a ridosso degli edifici e della piscina per un massimo di 2 ml;
  • - non è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi di cui all’art. 26.3 comma 9;
  • - dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento del paesaggio, salvaguardando le specie arboree e arbustive significative e meritevoli di protezione. L’introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, erbe) deve riferirsi a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il contesto rurale locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio ed evitando interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali che alterino la percezione naturale dei paesaggi;
  • - in caso di frazionamento di complessi o edifici rurali è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
  • - per la realizzazione di specifico impianto di illuminazione devono essere utilizzati apparecchi adeguati tali da preservare l’ambiente dall’inquinamento luminoso.

5. La realizzazione delle piscine con le caratteristiche di cui all’art. 26.3 comma 7, dovrà prevedere un progetto basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che costituiscono l’area di pertinenza con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesaggistico.

La realizzazione di piscine temporanee fuori terra non dovranno essere allacciate alla rete acquedottistica.

6. Eventuali nuove recinzioni delle aree di pertinenza potranno essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:

  • - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
  • - non introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario;
  • - essere coerenti al carattere storico-architettonico dell’impianto esistente;
  • - essere realizzate con reti metalliche a maglia sciolta sorretta da pali in legno e senza cordonato in muratura o accompagnate da siepi arbustive informali utilizzando essenze vegetali tipiche locali che riprendono la composizione naturale del contesto.

7. Eventuali aree di parcheggio di dimensione limitata saranno progettate tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio, ubicate, quando possibile, in prossimità delle strade esistenti. Gli spazi di sosta potranno essere coperti da pergolati realizzati con strutture leggere (legno o metallo). I percorsi carrabili non dovranno essere pavimentati e i parcheggi dovranno essere realizzati in terra battuta o con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto e comunque di colore e tonalità in sintonia con il contesto paesaggistico. Sono vietate in ogni caso le autorimesse interrate.

8. Le aree di pertinenza individuate nelle Schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla Scheda stessa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell’intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.

9. Per tutti gli interventi di restauro e conservazione sono, inoltre, da rispettare le prescrizioni e i criteri maggiormente prescrittivi di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.

10.Per i fabbricati classificati come ruderi nelle schede normative, qualora fossero già stati oggetto di intervento di recupero e riqualificazione, sono ammessi interventi di conservazione di al precedente art.30.

11. I fabbricati definiti ruderi nell’ambito della schedatura di cui al presente articolo, costituiscono la ricognizione prevista dalle casistiche della LR. 3/2017.

Titolo IV – GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA

CAPO 1 : Il territorio urbanizzato consolidato

Art. 35 Il territorio urbanizzato e le sue parti

1. Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nelle tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” – scala 1:10.000 e delle tavole 3.n° “Disciplina del territorio urbano e delle aree produttive” – scala 1:2.000, identifica il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.

2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68 il P.O. perimetra e classifica le aree poste all’interno degli insediamenti urbani.

3. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell’abitare, delle attività compatibili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza, le attività turistiche e produttive.

4. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:

  • - territorio urbanizzato consolidato, disciplinato al presente Capo
  • - territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi, disciplinato al successivo art.55.

Art. 36. Il territorio urbanizzato consolidato

1. Esso è costituito da:

  1. - A: Centri antichi ed aree storicizzate composte da:
    1. - A1 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da restaurare
    2. - A2 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da conservare
    3. - A3 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da riqualificare
    4. - A4 – zone con specifica scheda normativa
  2. - B: Aree edificate a prevalente destinazione residenziale composte da:
    1. - B0 : Tessuto consolidato di impianto
    2. - B1 : Tessuto consolidato
    3. - B2 : Tessuto consolidato pianificato
    4. - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
  3. - TR : Insediamenti turistici
  4. - D : Aree a prevalente destinazione produttivo-commerciale
  5. - IC : Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione

Art. 36.1 Centri antichi ed aree storicizzate – A

CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI

1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all’art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I.. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.

3. Le zone A sono caratterizzate dalla presenza dei Centri Storici di Casole, Cavallano, Monteguidi, Mensano, Pievescola, Lucciana e dalle Ville con Parchi e giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell’assetto esistente salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell’agglomerato insediativo.

4. Le zone A comprendono i sistemi delle piazze dei verdi pubblici-attrezzati e le aree libere da preservare ed eventuali aree da riqualificare comprese all’interno di specifici Progetti Norma.

5. Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno dei sistemi insediativi "ambiti territoriali omogenei" suddivisi in sottozone, in relazione alle specifiche caratteristiche del tessuto e della loro trasformabilità.

6. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 40.

DESTINAZIONI D’USO

7. Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali
  2. b) turistico ricettive
  3. c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
  4. d) direzionali
  5. e) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
  6. f) pubbliche o di interesse pubblico.
  7. g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

8. Ogni tipo di intervento all’interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali;
  • - utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
  • - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
  • - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
  • - non è ammessa l’installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
  • - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
  • - in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 55 mq. di SE;
  • - è ammessa la realizzazione di piscine completamente interrate con una superficie massima dello specchio d’acqua di 25 mq e con le caratteristiche di cui al precedente art. 26.3 comma 7.

9. Per i centri storici ricompresi nelle zone A, dovrà essere definito un piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la tutela delle facciate e degli elementi caratteristici presenti (Piano del colore).

Art. 36.1.1 Centri Storici – SOTTOZONE “A1” “A2” “A3” “A4”

1. le sottozone A1, A2, A3 e A4 individuano tessuti omogenei interni ai centri storici e sono suddivisi in relazione alle nuclei originari del capoluoghi e delle frazioni di tutto il territorio comunale di Casole d'Elsa e sono suddivisi in:

  • - A1 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da restaurare
  • - A2 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da conservare
  • - A3 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da riqualificare
  • - A4 – zone con specifica scheda normativa

2. Disposizioni comuni per le zone A1, A2 e A3:

  • - sono ammesse tutte le destinazioni d'uso delle zone A di cui all’articoli 36.1 se compatibili con i caratteri degli edifici e dei tessuti edilizi che le costituiscono; sono inoltre ammesse, ove preesistenti, attività artigianali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale;
  • - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale;
  • - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
  • - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
  • - su tutti gli immobili presenti nelle zone A non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.

3. Disposizioni specifiche per le zone A1 :

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A1 sono ammessi gli interventi di restauro (re) di cui all’art. 29
  • - non sono ammessi interventi che pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate,edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi ecc.),

4. Disposizioni specifiche per le zone A2:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A2 sono ammessi gli interventi di conservazione (cs) di cui all’art. 30
  • - è inoltre ammessa la ricostruzione di volumetrie pre-esistenti a seguito di relazione storico-testimoniale che definisca la consistenza e i parametri pre-esistenti (SE, SC, altezza ecc ...);

5. Disposizioni specifiche per le zone A3:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A3, sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 1 (rq1) di cui all’art. 31 comma 3 salvo le addizioni funzionali di cui all’art. 26.1.

6. Disposizioni specifiche per le zone A4:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A4, sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona A.

Art. 36.2 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale – zone B

CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI

1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.

2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

  • - B0 : Tessuto consolidato di impianto
    • TR 2
  • - B1 : Tessuto consolidato
    • TR 6 – TR 8
  • - B2 : Tessuto consolidato pianificato
    • TR 3 – TR 4
  • - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
    • TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR 6 – TR 8

3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.

4. In tali zone il P.O. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità previste per le singole sottozone. Non è ammessa la commistione o la traslazione degli indici fra sottozone diverse contigue.

DESTINAZIONI D’USO

5. Fatte salve le limitazioni indicate per ciascuna sottozona, nelle zone B sono consentite le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali
  2. b) turistico ricettive
  3. c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 400 mq. di superficie di vendita per il settore non alimentare.
  4. d) direzionali
  5. e) artigianali di servizio e attività commerciali connesse
  6. f) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
  7. g) pubbliche o di interesse pubblico.
  8. h) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi

6. Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non recano molestia alle residenze e non contrastano con le indicazioni del Regolamento edilizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

7. In tutte le sottozone del presente articolo, in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di SE.

SOTTOZONE

8. Le zone di tipo B si suddividono nelle seguenti sottozone:

  1. - B0 : Tessuto consolidato di impianto
  2. - B1 : Tessuto consolidato
  3. - B2 : Tessuto consolidato pianificato
  4. - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione

Art. 36.2.1 Tessuto consolidato di impianto: B0

1. Tali zone individuano tessuti edilizi direttamente connessi con le zone A che, pur se di formazione più recente rispetto ai centri storici, unitamente ai tessuti di impianto storico A concorrono nella definizione dell’immagine urbana consolidata dei centri storici.

2. Nelle zone B0 valgono le seguenti specifiche disposizioni:

  1. a) le destinazioni d’uso diverse dal residenziale sono ammesse, purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose; le destinazioni commerciali, direzionali e di servizio e artigianali sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  2. b) sugli edifici sono ammessi gli interventi di conservazione (cs) di cui all’art. 30.

Art. 36.2.2 Tessuto consolidato : B1

1. Tali zone individuano tessuti urbani che necessitano di specifica normativa per la loro ridefinizione.

In queste zone si applica la disciplina prevista dalla singola scheda normativa di cui all’Allegato A.

Art. 36.2.3 Tessuto consolidato pianificato: B2

1. Tali zone individuano:

  1. a) tessuti consolidati urbani prevalentemente residenziali o di edilizia residenziale pubblica, risultanti da interventi di espansione e/o di riqualificazione insediativa attuati, sulla base di piani attuativi e di altri strumenti attuativi quali i progetti unitari e gli interventi diretti convenzionati finalizzati ad una trasformazione urbanistica ed edilizia verso la prevalente destinazione residenziale.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso salvo la destinazione produttiva-industriale, artigianale e commerciale all’ingrosso.

MODALITA' D'INTERVENTO

3. Sugli edifici sono ammessi gli interventi in ampliamento planivolumetrico del corpo di fabbrica principale di edifici ad uso residenziale, conseguenti all’ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti alla data di approvazione della presente normativa nei limiti del 10% della SE esistente.

4. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, e per i fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.

Art. 36.2.4 Tessuti da sottoporre ad interventi di riqualificazione – SOTTOZONE “Brq1” “Brq2” e “Brq3”

1. le sottozone Brq1, Brq2, e Brq3 individuano tessuti omogenei interni alle zone B per le quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l’assetto morfologico e tipologico.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono consentite le destinazioni d'uso previste per le zone B

MODALITA' D'INTERVENTO

3. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq1:

  • - sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq1 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 1 (rq1) di cui al comma 3 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:
    • IF (SE/Sf) = 0,40 IC max =40%

Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente;

3. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq2 :
sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq2 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 2 (rq2) di cui al comma 4 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:

  • IF (SE/Sf) = 0,45 IC max =45%

Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente;

4. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq3:
sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq3 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3) di cui al comma 5 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:

  • IF (SE/Sf) = 0,50 IC max =50%

Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente.

5. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.

Art. 36.3 Insediamenti turistici – TR

CARATTERI GENERALI

1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione Turistico ricettiva interne al territorio urbanizzato, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.

2. In tali zone il PO si attua per interventi diretti o convenzionati .

DESTINAZIONI D’USO

3. nelle aree TR sono consentite le seguenti destinazioni:

  1. a) turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 61/2024
  2. b) residenza turistico alberghiera di cui alla L.R. 61/2024
  3. c) pubbliche o di interesse pubblico.

MODALITA' D'INTERVENTO

4. Negli insediamenti turistici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia;
  • - l’ampliamento del 10% della SE esistente al fine di potenziare le strutture esistenti con l’esclusione della formazione di nuovi posti letto fino ad un massimo di 100 mq di SE.
  • - interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 9, nel numero massimo di 2 campi da gioco per attività e da localizzarsi a basso impatto visivo e che non interferiscono con gli elementi percettivi del contesto (skyline, coni visivi da e verso il centro storico).

5. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.

6. Per la zona indicata con la sigla TRa, rientra nella destinazione alberghiera l’utilizzo della struttura per attività o funzioni di supporto e in stretta connessione con l’attività turistico-ricettiva svolta in loco o in altra struttura alberghiera, come uffici di amministrazione, foresteria per i dipendenti, magazzini e altri servizi analoghi.

Art. 36.4 Aree a prevalente destinazione produttivo-commerciale – D

CARATTERI GENERALI

1. Sono così classificate le parti del territorio urbano occupate dagli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sorti nella località Il Piano. Il Piano Operativo in questi tessuti persegue il completamento degli stessi, la ricostruzione di relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche della piattaforma produttiva ed il territorio aperto mediante interventi di riqualificazione dei fronti stradali, di riordino urbanistico ed edilizio, di riordino delle aree pertinenziali e di sistemazione dei fronti verso il territorio rurale, di adeguamento della viabilità, delle dotazioni di aree di sosta e di servizi.

2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

  • TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare
  • TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali

3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I..

DESTINAZIONI D'USO

4. Nei Tessuti D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - commerciale fino alla media distribuzione di vendita
  • - direzionale e di servizio
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 40% della SE totale.

MODALITA' D'INTERVENTO

5. Nei Tessuti D sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
  • - ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
    • Zona IF (SE/SF) IC max HF max
    • D 0,60 mq/mq 60% 11,00

6. In caso di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, gli stessi possono essere ricostruiti con gli stessi parametri urbanistici, qualora siano inferiori rispetto a quelli del precedente comma

7. Nei Tessuti D sugli edifici esistenti a destinazione produttiva che abbiano già raggiunto i parametri edilizi consentiti, sono ammessi i seguenti interventi di ampliamento “una tantum”:

  • - interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del PO. Tali interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’ articolo 149 della l.r. 65/2014.

8. Eventuali manufatti che per esigenze produttive devono necessariamente essere realizzati all’esterno dei fabbricati principali, quali silos, depositi necessari per lo stoccaggio delle materie prime per la lavorazione, non sono computati ai fini della Superficie Edificata e della Superficie Coperta. Tali manufatti che in ogni caso non potranno essere utilizzati per la presenza di persone, salvo per il tempo necessario per la loro manutenzione, non vengono calcolati al fine della distanza tra fabbricati interni dello stabilimento e della stessa proprietà. Mentre per gli stessi manufatti dovranno essere rispettate le distanze minime dai confini di proprietà (art.19.1) e le distanze minime tra fabbricati (art.19.3) di proprietà diversa.

9. L’altezza massima di zona prevista può essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.

10. Potrà essere prevista la realizzazione di piani interrati con dimensioni da stabilire da apposita deliberazione di Giunta Comunale per comprovate esigenze funzionali all’attività produttiva. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, tali interventi sono ammessi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. ed a condizione che i vani o volumi realizzati siano di tipo protetto, ovvero che vi si possa accedere solo dall’interno dei fabbricati di cui fanno parte, o dall’esterno previo superamento di un dislivello o soglia non inferiore a quello indicato dall’art. 28 (opere di sopraelevazione) del Piano Strutturale Intercomunale, indipendentemente dall’entità del battente.

11. Nei Tessuti D le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi e da quanto previsto al precedente coma 5:

  • - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
  • - per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.

12. Negli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento in deroga è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

13. E’ ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o custodi dell’attività, per una SE non superiore dell’alloggio di mq. 110 per unità produttiva. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente non sia inferiore ai 1.000 mq.. L’intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo si impegni a non alienare separatamente dall’immobile produttivo l’alloggio. Anche la registrazione al catasto di tale residenza dovrà tener conto della pertinenzialità al fabbricato produttivo.

14. Per gli interventi parametrati di cui al comma 5 e per gli interventi di ampliamento di cui al comma 7, devono essere rispettati le quantità minime di parcheggi pubblici di cui all’art. 20.1 delle presenti NTA. In questi casi l’intervento si attua tramite Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 12 delle presenti NTA.

Art. 36.5 Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione – IC

1. Sono aree già soggette a Piani Attuativi, a interventi diretti convenzionati, a Progetto Unitario di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del precedente Regolamento Urbanistico, o permesso di costruire diretto, con i precedenti strumenti urbanistici e appositamente individuati negli elaborati di Piano Operativo e nell’Allegato C, per le quali o sono ancora vigenti le relative convenzioni stipulate; oppure, a seguito di approvazione del Piano Attuativo, sono in fase di sottoscrizione le relative convenzioni o che ha ancora valido il titolo edilizio, e sono suddivisi in:

  • - ICr – per interventi a prevalente destinazione residenziale
  • - ICp – per interventi a prevalente destinazione produttiva, commerciale e servizi.

2. In queste aree si attuano esclusivamente gli interventi previsti all’interno del Piano Attuativo con le modalità previste dalla convenzione.

3. Nel periodo di efficacia del piano attuativo o della convenzione sono ammesse varianti allo stesso Piano attuativo: esse saranno valutate con riferimento alla disciplina di settore vigente all'atto di approvazione del piano attuativo purché non in contrasto con la disciplina introdotta dalle presenti norme.

4. Per le ICr alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente della sottozona “B2” di cui all’art. 36.2.3.

5. Per le ICp alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente della sottozona “D” senza la possibilità degli interventi parametrati e gli interventi di ampliamento “una tantum” previsti ai commi 5 e 7 del precedente articolo 36.4.

6. Nel caso in cui alla scadenza della convenzione, le opere ivi previste non siano realizzate, l’area in oggetto assume le caratteristiche delle aree non pianificate, pertanto dovrà essere attivata specifica procedura di variante per la definizione urbanistica della stessa.

Art. 37 Aree agricole interne al sistema insediativo : E0 - E0p

1. Sono le aree libere poste all’interno del territorio urbanizzato, nelle quali viene svolta marginalmente l’attività agricola.

2. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi fino al tipo R (art. 25.4 delle NTA).

Aree agricole interne al sistema insediativo E0

3. Su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, non è comunque ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali, mentre sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 salvo quelli previsti al comma 8 e 9.

Aree agricole di tutela interne al sistema insediativo E0p

4. Su tali aree, che costituiscono fasce naturali attorno ai centri storici o ad aree sensibili del territorio, non è ammessa nuova edificazione, mentre sono ammessi esclusivamente gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 1, lettere a) e b).

Art. 38 Aree di verde privato : Vpr

1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato di pertinenza di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che non risultano idonee all’edificazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Vpr.

2. Le aree a verde privato sono inedificabili ed esse non concorrono alla determinazione della capacità edificatoria delle zone dove sono collocate. Nelle porzioni di dette aree non occupate da piante di alto fusto e da verde ornamentale, fatte salve specifiche disposizioni della disciplina di zona, sono ammesse, oltre alle sistemazioni necessarie al loro utilizzo quali orti, giardini e simili, le opere pertinenziali di cui all’art.26.3 salvo quelli previsti al comma 8 e 9, con le seguenti indicazioni:

  • - la realizzazione di parcheggi a raso di uso privato, di pertinenza o meno di edifici esistenti, sono ammessi purché la superficie a parcheggio non ecceda il 35% della superficie dell’area; la porzione residua deve essere sistemata a verde con alberature di alto fusto, con particolare attenzione ai confini con il territorio rurale; deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale.

Art. 39 L’albergo diffuso

1. Il P.O. riconosce nell'albergo diffuso di cui alla LR 61/2024, una tipologia di struttura ricettiva coerente con le caratteristiche insediative del Comune ed idonea a perseguire gli obiettivi di valorizzazione turistica del territorio.

2. Come indicato nella citata LR 61/2024, l'albergo diffuso può essere localizzato nei centri storici e nei borghi rurali. Nel territorio comunale presentano caratteristiche idonee a tale localizzazione i seguenti insediamenti:

  • Zone A
  • Nuclei Rurali

3. La realizzazione dell'albergo diffuso è consentito nel rispetto della disciplina relativa a ciascuna delle zone e degli insediamenti sopraindicati

Art. 40 Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici

1. Il Piano Operativo riconosce l’Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera c) dell’Elaborato 8b del PIT-PPR

2. Tale ambiti individuati con apposito segno grafico nelle Tavole 3.n° “Disciplina del Territorio Urbano e delle aree produttive” in scala 1:2.000, includono esclusivamente il centro storico di Casole d'Elsa, Mensano, Monteguidi, Pievescola comprensivo dei tessuti edilizi e le aree libere che determinano tra loro una forte interrelazione sotto il profilo morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.

3. Per tutti gli interventi all’interno delle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, ricadenti nell’ambito del presente articolo, valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
  • - è vietata l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;

CAPO 2 : Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica

Art. 41. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed all’art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del P.O. e si suddividono in:

  1. F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
  2. F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
  3. F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
  4. F4: Impianti tecnologici di interesse generale

Art. 41.1 Zone per l’istruzione prescolastica e dell’obbligo: F1

1. Sono zone destinate alle attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F1.1) e di progetto (F1.2).

2. Esse sono: asilo nido, scuola materna, scuola elementare. Il mutamento della tipologia di scuola non costituisce variante al P.O.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte dell' A.C., con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Per i nuovi interventi e/o gli adeguamenti ed ampliamenti, si deve tenere conto dell’inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell’opera e delle sistemazioni esterne relative all’area di pertinenza degli edifici.

Art. 41.2 Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2

1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi comprese attrezzature sportive di quartiere: sulle tavole del P.O, sono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

2. All'interno delle aree a verde pubblico possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;

3. Per gli impianti sportivi all’aperto è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all'impianto sportivo. Tali strutture potranno avere parametri edilizi ed urbanistici definiti nel progetto dell’opera pubblica approvato dalla Giunta Comunale. Sono inoltre consentite coperture leggere (preferibilmente con strutture in legno lamellare, acciaio, ecc.); le coperture devono limitarsi a coprire la sola superficie dei campi gioco e avere un’altezza massima non superiore a 9 m. Altezza maggiori potranno essere valutate in sede di approvazione di progetto di opera pubblica da parte della Giunta Comunale in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali (specifiche norme di settore per determinate discipline sportive).

4. I servizi previsti dovranno essere realizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, o comunque da soggetti pubblici. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, purché l'area non sia stata acquisita attraverso esproprio forzoso. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative di cui all’Allegato B, sono realizzati secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. I servizi potranno comunque essere gestiti da privati, anche se realizzati dall'ente pubblico. Nel caso di attuazione e/o gestione privata, sarà preliminarmente stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 41.3 Zone per servizi di interesse comune e generale: F3

1 Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed istituzionali, politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa dell’ordine pubblico, sono individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo e sono distinte in zone esistenti (F3.1), di progetto (F3.2).

2. Le attrezzature previste, possono essere realizzate anche da privati, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, purché abbiano le medesime finalità e rispettino le stesse normative previste per le attrezzature pubbliche sia per le modalità di realizzazione che per l'uso.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre che delle leggi statali e regionali, dell'inserimento architettonico e paesaggistico dell'opera.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di conservazione di cui all’art.30.

5. Sono ammessi interventi di ampliamento tramite progetto di opera pubblica o di Piano Attuativo se di competenza privata.

6. Tutti gli interventi dovranno prevedere, qualora non definite nel piano, adeguate aree a parcheggio commisurate alle caratteristiche del servizio svolto.

Art. 41.4 Impianti tecnologici di interesse generale - F4

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell’acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F4.1), di progetto (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di impianti.

2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Su gli edifici esistenti sono consentiti interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) o tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), tipo R (art. 25.4 delle NTA) e tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative.

5. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.

Art. 41.4.1 – Realizzazione di nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori di segnale radio-televisivo

1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta,ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

3. In adiacenza di complessi edilizi di cui all’art.36.1 delle presenti NTA, le linee elettriche dovranno essere interrate fino al punto di erogazione.

4. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

5. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno del territorio aperto saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.

6. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

  1. A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  2. B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

7. I titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per la telefonia mobile saranno definiti alle seguenti condizioni:

  • - i gestori che sono interessati all’installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all’Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
  • - con riferimento all’art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l’Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le “aree sensibili” dove potrà essere vietata l’installazione di tali impianti; l’installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal POC, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall’Amministrazione Comunale;
  • - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici idonei al tipo di attrezzatura; in caso di materiale impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
  • - al fine di garantire l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
  • - i titoli abilitativi relativi agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno riferiti per ciascun impianto, dovranno essere corredati degli elaborati prescritti dal presente P.O.; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere della Commissione Edilizia del Paesaggio e dell’ARPAT.

8. Per ogni fabbricato è ammessa l’installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radiotelevisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.

Art. 41.4.2 – Impianti di distribuzione carburanti

1. La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa negli ambiti a destinazione produttiva, industriale e artigianale nonché, all’esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione.

2. L’insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive.

3. In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione). Tali servizi, dovranno in ogni caso prevedere idonee misure di separazione con altre attività.

4. L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

CAPO 3 : Le infrastrutture per la mobilità

Art. 42 Caratteri generali

1. Il sistema infrastrutturale della mobilità nel Comune di Casole d'Elsa, comprende le zone destinate alla viabilità carrabile, le aree ed i percorsi per le mobilità ciclopedonale, le aree a verde di arredo stradale ed i viali alberati.

Art. 43 Zone destinate alla viabilità veicolare

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti.

Strade:

2. Negli elaborati grafici del P.O., sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti.

3. Per la viabilità di progetto i tracciati riportati sulle tavole del P.O. sono di massima e pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito dal progetto esecutivo dell’opera, modifiche di lieve entità dei tracciati rientranti nella tolleranza di 5 ml. di scostamento da quanto indicato nelle tavole del POC non costituiscono variante allo stesso.

4. Tutte le nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti con pietrame locale.

Fasce di rispetto stradale:

5. Sono aree destinate alla tutela della viabilità esistente e di progetto sulle quali non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione, di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di impianti di distribuzione di carburante di cui al precedente art. 41.4.2.

6. Fuori dei centri abitati sulle strade ove non sono indicate le fasce di rispetto le nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima prevista dal Codice della Strada.

7. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime di cui al Codice della Strada

8. Le zone di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate; in esse potranno essere realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde pubblico ed attrezzato.

Parcheggi pubblici o privati

9. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del P.O. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone, salvo quelli privati.

10. Nelle tavole del P.O. i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (PP1), parcheggi di progetto (PP2) e parcheggi privati pertinenziali (PP3).

11. All'interno delle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati parcheggi interrati.

12. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

13. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui all’art.20 delle presenti norme.

14. Nei parcheggi pubblici di tipo PP2 dovranno essere previste le colonnine di ricariche per le auto elettriche nella quantità indicata dal Regolamento Edilizio.

15. i parcheggi pubblici di progetto PP2, possono essere realizzati anche da privati tramite specifica convenzione. Alcuni parcheggi pubblici di progetto PP2, possono non essere oggetti di vincolo preordinato all’esproprio, essi potranno essere realizzati tramite specifica variante ai sensi dell’art.34 della L.R.65/2014.

16. I Parcheggi scoperti in superficie ad un solo livello, sono da prevedere con piante d’alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l’impatto visivo. Inoltre dovranno essere realizzati con materiali e tecniche di ingegneria ambientale che garantiscano la massima permeabilità dei suoli (masselli autobloccanti permeabili o pavimentazioni drenanti in genere).

Art. 44 Viabilità e percorsi di interesse storico-paesaggistico- naturalistico e mobilità ciclo-pedonale

1. I percorsi storici, paesaggistici e naturalistici sono le aree occupate da viabilità e sentieri indicate dal P.S.I. e nella cartografia di P.O. con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, corrispondono allo stesso tracciato. È inoltre costituita dalla mobilità dolce individuata dal Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena.

2. La rete viaria minore è quasi integralmente costituita dai tracciati storici e rappresenta la rete capillare delle relazioni.

3. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle sistemazioni agrarie.

4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati esistenti.

5. I percorsi storici sono costituiti della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di insediamenti, possono essere individuati sia in ambito urbano che extraurbano.

6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano od extraurbano: percorribilità della città, del territorio, collegamento degli insediamenti, accessibilità ai fondi agricoli.Oggi possono essere viste anche in funzione di un turismo di tipo culturale.

7. E' prescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc). Sono ammessi piccole deviazioni dei tracciati viari , nei casi in cui sia dimostrato il miglioramento della fruibilità e delle percorrenze, mantenendo in ogni caso il tracciato originario.

8. E' inoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.).

9. In caso di sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi (muri a retta in pietra, ecc.).

10. I percorsi naturalistici sono composti da tracciati interamente collocati in ambito extraurbano (es. percorsi di crinale o forestali). Consentono l'escursionismo naturalistico ed il trekking. All'interno dei boschi consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la selvicoltura.

11. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indicati nelle tavole del P.O. con funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclisti e dei pedoni. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati. E’ facoltà dell’A.C. predisporre uno specifico progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 45 Verde di arredo stradale

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati e spazi di corredo generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell’immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi carrabili pedonali e ciclabili.

2. Nelle aree a verde stradale è ammessa la realizzazione di chioschi e strutture temporanee per l’esercizio di attività ambulanti. Tali interventi, qualora ne ricorra il caso, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore e proprietario della viabilità pubblica. La dimensione massima di tali manufatti non può essere superiore a 25 mq di superficie coperta ed altezza 3 ml.

Titolo V: IL TERRITORIO RURALE

CAPO 1 : Caratteri generali

Art. 46 Disposizioni generali

1. Il territorio rurale del Comune di Casole d'Elsa è identificato dalle aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo.

2. Il P.O. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell’articolazione dei Sistemi come individuati dal P.S.I., ne definisce i Sottosistemi, tenuto conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi, delle direttive del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Provincia di Siena.

3. Il territorio rurale come individuato dal P.S.I. e dal precedente comma 1, sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. In queste zone sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni Sottosistema, dovranno essere perseguite:

  • - Il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • - assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  • - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
  • - recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
  • - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici.

5. Sono considerate attività agricole:

  1. a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
  2. b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
  3. c) la silvicoltura
  4. d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
  5. e) il vivaismo forestale in campi coltivati
  6. f) gli allevamenti zootecnici
  7. g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
  8. h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative

6. Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole (il DPGR n.63/R del 25/08/2016) quelle intese a “diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo e attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 2007-2013)”; ciò in quanto al fatto che l’agricoltura, oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali (OCSE).

Art. 46.1 Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, quale forma di turismo della campagna volta a:

  1. a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
  2. b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
  3. c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
  4. d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;
  5. e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
  6. f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati;
  7. g) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;
  8. h) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali.

2. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati. In particolare, sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla Legge Regionale n. 30/2003:

  1. a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
  2. b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
  3. c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
  4. d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.

3. Ove espressamente previsto nella norma della sottozona di appartenenza, è consentito lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo, nel rispetto dei requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché:

  1. a) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta a camper, roulotte e case mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione per la durata dell’attività di agricampeggio denominata agrisosta camper:
    • - superficie delle piazzole non inferiore a 60 metri quadrati, e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile, per un numero massimo di 12 piazzole di sosta e una superficie massima complessiva di 1000 metri quadrati;
    • - fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
    • - illuminazione dell’area;
    • - un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
    • - dispositivi di prevenzione incendi;
    • - il numero delle piazzole dotate di case mobili non può essere superiore a quattro con superficie coperta massima di 60 mq per casa mobile;
  2. b) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta esclusivamente a tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, la superficie coperta chiusa massima di 40 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, con pareti esterne e tetto prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 60 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 40 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

4. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:

  1. a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
  2. b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.

Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.

5. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:

  1. a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
  2. b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
  3. c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
  4. d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti.

6. L’ospitalità in spazi aperti può essere realizzata esclusivamente in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell’area ed a condizione che sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore agricolo, camper e/o tende devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.

7. Per l’ospitalità in spazi aperti è consentita la realizzazione di servizi igienici docce e la lavanderia funzionali all’attività di agricampeggio nella misura massima di 45 mq di SE.

8. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di:

  1. a) piscine e manufatti con le caratteristiche di cui all’art. 26.3, comma 5;
  2. b) strutture pertinenziali per lo sport di cui all’art. 26.3 comma 9, commisurate alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito;
  3. c) maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.

9. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 3, non devono essere di natura permanente.

10. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

11. Tutti gli interventi sopra indicati dovranno essere realizzati assicurando la coerenza dei materiali con il contesto rurale, ricorrendo prevalentemente all’uso del legno ed a colori adeguati per i luoghi. Le altezze dei nuovi manufatti non potranno superare i 3 ml.

12. I percorsi e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguite con minimi movimenti di terra e con piantumazioni capaci di migliorare la qualità ecosistemica complessiva dell’area riducendo i processi di artificializzazione dei terreni e della maglia agraria ove presente.

13. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:

  1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
  2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
  3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  4. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
  • - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
  • - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

Art. 46.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • - interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d’uso agricola;
  • - trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 71, commi 1 bis e 2 per l’imprenditore agricolo non professionale, e oltre il 20% delle volumetrie esistenti per l’imprenditore agricolo professionale;
  • - interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • - interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l’apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo;
  • - mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti del programma aziendale sono definiti dalla legislazione e regolamentazione vigente in materia.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d’acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda la realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc., nonché nei casi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione agricola verso altre destinazioni.

6. Il PAPMAA, una volta trasmesso al Comune con l’allegato parere da parte della struttura regionale competente, è approvato con Deliberazione di Giunta Comunale su parere del Responsabile del Settore Urbanistica e, ove assuma valenza di Piano attuativo, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 46.3 Costruzione di recinzioni in zona agricola

1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati; muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d’acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio. I terrazzamenti tradizionali, dovranno in ogni caso essere sprovvisti da recinzioni che possano alterare la fruibilità degli stessi.

2. E’ vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi di cui alla legge n. 157/92 e alla Legge Regionale n. 3 del 1994.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 2,00, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle essenze tradizionali ed autoctone.

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali di uso pubblico, le strade campestri, i sentieri esistenti.

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima come prevista dal Codice della Strada e Codice Civile e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

9. E’ ammessa la realizzazione di recinzioni per gli animali allevati e recinzioni a protezione delle coltivazioni da parte degli animali selvatici. Tali recinzioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili, adeguati per il contesto rurale e con modalità facilmente reversibili, senza il ricorso a fondazioni continue, con soluzioni idonee a garantire l’intervisibilità.

Art. 46.4 Terrazzamenti

1. I terrazzamenti realizzati con tecniche e materiali tradizionali dovranno essere conservati in quanto elementi costitutivi del paesaggio di Casole d'Elsa: gli interventi sui terrazzamenti esistenti dovranno essere finalizzati a mantenere la loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino di parti lesionate e di manutenzione degli elementi caratterizzanti (muri a secco e scale in pietra, sistemi di drenaggio delle acque superficiali).

2. Nei casi in cui si evidenzino scivolamenti al piede della struttura, spanciamenti, crolli totali o parziali, si potrà procedere al ripristino delle murature degradate attraverso la ricostruzione, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, secondo le seguenti indicazioni:

  • - demolizione della parte di muro danneggiata, fino a rimuovere tutta la porzione instabile;
  • - selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma: quelle con un lato piatto da utilizzare per la parte esterna; quelle di forma irregolare, da destinarsi al riempimento; quelle con maggiore dimensione adatte a costituire la base del muro (qualora il pietrame riutilizzabile non sia sufficiente alla ricostruzione, è necessario integrarlo con materiali locali con le medesime caratteristiche);
  • - ripristino della base del muro, attraverso la costituzione del piano per la fondazione con uno scavo che dovrà avere una profondità di circa 70 cm.;
  • - fondazione realizzata con il materiale lapideo di maggiori dimensione e con un inclinazione verso monte di circa il 10% di inclinazione;
  • - costruzione del muro: realizzazione di una “scarpa” verso monte con una pendenza almeno del 10% di inclinazione; “ammorsamento” della nuova muratura alla parte stabile ancora esistente muro di contenimento; i giunti verticali che si formano tra un elemento lapide e l’altro nei diversi strati di pietra dovranno essere quanto più possibile sfalsat; la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante; il riempimento con terra recuperata in sito o di riporto.

3. Nella ricostruzione del muro è vietato l’annegamento del pietrame in conglomerato cementizio, potranno essere utilizzati leganti a base di calce solo per la realizzazione delle fondazioni nelle quantità strettamente necessarie ad irrobustire la struttura fondale, senza chiudere gli spazi tra i corsi in modo da consentire comunque il drenaggio delle acque.

4. Per i terrazzamenti in pietra crollati, abbandonati o soggetti a forte degrado sono consentiti eccezionalmente e per ragioni di sicurezza (onde evitare ulteriori crolli e l’estendersi delle deformazioni della geometria originaria ad altre parti) interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica o attraverso la costruzione di muri di contenimento da rivestire con lo stesso tipo di pietra (selezionata per forma e dimensione dal materiale di recupero o integrata con materiale locale avente caratteristiche simili), ponendo comunque grande attenzione al drenaggio delle acque e alla ricostruzione della parte a vista, che non deve contenere pietrame annegato nel conglomerato cementizio, né presentare spazi chiusi tra i corsi (come fosse un muro a secco), in modo da mantenere l’omogeneità dell’insieme e consentire una “lettura” unitaria del manufatto.

Art. 46.5 Strade private in zona agricola

1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti semi-permeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi

2. I tracciati esistenti potranno subire limitate modifiche in relazione a mutate esigenze di carattere funzionale. Potranno inoltre essere realizzate piazzole per agevolare lo scambio dei mezzi.

3. La realizzazione delle porzioni di tracciati in materiali impermeabili e le eventuali modifiche parziali dei tracciati di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico.

4. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali di uso pubblico, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.

Art. 47. Articolazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo riconosce i seguenti Ambiti e sub-ambiti paesaggio in coerenza con quanto definito all’art. 22 del P.S.I.:

Il territorio rurale di Casole d'Elsa si articola in:

  • Sistema territoriale delle colline agricole:
    1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
    2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
    3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  • Sistema territoriale delle Riserve naturali:
    1. - E4 - Sottosistema territoriale La selva
    2. - E5 - Sottosistema territoriale della Montagnola
    3. - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
  • Sistema territoriale della valle dell’Elsa:
    1. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

CAPO 2 : Disciplina dei nuovi interventi

Art. 48. Disciplina per i nuovi edifici rurali

1. Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei disposti del successivo art.49.

2. Gli interventi ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano i beni tutelati, con particolare riferimento all’art.7.3, lettere a, c, f, e all’art.8.3 lettere a, c, f, h, dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 49. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale.

Art. 49.1 Abitazioni rurali

1. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell’art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le superfici fondiarie minime individuate dal PTC della Provincia di Siena, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali, tenuto conto di quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016

2. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).

3. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all’art. 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all’art. 4 c. 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

5. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:

  1. a) Superficie Edificabile (SE) massima di mq 150;
  2. b) Superficie Edificabile (SE) massima Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni), mq.40 ricompresi nella SE definita al precedente punto a)
  3. c) Altezza massima in gronda: ml.6.50
  4. d) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione
  5. e) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di mq.2000, comprendente l’area a parcheggio e la viabilità di accesso.
  6. f) Superficie permeabile: minimo il 60% della superficie di pertinenza del fabbricato
  7. g) loggiato per una misura massima del 30% della SE

6. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  1. a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  2. b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni, limitatamente a elementi di finiture di aperture, o pietra locale a faccia-vista;
  3. c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello;
  4. d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30% mentre il manto deve essere in coppi e tegole in cotto alla toscana di recupero o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio;
  5. e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio con caratteristiche costruttive simili a quelle in legno e verniciate con colori tradizionali;
  6. f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  7. g) I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  8. h) Non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • - l’uso di elementi di arredo, parapetti e aggetti di copertura in cemento armato o elementi di facciata sempre in cemento armato

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:

  1. a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti;
  2. b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);
  3. c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

8. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:

  1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
  2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
  3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  4. - E4 - Sottosistema territoriale La selva
  5. - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
  6. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:

  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

Art. 49.2 Manufatti aziendali

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  1. a) Sono ammesse con le limitazioni previste nelle singole zone, le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  2. b) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa l’installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  3. c) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  4. d) La realizzazione di annessi agricoli di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014, ove ammessi nelle singole zone, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo, individuate dal PTC della Provincia di Siena e quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
  5. e) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

2. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione permanente del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

Art. 49.2.1 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera a)(manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni)

1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici;

4. l’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 relativo alle Aree boscate, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Art. 49.2.2 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera b) (manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni)

1. I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

4. l’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 relativo alle Aree boscate, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Art. 49.2.3 Caratteristiche degli annessi di cui precedente comma 1 lettera c) ( manufatti aziendali non temporanei)

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 49.2.1 e 49.2.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos;
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti o platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - serre fisse;
  • - volumi tecnici ed altri impianti;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

I manufatti sopraindicati dovranno essere realizzati con materiali tipici dei contesto rurale, per quanto riguarda le strutture a silos ed i tunnel dovranno essere assunti opportuni accorgimenti di mitigazione con cromie tendenti al verde o con impiego di apparati vegetali e piantumazioni al fine della loro mitigazione visiva.

2. l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

3. la localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

4. I manufatti prefabbricati di semplice installazione , possono avere dimensioni massime di 80 mq di Superficie Calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative Superficie Calpestabile non deve essere superiore a 80 mq.

5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 riferito alle Aree boscate, art. 53 riferito agli Ambiti periurbani e art. 68 riferito agli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Art. 49.2.4 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera d) (annessi agricoli mediante PAPMAA di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014)

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.

Altezza massima in gronda, salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 5.00

2. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

4. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:

  1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
  2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
  3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  4. - E4 - Sottosistema territoriale La selva
  5. - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
  6. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:

  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

Art. 49.2.5 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera e) (annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.)

1. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/R è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.

2. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda svolte esclusivamente nel territorio di Casole d'Elsa. Tali esigenze devono essere dimostrate da specifica relazione agronomica.

3. Per il rilascio del titolo abilitativo è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo in cui il titolare della Azienda si obbliga a non alienare separatamente del nuovo annesso realizzato le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva essi sono riferiti e a non modificare la destinazione d’uso agricola.

4. Gli annessi agricoli di cui all’art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

  • - 4.1 annessi art. 6 comma 2 DPGR 63/r:

La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/r è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7.000 e la SE massima ammessa è di 50 mq. in ragione dei seguenti ordinamenti colturali per le seguenti superfici fondiarie massime:

  1. a) sotto gli 0,8 ettari per colture orto florovivaistiche specializzate;
  2. b) sotto i 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  3. c) sotto i 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  4. d) sotto i 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  5. e) sotto i 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  6. f) sotto i 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per azienda agricola indipendentemente dagli ordinamenti culturali esercitati in concomitanza all’interno dell’azienda.
Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie massime sopra indicate.

  • - 4.2 annessi art. 6 comma 4 del DPGR n.63/R:

La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR 63/r è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  7. g) allevamento di equidi.

Dimensioni:
La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7000. Può essere ridotta a mq.2.000 per allevamenti zootecnci minori (Pesci, Api, Conigli, Ovi-Caprini ed Animali selvatici).

La SE massima di 200 mq. viene commisurata alle attività indicate all’art. 6 c. 4 del DPGR 63/r , nel modo seguente, precisando che le dimensioni dell’annesso debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate e quelle indicate sono le superfici massime ammissibili:

  1. a) per allevamento intensivo di bestiame SE 200;
  2. b) per trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento: SE 100;
  3. c) per le attività di acquacoltura SE 200
  4. d) per le attività di fauna selvatica SE 100
  5. e) per le attività di cinotecnica SE 50
  6. f) per gli allevamenti zootecnici minori SE 100;
  7. g) Per allevamento di equidi SE 200.

Le strutture di cui sopra sono aumentate del 50% in caso di imprenditore agricolo a titolo principale con iscrizione non provvisoria.

  • - 4.3 Caratteristiche costruttive e prescrizioni per gli annessi di cui al punto 4.1 ed al punto 4.2:
    • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
    • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
    • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
    • - i paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con parti in mattoni. E’ ammesso l’uso di intonaco di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista;
    • - la tinteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello:
    • - la copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiato. Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Sono ammesse coperture piane esclusivamente con tetto verde;
    • -gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato;
    • -la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
    • -la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
    • -altezza massima di norma mt. 2.40, può essere portata a mt.3.0 per esigenze di rispetto di requisiti igienico sanitario;
    • -distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
      • - metri 10 da abitazioni;
      • - metri 10 dal confine;

le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) indicazioni sulla necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta dimostrando, in sede di presentazione della documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, della effettiva necessità dell’annesso in relazione all’attività agricola svolta;
  2. b) indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’annesso che debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate in funzione delle varie coltivazioni ed attività svolte esclusivamente sul fondo, di pertinenza dell’annesso, ubicato nel territorio comunale di Casole d'Elsa; Non saranno presi in considerazione trattandosi di annessi agricoli realizzati da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A., terreni posti in altri Comuni;
  3. c) dichiarazione circa la conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014, e al regolamento DPRG 63/R, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina comunale del territorio rurale.

6. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 riferito alle Aree boscate, art. 53 riferito agli Ambiti periurbani e art. 68 riferito agli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Art. 49.3 Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  1. a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  2. b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;

2. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

3. I manufatti del presente articolo non sono realizzabili all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, di cui all’art.142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004, e normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR.

Art. 49.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera a) (manufatti per l’attività agricola amatoriale)

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq. a mq. 2.500 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 12 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.

2. Per proprietà fondiarie con superficie da 2.500 mq. a mq. 5.000 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 20 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.

3. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra mq. 5.000 e mq. 10.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di SE.

4. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di SE. Oltre ad una tettoia di 25 mq di SC.

5. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.

6. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla stipula di atto unilaterale d’obbligo che dovrà stabilire il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile. Lo stesso atto unilaterale d’obbligo dovrà prevedere la rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.

7. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, ivi compreso la realizzazione di servizi igienici.

8. Tali manufatti potranno essere realizzati tramite presentazione del titolo necessario previsto dalla normativa di riferimento allo sportello unico del Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
  • - gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato, PVC simil legno con esclusione del colore bianco o Alluminio verniciati con colori tradizionali;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;

9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 .

10. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

11. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:

  1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
  2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
  3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  4. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

12. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.

Art. 49.3.2 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera b) (manufatti per il ricovero di animali domestici)

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo
  • - Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da parte dei rispettivi responsabili, come definiti all’art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi le caratteristiche di cui al punto 1 dell’ALLEGATO A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR n. 53/r del 1/10/2013 Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull’inquinamento acustico.
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 5 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

2. I manufatti del presente articolo, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo

Art. 49.3.3 Caratteristiche degli annessi per ricovero degli equini per finalità amatoriali

1. Gli annessi per il ricovero degli equini , non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero equini possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall’abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 3.000 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di oltre due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l’aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero degli equini dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e diuna destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l’intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare 10 mq per ogni capo equino finoa d un massimo di 40 mq
  • - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.

5. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

6. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c del Codice, come previsto dall’articolo 8 dell’Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l’impermeabilizzazione permanente del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Art. 49.3.4 Caratteristiche degli annessi per esigenze venatorie

1. L’installazione dei manufatti per lo svolgimento dell’attività venatoria di caccia è consentita previo rilascio di titolo abilitativo. Il titolo abilitativo viene rilasciato in solido al proprietario del terreno su cui deve essere realizzato il manufatto e alla squadra di caccia a cui è assegnata la zona.
Il manufatto non può superare mq. 100 di SE. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l’esercizio venatorio stagionale di caccia, in radure vicine alle strade esistenti, al fine di non creare nuove infrastrutture e, comunque, è assolutamente vietata la loro localizzazione nelle aree boscate. Il loro mantenimento ha valore per la durata dell’iscrizione della squadra di caccia nei registri dell’Autorità competente.

2. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall”A.T.C. Provinciale”.
La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia, anche se operante in zone di caccia differenti.

3. Le stesse disposizioni si applicano alle strutture a servizio delle aree addestramento cani nei limiti di mq 20 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 3/1994.

4. Il rifugio è da considerare come annesso temporaneo, che resta in essere finché la squadra richiedente ne garantisce l’uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l’edifico deve essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell’uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

5. L’edificio deve essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento; può essere allacciato alle reti delle urbanizzazioni permanentemente, al fine di realizzare tutti gli impianti per l’espletamento dell’attività.

6. La localizzazione del manufatto deve tenere conto della viabilità esistente.

7. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell’intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura, nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

8. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d’obbligo con l’Amministrazione Comunale in merito all’uso e alla manutenzione della struttura; l’Amministrazione può richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell’edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; può altresì richiedere garanzie circa l’uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

9. Tali manufatti sono realizzabili in tutto il territorio comunale salvo nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
  • - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
  • - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

10. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.

Art. 50. Caratteri generali per l’Attitudine alla Trasformazione del Territorio Rurale

1. All’interno del territorio agricolo non sono ammessi i seguenti interventi:

  • - aperture di nuove strade private ad eccezione dei casi in cui sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riutilizzo di tracciati esistenti e sia documentato il corretto inserimento ambientale paesaggistico e paesistico, in particolare per quanto concerne sbancamenti, riporti e rimodellamenti del terreno, mentre sono ammessi adeguamenti di viabilità esistenti funzionali al miglioramento funzionale alla vivibilità dei fabbricati, secondo anche quanto indicato al precedente art.46.5
  • - installazione di nuove linee aeree elettriche e telefoniche nel territorio rurale, salvo eventuali allacciamenti; esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; questi ultimi sono da incentivare anche in sostituzione delle linee aeree esistenti, comprese quelle di trasporto di energia elettrica a media ed alta tensione. Sono comunque ammessi interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale che contemporaneamente riducono l’impatto ambientale.

2. Il presente P.O. detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

3. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

4. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell’assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di “frangia urbana” e mitigando quelli già esistenti.

5. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E’ obbligatorio l’impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

6. Il P.O. riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

7. Deve essere garantita il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d’acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. E’ richiesta per questo la programmazione di interventi di sistemazione ambientale delle sponde e delle aree ripariali e di conservazione, manutenzione o ricostituzione dei lembi di vegetazione ripariale, con l’esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

9. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

10. L’obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente P.O., che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

CAPO 3 : Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 51. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato di cui all’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 51.1 Aree di pertinenza degli edifici

1. L’area di pertinenza che costituisce il perimetro della Scheda Normativa di cui all’allegato A, individua l’area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all’edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale,costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Le perimetrazioni individuate nelle Tav. n. 2.n° e 3.n° sono da considerarsi come definizione di riferimento dell’area di pertinenza per tali contesti. I progetti edilizi potranno ridefinire tale perimetro, sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi e adeguate motivazioni anche con riferimento alle disposizioni dell’art. 83 della L.R. 65/2014.

3. I progetti edilizi riguardanti fabbricati non oggetto di scheda normativa o per i quali non sia stata individuata l’area di pertinenza, dovranno preliminarmente definire tale perimetrazione utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1. In tali aree di pertinenza sono ammessi interventi di riassetto dell’area di cui al comma 4 dell’art. 34 delle presenti NTA.

Art. 51.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole sottozone e alle categorie d’intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti, gli interventi di cui all’art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..

Art. 51.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

Art. 51.3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale non agricola

1. Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati grafici, e alle categorie di intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale, non ricomprese all’interno di Scheda Normativa di cui all’allegato A, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità abitative, ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie edificabile pari a 120 mq e comunque in misura non superiore ai 60 mq di superficie edificabile per unità immobiliare.

2. Per unità immobiliari aventi superficie edificabile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi ampliamenti “una-tantum” di 15 mq di Superficie Edificabile, senza aumento del numero delle unità abitative.

3. Sono ammessi locali interrati, da realizzare nell’ambito di pertinenza del fabbricato principale, nella misura massima di superficie accessoria del 15% della SE del fabbricato. Nel caso di interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o Sostituzione Edilizia è consentito la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.

4. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, atti ad ospitare la parte impiantistica delle abitazioni, per una superficie accessoria massima di 6 mq, altezza massima di 2,40 da realizzare preferibilmente interrati o seminterrati

5. Le consistenze di cui ai precedenti commi sono calcolate alla data di adozione delle presenti norme.

6. le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:

  1. a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
  2. b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  3. c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

8. Per tali fabbricati, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 55 mq. di SE. Tali interventi non sono cumulabili con quelli di ampliamento sopra previsti e non possono essere applicati ai fabbricati che hanno già usufruito di ampliamenti una tantum.

9. Per gli edifici esistenti già destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente POC, sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8.

Art. 51.4 Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere una SE inferiore a 55 mq..

3. E’ consentita la deruralizzazione di abitazioni rurali a prescindere dalla superficie, in caso di frazionamento la SE di ciascuna unità immobiliare non dovrà essere inferiore a 55 mq

4. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare destinazioni d'uso esclusivamente verso le seguenti destinazioni:

  • -residenza
  • -turistico ricettivo
  • -commerciale, limitatamente alla ristorazione
  • -cliniche veterinarie

5. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui ai commi 3 e 4 i manufatti agricoli, per i quali dall’intervento derivi una SE derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 55, purché la ricostruzione avvenga all’interno della stessa area di pertinenza.

6. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di più di una unità immobiliare ad uso residenziale da definire all’interno della stessa area di pertinenza, non potranno prevedere una superficie edificabile inferiore a 55 mq.. Non sono ammessi interventi con un numero finale di unità immobiliari residenziali superiori a 4. E’ ammesso un numero maggiore di 4 unità immobiliari esclusivamente tramite apposito Piano di Recupero, che preveda interventi coerenti con il contesto e la tipologia del fabbricato oggetto di intervento.

7. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della SE esistente, ed è consentita in questo caso la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.

8. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

9. Gli interventi previsti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente ed alla conseguente regolarizzazione catastale dell’area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq.. Qualora l’area pertinenziale sia inferiore ai 10.000 mq la convenzione o atto d’obbligo è sostituito dal pagamento degli oneri dovuti.

10. I nuovi usi dovranno essere di civile abitazione e per servizi alla residenza.

11. E’ ammessa la nuova destinazione turistico-ricettiva o commerciale alle seguenti condizioni:

  • - presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all’accessibilità e ai parcheggi, all’impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell’area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l’impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell’edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura,approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l’attività turistico-ricettiva o commerciale sarà approvato dal Consiglio Comunale. Quando l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC, il progetto di cui sopra dovrà dimostrare il non impatto su tutta la vegetazione esistente.

12. E’ ammesso il cambio di destinazione parziale dei fabbricati destinati ad attività agrituristica, verso la nuova destinazione commerciale e di ristorazione. In questi casi, fermo restando la verifica degli assetti agrituristici è ammessa il contestuale ampliamento una tantum di 120 mq di Superficie Utile da destinare a destinazione commerciale-ristorazione. L’intervento, oltre a quanto previsto dal precedente comma 11, dovrà essere accompagnato da un atto d’obbligo con il quale il soggetto attuatore si impegna a mantenere la destinazione commerciale-ristorazione per 10 anni.

13. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della L.R.65/2014. Qualora l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC si richiede inoltre la maggiore tutela del 'Paesaggio Agrario Storico" e dei segni che ne costituiscono elementi patrimoniali riconoscibili (filari, alberature, opere di regimazione d’acqua, muretti e ciglionamenti, percorrenze storiche ecc…).

14. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

  • - gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo e paesaggistico in cui saranno inseriti.

Tipi edilizi e modelli aggregativi

14.1 Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali ed in particolare le tipologie degli edifici prevalentemente allungati della collina e delle case sparse del fondovalle. Le trasformazioni devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici.

14.2 Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le formazioni prevalentemente lineari od “a corte” delle aree di pianura, le aggregazioni spontanee, prevalentemente lineari ed aperte, dei volumi edilizi nella collina. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

14.3 Negli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) che comportano modifica della sagoma dell’edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell’edificio e degli eventuali corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. Deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale e l’eventuale fabbricato accessorio, anche se quest’ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l’intero assetto originario. Le stesse disposizioni si applicano agli interventi che prevedono frazionamenti di ampi fabbricati colonici in unità terra tetto o unità orizzontali: anche in questo caso deve essere garantita una sistemazione coordinata degli spazi esterni e la conservazione dell’assetto unitario originale del fabbricato colonico.

Materiali e tecniche costruttive

14.4 Gli interventi edilizi debbono rispettare le seguenti indicazioni:

  1. a) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate
    Gli edifici devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l’uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Le trasformazioni degli edifici non devono prevedere terrazzi e le tettoie a sbalzo, l’uso di materiali di finitura non tradizionali, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista.
  2. b) Coperture e strutture di gronda
    Le coperture devono prevedere l’utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 30%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana. Negli interventi di sostituzione edilizia o in quelle di rifacimento del tetto è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale.
  3. c) Intonaci, tinteggiature di facciata
    L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare la pietra locale a faccia-vista. La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali che ricordino i colori della terra (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello.
  4. d) Aperture, infissi
    Per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato oppure in materiale plastico o alluminio con caratteristiche costruttive simili a quelle in legno e verniciate con colori tradizionali;
  5. e) Scale esterne
    Negli interventi in oggetto non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna “chiusa”, cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.

Elementi dimensionali

14.5. Altezza massima dei fronti mt. 6.0;

14.6. Le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 15 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

Sistemazioni esterne

14.7 Sono consentiti tutti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3, salvo quelli dei commi 8 e 9 del suddetto articolo.

14.8.La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

14.9.Tutti gli interventi devono essere finalizzati al riordino e alla valorizzazione paesaggistica dei fabbricati esistenti e dell’area di sedime, in particolare devono garantire:

  • - il recupero dei manufatti quali fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, nonché qualsiasi manufatto di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;
  • - il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, garantito tramite la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • - gli interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane;
  • - il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva ed in particolare il mantenimento delle siepi e delle barriere frangivento eventualmente da integrare ove necessario con specie autoctone;
  • - il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti;
  • - ripristino ed il mantenimento della viabilità minore;

14.10. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

15. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all’art.142. c.1, lett.c, Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale.

CAPO 4 : Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64

Art. 52. Disciplina degli interventi nei nuclei storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.34 del P.S.I., nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” sono individuati i nuclei storici, i nuclei rurali e i relativi ambiti di pertinenza.

2. Per i nuclei storici e i nuclei rurali sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A.

3. All’interno degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici e nuclei rurali del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, e con le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto del nucleo storico o nucleo rurale, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto rurale e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto del nucleo, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei rurali e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del nucleo storico o del nucleo rurale;
  • - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico o del nucleo rurale;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Art. 53. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall’art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo, mentre i nuovi annessi e manufatti agricoli, indicati al successivo comma 5, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

DESTINAZIONI D’USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenza per i fabbricati esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    piccoli alberghi e dimore d’epoca, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

INTERVENTI AMMESSI

5.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:

  • -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.49.2 comma 1 lettera c), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.3 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • -Annessi agricoli di cui all’art.49.2 comma 1 lettera d), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.4 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • - Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:

  • - sostituzione edilizia (art. 26.5);
  • - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).

7. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 54. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014

Art. 54.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo – D_SR n°

1. Sono aree occupate da più complessi produttivi o da piattaforme produttive, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2.n° Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D_SR n°, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché l’ampliamento nella misura massima del 20% delle SE esistente.

3. L’altezza massima in tali zone è 11 ml e potrà essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.

4. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  1. a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  2. b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  3. c) l’utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l’inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l’integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d’alto;
  4. d) la sistemazione con messa a dimora di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) nelle zone di confine del lotto contermini con l’area.

5. Nell’ambito D_SR n° sono ammesse le destinazione d’uso previste nelle zone D salvo la destinazione commerciale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’AMBITO D_SR n°1

6. Non sono attuabili gli interventi di ampliamento di cui al comma 2 nonché tutti gli interventi in contrasto con l’assetto complessivo dell’area come rappresentato nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” del PO, finché non saranno realizzati e ceduti i parcheggi pubblici all’Amministrazione Comunale secondo le quantità e posizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/03/2003. La disposizione dei parcheggi pubblici e delle opere pubbliche correlate potrà essere modificata su proposta dei soggetti interessati e facenti parte dell’area, tramite un progetto che assume le caratteristiche di cui all’art. 12 delle presenti norme (PUC), che può prevedere la ridistribuzione delle opere di urbanizzazione previste all’interno dell’area, purché venga rispettata la quantità totale delle stesse stabilita dalla Delibera G.C. sopra richiamata. In questo caso il PUC dovrà prevedere una nuova convenzione nella quale saranno stabilite le modalità di attuazione e cessione delle opere pubbliche previste anche considerando quelle già parzialmente realizzate. Tale modifica non costituirà Variante al Piano Operativo.

Art. 54.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l’edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso produttive e commerciali

3. In tali zone è consentito l’intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.

4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
  • - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
  • -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 400 mq di SC.
  • -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
  • -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie

5. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:

  • - E’ escluso l’accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
  • - L’uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
  • - L’istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l’individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 4, i sistemi di scarico delle acque piovane.

6. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l’esterno con barriere vegetali.

Art. 54.3 Attività turistiche in zona agricola -T

1. Sono attrezzature o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni turistiche, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. Su tali aree sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni per le zone TR di cui all’art. 36.3, salvo quanto indicato nelle specifiche scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR.

3. Sulle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti a destinazione turistico-ricettiva, appositamente indicate come Ta, fino alla vigenza del PRP approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e sua successiva Variante approvata con Del C.C. n. 6/2025, sono attuabili gli interventi previsti dal suddetto PRP. Per detti fabbricati sono state definite apposite schede normative di cui al precedente art.34 , che in questi casi sono da ritenersi di carattere conoscitivo, salvo che per gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente alla decadenza del PRP.

Art. 54.4 Campagna abitata - TR10

1. Sono tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.

2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3) di cui all’art. 31 comma 5, salvo specifiche disposizioni riportate nella scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR10.

Art. 54.5 Campagna urbanizzata - TR11

1. Sono tessuti pianificati in territorio rurale prevalentemente originati da progetti unitari e destinati prevalentemente a residenza.

2. Gli ambiti perimetrati Campagna Urbanizzata TR11 nelle tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” si qualificano con un tessuto edilizio prevalentemente residenziale e una struttura urbanistica che richiama al tessuto urbano invece che al contesto rurale.

3. All’interno delle aree individuate come Campagna Urbanizzata TR11 è consentita la destinazione d’uso residenziale, commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e turistico-ricettiva.

4. Per gli edifici esistenti, nel rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 0,40%, sono ammessi gli interventi di:

  • - tipo M1 (art. 25.1);
  • - tipo M2 (art. 25.2);
  • - tipo Rc (art. 25.3);
  • - tipo R (art. 25.4);
  • - tipo Rr (art. 25.5);
  • - sostituzione edilizia (art. 26.5).
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05