Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 62. Aree di rispetto cimiteriale
1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni .
2. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e sportivo e di parcheggi secondo le disposizioni normative in materia.
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) e tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), tipo R (art. 25.4 delle NTA) con aumento di S.E., qualora previsto dalla sottozona di riferimento, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento, fino ad un massimo del 10% della S.E. esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL.
4. Le aree adiacenti ai perimetri delle strutture cimiteriali comunali per una profondità di 10 ml. sono da considerarsi aree soggette ad esproprio per pubblica utilità.
5. In queste aree non sono consentite le opere opere pertinenziali previste al precedente articolo 26.3 comma 7, 8 e 9.
Art. 63. Area di rispetto dei depuratori
1. Per un raggio di ml 100 dagli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia. In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.
Art. 64. Pozzi, sorgenti e punti di presa
1. Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTC della Provincia di Siena e del D.lgs. 152 / 2006, il PO si propone di:
- - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
- - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.
2. La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti, che deve avere un estensione di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
3. La Zona di Rispetto (ZR), rappresentata negli elaborati grafici del PO, si estende per un raggio non inferiore ai 200 mt. dal punto di captazione. Nelle ZR dei pozzi e sorgenti, sono vietati:
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- - gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
4. Nelle Zone di protezione (ZP) della falda:
- - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
- - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
- - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde.
5. Alle zone di salvaguardia di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le prescrizioni e limitazioni per le aree sensibili di classe 1 di cui all'art.10.1.2 della disciplina del PTCP di Siena.
Art. 65. Linee elettriche e distanze di prima approssimazione DPA
1. Sono le linee elettriche esistenti di portata a 132 kV o superiore, che attraversano il territorio comunale.
2. Per queste linee dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di distanze e protezione. In particolare dovrà essere osservato quanto previsto dall’art.5.1.3. dell’Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. La realizzazione di impianti ed attrezzature, dovrà essere effettuata nel massimo rispetto dei luoghi, privilegiando soluzioni interrate o con sistemazioni di schermature verdi.
Art. 66. Aree di rispetto per le servitù militare
1. Sono le aree di rispetto per le servitù militari a protezione della Stazione Radio Interforze “Marmoraia”.
2. Su tali aree si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n.66/2010 e DPR 90/2010