Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Disposizioni generali

1. Il territorio rurale del Comune di Casole d'Elsa è identificato dalle aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo.

2. Il P.O. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell’articolazione dei Sistemi come individuati dal P.S.I., ne definisce i Sottosistemi, tenuto conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi, delle direttive del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Provincia di Siena.

3. Il territorio rurale come individuato dal P.S.I. e dal precedente comma 1, sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. In queste zone sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni Sottosistema, dovranno essere perseguite:

  • - Il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • - assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  • - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
  • - recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
  • - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici.

5. Sono considerate attività agricole:

  1. a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
  2. b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
  3. c) la silvicoltura
  4. d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
  5. e) il vivaismo forestale in campi coltivati
  6. f) gli allevamenti zootecnici
  7. g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
  8. h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative

6. Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole (il DPGR n.63/R del 25/08/2016) quelle intese a “diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo e attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 2007-2013)”; ciò in quanto al fatto che l’agricoltura, oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali (OCSE).

Art. 46.1 Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, quale forma di turismo della campagna volta a:

  1. a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
  2. b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
  3. c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
  4. d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;
  5. e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
  6. f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati;
  7. g) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;
  8. h) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali.

2. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati. In particolare, sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla Legge Regionale n. 30/2003:

  1. a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
  2. b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
  3. c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
  4. d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.

3. Ove espressamente previsto nella norma della sottozona di appartenenza, è consentito lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo, nel rispetto dei requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché:

  1. a) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta a camper, roulotte e case mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione per la durata dell’attività di agricampeggio denominata agrisosta camper:
    • - superficie delle piazzole non inferiore a 60 metri quadrati, e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile, per un numero massimo di 12 piazzole di sosta e una superficie massima complessiva di 1000 metri quadrati;
    • - fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
    • - illuminazione dell’area;
    • - un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
    • - dispositivi di prevenzione incendi;
    • - il numero delle piazzole dotate di case mobili non può essere superiore a quattro con superficie coperta massima di 60 mq per casa mobile;
  2. b) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta esclusivamente a tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, la superficie coperta chiusa massima di 40 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, con pareti esterne e tetto prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 60 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 40 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

4. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:

  1. a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
  2. b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.

Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.

5. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:

  1. a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
  2. b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
  3. c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
  4. d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti.

6. L’ospitalità in spazi aperti può essere realizzata esclusivamente in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell’area ed a condizione che sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore agricolo, camper e/o tende devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.

7. Per l’ospitalità in spazi aperti è consentita la realizzazione di servizi igienici docce e la lavanderia funzionali all’attività di agricampeggio nella misura massima di 45 mq di SE.

8. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di:

  1. a) piscine e manufatti con le caratteristiche di cui all’art. 26.3, comma 5;
  2. b) strutture pertinenziali per lo sport di cui all’art. 26.3 comma 9, commisurate alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito;
  3. c) maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.

9. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 3, non devono essere di natura permanente.

10. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

11. Tutti gli interventi sopra indicati dovranno essere realizzati assicurando la coerenza dei materiali con il contesto rurale, ricorrendo prevalentemente all’uso del legno ed a colori adeguati per i luoghi. Le altezze dei nuovi manufatti non potranno superare i 3 ml.

12. I percorsi e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguite con minimi movimenti di terra e con piantumazioni capaci di migliorare la qualità ecosistemica complessiva dell’area riducendo i processi di artificializzazione dei terreni e della maglia agraria ove presente.

13. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:

  1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
  2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
  3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  4. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa

Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
  • - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
  • - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

Art. 46.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • - interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d’uso agricola;
  • - trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 71, commi 1 bis e 2 per l’imprenditore agricolo non professionale, e oltre il 20% delle volumetrie esistenti per l’imprenditore agricolo professionale;
  • - interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • - interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l’apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo;
  • - mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti del programma aziendale sono definiti dalla legislazione e regolamentazione vigente in materia.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d’acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda la realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc., nonché nei casi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione agricola verso altre destinazioni.

6. Il PAPMAA, una volta trasmesso al Comune con l’allegato parere da parte della struttura regionale competente, è approvato con Deliberazione di Giunta Comunale su parere del Responsabile del Settore Urbanistica e, ove assuma valenza di Piano attuativo, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 46.3 Costruzione di recinzioni in zona agricola

1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati; muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d’acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio. I terrazzamenti tradizionali, dovranno in ogni caso essere sprovvisti da recinzioni che possano alterare la fruibilità degli stessi.

2. E’ vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi di cui alla legge n. 157/92 e alla Legge Regionale n. 3 del 1994.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 2,00, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle essenze tradizionali ed autoctone.

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali di uso pubblico, le strade campestri, i sentieri esistenti.

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima come prevista dal Codice della Strada e Codice Civile e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

9. E’ ammessa la realizzazione di recinzioni per gli animali allevati e recinzioni a protezione delle coltivazioni da parte degli animali selvatici. Tali recinzioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili, adeguati per il contesto rurale e con modalità facilmente reversibili, senza il ricorso a fondazioni continue, con soluzioni idonee a garantire l’intervisibilità.

Art. 46.4 Terrazzamenti

1. I terrazzamenti realizzati con tecniche e materiali tradizionali dovranno essere conservati in quanto elementi costitutivi del paesaggio di Casole d'Elsa: gli interventi sui terrazzamenti esistenti dovranno essere finalizzati a mantenere la loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino di parti lesionate e di manutenzione degli elementi caratterizzanti (muri a secco e scale in pietra, sistemi di drenaggio delle acque superficiali).

2. Nei casi in cui si evidenzino scivolamenti al piede della struttura, spanciamenti, crolli totali o parziali, si potrà procedere al ripristino delle murature degradate attraverso la ricostruzione, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, secondo le seguenti indicazioni:

  • - demolizione della parte di muro danneggiata, fino a rimuovere tutta la porzione instabile;
  • - selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma: quelle con un lato piatto da utilizzare per la parte esterna; quelle di forma irregolare, da destinarsi al riempimento; quelle con maggiore dimensione adatte a costituire la base del muro (qualora il pietrame riutilizzabile non sia sufficiente alla ricostruzione, è necessario integrarlo con materiali locali con le medesime caratteristiche);
  • - ripristino della base del muro, attraverso la costituzione del piano per la fondazione con uno scavo che dovrà avere una profondità di circa 70 cm.;
  • - fondazione realizzata con il materiale lapideo di maggiori dimensione e con un inclinazione verso monte di circa il 10% di inclinazione;
  • - costruzione del muro: realizzazione di una “scarpa” verso monte con una pendenza almeno del 10% di inclinazione; “ammorsamento” della nuova muratura alla parte stabile ancora esistente muro di contenimento; i giunti verticali che si formano tra un elemento lapide e l’altro nei diversi strati di pietra dovranno essere quanto più possibile sfalsat; la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante; il riempimento con terra recuperata in sito o di riporto.

3. Nella ricostruzione del muro è vietato l’annegamento del pietrame in conglomerato cementizio, potranno essere utilizzati leganti a base di calce solo per la realizzazione delle fondazioni nelle quantità strettamente necessarie ad irrobustire la struttura fondale, senza chiudere gli spazi tra i corsi in modo da consentire comunque il drenaggio delle acque.

4. Per i terrazzamenti in pietra crollati, abbandonati o soggetti a forte degrado sono consentiti eccezionalmente e per ragioni di sicurezza (onde evitare ulteriori crolli e l’estendersi delle deformazioni della geometria originaria ad altre parti) interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica o attraverso la costruzione di muri di contenimento da rivestire con lo stesso tipo di pietra (selezionata per forma e dimensione dal materiale di recupero o integrata con materiale locale avente caratteristiche simili), ponendo comunque grande attenzione al drenaggio delle acque e alla ricostruzione della parte a vista, che non deve contenere pietrame annegato nel conglomerato cementizio, né presentare spazi chiusi tra i corsi (come fosse un muro a secco), in modo da mantenere l’omogeneità dell’insieme e consentire una “lettura” unitaria del manufatto.

Art. 46.5 Strade private in zona agricola

1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti semi-permeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi

2. I tracciati esistenti potranno subire limitate modifiche in relazione a mutate esigenze di carattere funzionale. Potranno inoltre essere realizzate piazzole per agevolare lo scambio dei mezzi.

3. La realizzazione delle porzioni di tracciati in materiali impermeabili e le eventuali modifiche parziali dei tracciati di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico.

4. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali di uso pubblico, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.

Art. 47. Articolazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo riconosce i seguenti Ambiti e sub-ambiti paesaggio in coerenza con quanto definito all’art. 22 del P.S.I.:

Il territorio rurale di Casole d'Elsa si articola in:

  • Sistema territoriale delle colline agricole:
    1. - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
    2. - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
    3. - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
  • Sistema territoriale delle Riserve naturali:
    1. - E4 - Sottosistema territoriale La selva
    2. - E5 - Sottosistema territoriale della Montagnola
    3. - E6 - Sottosistema territoriale del Berignone
  • Sistema territoriale della valle dell’Elsa:
    1. - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05