Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 36.2 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale – zone B

CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI

1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.

2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

  • - B0 : Tessuto consolidato di impianto
    • TR 2
  • - B1 : Tessuto consolidato
    • TR 6 – TR 8
  • - B2 : Tessuto consolidato pianificato
    • TR 3 – TR 4
  • - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
    • TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR 6 – TR 8

3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.

4. In tali zone il P.O. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità previste per le singole sottozone. Non è ammessa la commistione o la traslazione degli indici fra sottozone diverse contigue.

DESTINAZIONI D’USO

5. Fatte salve le limitazioni indicate per ciascuna sottozona, nelle zone B sono consentite le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali
  2. b) turistico ricettive
  3. c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 400 mq. di superficie di vendita per il settore non alimentare.
  4. d) direzionali
  5. e) artigianali di servizio e attività commerciali connesse
  6. f) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
  7. g) pubbliche o di interesse pubblico.
  8. h) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi

6. Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non recano molestia alle residenze e non contrastano con le indicazioni del Regolamento edilizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

7. In tutte le sottozone del presente articolo, in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di SE.

SOTTOZONE

8. Le zone di tipo B si suddividono nelle seguenti sottozone:

  1. - B0 : Tessuto consolidato di impianto
  2. - B1 : Tessuto consolidato
  3. - B2 : Tessuto consolidato pianificato
  4. - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05