Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 36.1 Centri antichi ed aree storicizzate – A
CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI
1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all’art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.
2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I.. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.
3. Le zone A sono caratterizzate dalla presenza dei Centri Storici di Casole, Cavallano, Monteguidi, Mensano, Pievescola, Lucciana e dalle Ville con Parchi e giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell’assetto esistente salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell’agglomerato insediativo.
4. Le zone A comprendono i sistemi delle piazze dei verdi pubblici-attrezzati e le aree libere da preservare ed eventuali aree da riqualificare comprese all’interno di specifici Progetti Norma.
5. Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno dei sistemi insediativi "ambiti territoriali omogenei" suddivisi in sottozone, in relazione alle specifiche caratteristiche del tessuto e della loro trasformabilità.
6. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 40.
DESTINAZIONI D’USO
7. Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni:
- a) residenziali
- b) turistico ricettive
- c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
- d) direzionali
- e) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
- f) pubbliche o di interesse pubblico.
- g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
8. Ogni tipo di intervento all’interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali;
- - utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
- - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
- - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
- - non è ammessa l’installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
- - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
- - in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 55 mq. di SE;
- - è ammessa la realizzazione di piscine completamente interrate con una superficie massima dello specchio d’acqua di 25 mq e con le caratteristiche di cui al precedente art. 26.3 comma 7.
9. Per i centri storici ricompresi nelle zone A, dovrà essere definito un piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la tutela delle facciate e degli elementi caratteristici presenti (Piano del colore).