Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 34 Schede Normative dei fabbricati classificati

1. Le Schede normative riportate nell’Allegato A alla presente disciplina contengono:

  • - i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, di cui agli artt. 25 e 26;
  • - le prescrizioni particolari da rispettare;
  • - le modalità d'attuazione;
  • - le indicazione relativamente agli annessi da salvaguardare e recuperare;
  • - il perimetro dell’area di pertinenza come individuata nelle Tavole 2.n° e 3.n° del PO.

2. Le Schede normative contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi ritenuti di valenza storico-documentale e ne disciplinano gli interventi di mutamento della destinazione d’uso. Il cambio di destinazione d’uso verso la destinazione turistico-ricettiva è sempre ammesso purché interessi unità immobiliari organiche e aventi una superficie edificabile minima complessiva di almeno 150 mq.

3. Il perimetro della Scheda Normativa costituisce area di pertinenza degli edifici di cui al successivo art. 51.1 delle presenti NTA.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna Scheda, negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale, sono ammessi interventi di riassetto dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente con le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) o tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono e con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino gli interventi e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesistico;
  • - tutti interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei dislivelli del terreno, nel rispetto della morfologia esistente ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra e che possano alterare la conformazione originaria del terreno;
  • - nella sistemazione degli spazi esterni dovranno essere limitate al minimo indispensabile le parti pavimentate e impermeabili privilegiando il recupero delle parti originarie esistenti. Gli elementi originari quali spazi scoperti (aie, cortili, ecc.), arredi esterni, manufatti isolati (tabernacoli, oratori, cappelle, fontanili, cisterne, ecc.) dovranno essere conservati e i relativi interventi di recupero dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari; viene, di norma, consentito l'impiego di superfici impermeabili per limitati spazi a ridosso degli edifici e della piscina per un massimo di 2 ml;
  • - non è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi di cui all’art. 26.3 comma 9;
  • - dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento del paesaggio, salvaguardando le specie arboree e arbustive significative e meritevoli di protezione. L’introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, erbe) deve riferirsi a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il contesto rurale locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio ed evitando interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali che alterino la percezione naturale dei paesaggi;
  • - in caso di frazionamento di complessi o edifici rurali è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
  • - per la realizzazione di specifico impianto di illuminazione devono essere utilizzati apparecchi adeguati tali da preservare l’ambiente dall’inquinamento luminoso.

5. La realizzazione delle piscine con le caratteristiche di cui all’art. 26.3 comma 7, dovrà prevedere un progetto basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che costituiscono l’area di pertinenza con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell’impatto paesaggistico.

La realizzazione di piscine temporanee fuori terra non dovranno essere allacciate alla rete acquedottistica.

6. Eventuali nuove recinzioni delle aree di pertinenza potranno essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:

  • - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
  • - non introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario;
  • - essere coerenti al carattere storico-architettonico dell’impianto esistente;
  • - essere realizzate con reti metalliche a maglia sciolta sorretta da pali in legno e senza cordonato in muratura o accompagnate da siepi arbustive informali utilizzando essenze vegetali tipiche locali che riprendono la composizione naturale del contesto.

7. Eventuali aree di parcheggio di dimensione limitata saranno progettate tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio, ubicate, quando possibile, in prossimità delle strade esistenti. Gli spazi di sosta potranno essere coperti da pergolati realizzati con strutture leggere (legno o metallo). I percorsi carrabili non dovranno essere pavimentati e i parcheggi dovranno essere realizzati in terra battuta o con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto e comunque di colore e tonalità in sintonia con il contesto paesaggistico. Sono vietate in ogni caso le autorimesse interrate.

8. Le aree di pertinenza individuate nelle Schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla Scheda stessa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell’intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.

9. Per tutti gli interventi di restauro e conservazione sono, inoltre, da rispettare le prescrizioni e i criteri maggiormente prescrittivi di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.

10.Per i fabbricati classificati come ruderi nelle schede normative, qualora fossero già stati oggetto di intervento di recupero e riqualificazione, sono ammessi interventi di conservazione di al precedente art.30.

11. I fabbricati definiti ruderi nell’ambito della schedatura di cui al presente articolo, costituiscono la ricognizione prevista dalle casistiche della LR. 3/2017.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05