Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 30 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione (cs)

1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti meritevoli di tutela e per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura architettonica, morfologica, e tipologica.

2. In tali aree, sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (art. 25.1) e tipo M2 (art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), interventi di tipo R di cui all’art. 25.4 limitatamente agli interventi di tipo R1 e R2 di cui agli artt.25.4.1 e 25.4.2, interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4 delle presenti NTA.

3. Sono inoltre ammessi gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali che non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare. a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;

4. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (Art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di conservazione, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

5. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05