Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26.1 Addizione volumetrica

1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, mediante gli interventi di addizione volumetrica possono essere realizzati una tantum:

  • - modifiche alla sagoma delle singole unità immobiliari finalizzate alla realizzazione di addizioni volumetriche e/o funzionali, che non configurino nuovi organismi edilizi che possono essere autonomamente utilizzabili ovvero sopraelevazioni, collocate in aderenza rispetto all’unità immobiliare di riferimento, ivi compresa la realizzazione di ripostigli pertinenziali, accessibili unicamente dall’esterno dell’unità immobiliare di riferimento, realizzati in aderenza all’unità immobiliare di riferimento;
  • - logge e/o porticati, con il lato minore non superiore a 2,40 metri, misurato come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della volumetria consentita si considera la Superficie Totale (Stot) della loggia e/o del porticato, comprensiva della porzione di superficie non rientrante nella definizione di Superficie Edificabile;
  • - la realizzazione di verande per un massimo del 10% della Superficie Coperta esistente relativa alle singole unità immobiliari legittime alla data di adozione del P.O.;

Gli interventi di cui al presente comma si attuano "una tantum", ovvero con interventi distinti ma, valutati complessivamente nel loro insieme, non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi. Pertanto, sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, possono essere attuati anche più di uno degli interventi sopra elencati ed in tal caso dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento. Tali interventi nell’ambito di validità del presente Piano Operativo potranno essere attuati una sola volta per tipologia per unità immobiliare legittima alla data di adozione del P.O..

2. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica e/o funzionale:

  • - il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari. Tale intervento è ammissibile quando l’Altezza Utile media ponderata esistente non sia inferiore a 1,50 metri lineari e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, senza considerare eventuali tramezzature. L’altezza dei fronti di progetto non potrà risultare superiore rispetto a quella degli edifici antistanti;
  • - cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati, non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Volumetria complessiva dell’unità immobiliare esistente di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
  • - la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
  • - altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml. 2,40;
  • - localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
  • - localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
  • - localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50;
  • - stipula di un atto d’obbligo che determini il vincolo di pertinenzialità sopradetto.

3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) gli edifici, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  2. b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti.
  3. c) sulla stessa unità immobiliare possono essere attuati anche più di uno degli interventi elencati al comma 1 ovvero al comma 2, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali previsti nel presente articolo nonché nella singola sottozona urbanistica ovvero nel singolo sottosistema territoriale per gli interventi di cui al comma 1 per gli interventi ivi disciplinati;
  4. d) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti legittimi e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05