Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25.4.3 Interventi di tipo R3

1. Gli interventi di tipo R3 sono gli interventi che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Oltre gli interventi di tipo R2 sono consentiti:

  1. a) la ricomposizione volumetrica di volumi secondari e/o accessori dell’edificio principale mediante la parziale riconfigurazione della sagoma dell’edificio esistente con la ricostruzione in aderenza, anche con diversa area di sedime rispetto all’impianto originario, e/o con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile e viceversa, a condizione che non sia incrementata la volumetria complessiva originaria dell’edificio e che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
  2. b) l’accorpamento funzionale e riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie legittimamente esistenti nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio, previa demolizione e ricostruzione:
    • -in aderenza all’edificio principale, nel limite massimo del 20% della volumetria complessiva dell’edificio principale ed in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia unitario dal punto di vista architettonico, anche con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile, a condizione che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
    • -nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, per l’intera volumetria complessiva legittimamente esistente ovvero di quella residua a seguito dell’intervento di cui alla lett. a), a condizione che non si determini variazione da superficie accessoria a superficie utile;
  3. c) la riconfigurazione dei prospetti anche mediante la modifica delle forme e/o delle dimensioni delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture, a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e sia garantito l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti al tessuto edilizio di riferimento.

2. Gli interventi di ricomposizione volumetrica e/o di accorpamento funzionale non possono essere finalizzati alla contestuale modifica della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinati per tali scopi.

3. Non concorrono al calcolo della Volumetria Complessiva per la ricomposizione volumetrica ovvero per l’accorpamento funzionale:

  1. a) i manufatti minori quali tettoie, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi e similari,
  2. b) i manufatti aventi comunque altezza utile interna inferiore a 2,10 metri, indipendentemente dall’uso che li contraddistingue;
  3. c) i manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti. Tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di che prevedano la rimozione e sostituzione con materiali analoghi congrui al contesto in cui si inseriscono, senza alcuna alterazione di superficie e altezza.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05