Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 25.4.1 Interventi di tipo R1
1. Gli interventi di tipo R1 sono gli interventi rivolti alla sola riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, nel rispetto dei principali elementi tipologici e dell’impianto distributivo principale del fabbricato, a condizione che non comportino modifica della volumetria complessiva della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non possono inoltre comportare modifiche della quota dei solai se riferiti all'impianto originario.
2. Oltre gli interventi di tipo Rc, qualora ritenute compatibili attraverso l’analisi storico-critica, con il tipo R1 sono consentiti:
- a) modifiche agli elementi strutturali verticali finalizzati ad una nuova distribuzione ovvero al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici, tipologici e strutturali dell’edificio;
- b) gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati.
3. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di tipo R possono prevedere il ripristino dei caratteri originari.
4. Sono ammessi interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Limitatamente agli edifici posti al di fuori del Territorio Urbanizzato e solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso dalle presenti norme è consentita la realizzazione delle aperture minime e indispensabili al cambio d’uso. Tali aperture saranno realizzate con forme, materiali, proporzioni, dimensioni e composizione tipica dei prospetti degli edifici rurali in modo da salvaguardare l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata. Tale disposizione non si applica ai locali igienico-sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e accessori.