Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 25.2 Interventi di tipo M2
1. Gli interventi di tipo M2, sono costituiti dalle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli stessi. Detti interventi possono comportare il cambio di funzione di superfici accessorie in superfici utili, e viceversa, purché non implicanti incremento del carico urbanistico e/o modifiche dei prospetti. Tra gli interventi di tipo M2 sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Gli interventi di tipo M2 comprendono, infine, la nuova realizzazione, modifica o rifacimento di servizi igienico sanitari anche se comportanti opere murarie, escluse quelle esterne, e degli impianti tecnologici e di smaltimento dei liquami; la realizzazione di aperture, chiusure e altre modifiche alle tramezzature interne alle singole unità immobiliari senza alterazione dello schema distributivo delle stesse; il rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione all’interno dell’edificio, non comportanti mutamento dell’aspetto esteriore; la realizzazione di scannafossi, intercapedini e vespai completamente interrati.
2. Sono, inoltre, ricompresi negli interventi di tipo M2 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
3. Gli interventi di tipo M2 relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a restauro (re) di cui al successivo art.29, devono conservare la distribuzione, le forme e i materiali e adottare modalità esecutive delle opere e degli interventi appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni. In particolare detti interventi devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi del luogo e della tradizione storica non devono comportare:
- a) alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture,
- b) modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio.
4. Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e/o di sicurezza, opportunamente documentate e non risolvibili con le ordinarie tecniche esecutive del restauro, è consentito l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In tal caso, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere “riconoscibili” come apporto attuale ai caratteri architettonici dell’edificio.