Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 24.5 Attività turistico ricettive
1. Comprende le attività ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità di cui alla L.R.61/2024. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della stessa L.R.61/2024:
- a) strutture ricettive alberghiere: comprendono gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, i condhotel, le dipendenze e gli Academy hotel;
- b) strutture turistiche all’aperto: comprendono i campeggi, i villaggi turistici, i campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa, le aree di sosta camper, i campeggi temporanei;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: Affittacamere, Bed end breakfast, Case e appartamenti vacanze, Residenze d’epoca;
- d) residence;
- e) Alberghi diffusi.