Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 24.1 Residenziale
1. La destinazione d'uso residenziale comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti.
2.Rientrano nella categoria di destinazione d’uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie calpestabile dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo. Sono esclusi dalla destinazione d’uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d’uso agricola.