Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 21 Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile

1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dal presente Piano Operativo, dai Piani Attuativi comunque denominati e dai Progetti Unitari Convenzionati, (SC, Volume, SE) le seguenti parti degli edifici, se espressamente finalizzate all’ottenimento del confort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  1. a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, per i fabbricati di nuova realizzazione;
  2. b) le serre solari, da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio, disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio;
  3. c) tutti i maggiori volumi o superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05