Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19.5 Norme comuni in materia di distanze

1. Nei casi di nuova edificazione e nei casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono fatte salve le deroghe alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 102/2014, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

2. Le deroghe di cui al comma 1 si applicano anche alle distanze dai limiti del lotto urbanistico stabilite dal precedente art. 19.2, fatte salve le deroghe consentite dall’art. 2 bis del DPR 380/2001.

3. Nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, pertinenziali, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell’edificio originario, il Progettista all’atto della presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire, della SCIA o della CILA, allega una planimetria con l’esatta indicazione delle distanze dai limiti dei confini di> proprietà, dal limite delle strade, nonché delle distanze dai fabbricati.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05