Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 19.1 Distanze minime dai confini di proprietà
1. Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
2. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi negli ambiti produttivi.
3. Per le addizioni volumetriche, e gli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA), per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini del lotto di pertinenza (lotto edificabile), fatto salvo quanto previsto al comma 1. Tali distanze sono da rispettare anche in caso di realizzazione di tettoie e pensiline fotovoltaiche.
4. Sono comunque consentiti:
- - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
- - L’edificazione sul confine del lotto di pertinenza a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l’unione o l’aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.
- - Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle Schede Progetti Norma di cui all’Allegato B riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.