Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 79 Fattibilità per fattori idraulici
1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata nelle TAVV. Q.I.T01.1, Q.I.T01.2, Q.I.T01.3 e Q.I.T01.4 del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) alla scala 1:10.000.
Nelle suddette tavole è rappresentata l’integrazione delle pericolosità da alluvione derivanti dagli studi idrologico-idraulico condotti a supporto del PSI e delle pericolosità da alluvione pregresse indicate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.
La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. è individuata dalla TAV. Q.I.T02 del PSI alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla TAV. Q.I.T03 del PSI alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla TAV. Q.I.T04 del PSI alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dagli studi idrologico-idraulici del PSI.
2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) è fatto riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P.3) o poco frequenti (P.2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all’articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
3. Allo scopo della definizione della fattibilità idraulica degli interventi sul territorio comunale è inoltre fatto riferimento a quanto indicato dalle N.T.A. del PSI, Capo 5, nonché, per quanto non altrimenti specificato, all’Allegato A della D.P.G.R. n. 31 del 20/01/2020 (“Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche”), e alla Disciplina del PGRA.
4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all’articolo 8, ed in particolare:
- - opere idrauliche che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
- - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
- - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
- - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l’installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.
5. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all’interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali di cui alla TAV. Q.I.T03 del PSI, nonché alla classe di magnitudo idraulica di cui alla TAV. Q.I.T02 del PSI.
Per le aree non interessate dagli studi idrologico-idraulici del PSI valgono le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i. In alternativa, è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al PSI, mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell’area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.
6. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti P.3 o poco frequenti P.2 e caratterizzate da battenti uguali o inferiori a 50 cm, in caso di opere di sopraelevazione (art. 8, c.1, lettere b) o c) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) o interventi di difesa locale (art. 8, c.1, lett. d) della L.R. 41/2018 e s.m.i.) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a 30 cm rispetto al battente medio sul lotto di intervento, come da TAV. Q.I.T03 del PSI e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al punto 4.
In caso di battenti massimi attesi superiori a 50 cm è applicato un franco di sicurezza minimo pari ad ulteriori 50 cm.
7. Nell’area indicata come AMRI_1 negli elaborati del Piano Operativo, correlata alla realizzazione degli interventi di difesa idraulica per la previsione di cui alla Scheda AT3.2, non sono ammessi interventi edilizi incompatibili con la funzione idraulica per essa prevista. Vi è ammessa la destinazione agricola con colture di tipo seminativo, purché senza la realizzazione di serre e/o recinzioni e/o altri manufatti tali da ostacolare il deflusso delle acque e ridurre la permeabilità complessiva dell’area stessa, né trasformazioni morfologiche tali da limitarne la capacità di invaso.