Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 58. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. In riferimento a quanto disposto dal Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale, sono ammessi sul territorio comunale:

  1. a) impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  2. b) impianti solari fotovoltaici, sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;
  3. c) impianti solari fotovoltaici, posti a terra finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale.

Gli impianti di cui alle lettere a) e b) non sono ammessi sulle coperture dei fabbricati classificati Re e sulle coperture dei fabbricati collocati all’interno dei centri storici A1 e A2 di cui all’art. 36.1.1 (Casole d'Elsa, Cavallano, Lucciana, Mensano, Monteguidi), mentre sono ammessi nella zona A2 di Pievescola.

2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è da ritenersi ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 11/2011 e illustrate nell’Allegato 3 della stessa legge e seguendo le prescrizioni dell’Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo ex art. 142 comma 1 lettera C del Codice, e secondo quanto indicato la normativa vigente al momento della presentazione del progetto.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05