Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49.3.4 Caratteristiche degli annessi per esigenze venatorie

1. L’installazione dei manufatti per lo svolgimento dell’attività venatoria di caccia è consentita previo rilascio di titolo abilitativo. Il titolo abilitativo viene rilasciato in solido al proprietario del terreno su cui deve essere realizzato il manufatto e alla squadra di caccia a cui è assegnata la zona.
Il manufatto non può superare mq. 100 di SE. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l’esercizio venatorio stagionale di caccia, in radure vicine alle strade esistenti, al fine di non creare nuove infrastrutture e, comunque, è assolutamente vietata la loro localizzazione nelle aree boscate. Il loro mantenimento ha valore per la durata dell’iscrizione della squadra di caccia nei registri dell’Autorità competente.

2. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall”A.T.C. Provinciale”.
La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia, anche se operante in zone di caccia differenti.

3. Le stesse disposizioni si applicano alle strutture a servizio delle aree addestramento cani nei limiti di mq 20 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 3/1994.

4. Il rifugio è da considerare come annesso temporaneo, che resta in essere finché la squadra richiedente ne garantisce l’uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l’edifico deve essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell’uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

5. L’edificio deve essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento; può essere allacciato alle reti delle urbanizzazioni permanentemente, al fine di realizzare tutti gli impianti per l’espletamento dell’attività.

6. La localizzazione del manufatto deve tenere conto della viabilità esistente.

7. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell’intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura, nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

8. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d’obbligo con l’Amministrazione Comunale in merito all’uso e alla manutenzione della struttura; l’Amministrazione può richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell’edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; può altresì richiedere garanzie circa l’uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

9. Tali manufatti sono realizzabili in tutto il territorio comunale salvo nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
  • - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
  • - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
  • - ambiti periurbani (Art. 53)
  • - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)

10. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05